mercoledì 1 aprile 2020

Sempre più "Delivery" per le attività commerciali

di Area Legislativa

In questi giorni stiamo ricevendo moltissime richieste di informazioni in merito all'interpretazione dei decreti che riguardano l'emergenza pandemica. Tra queste, le domande sulle procedure per effettuare le consegne a domicilio sono le più numerose. Diamo quindi spazio all'interpretazione della normativa e dei passi da fare. In base al DPCM del 11 marzo 2020 emanato per l'emergenza sanitaria da Covid-19 […] restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Tale interpretazione è stata espressamente confermata nelle FAQ del Governo e da noi sostenuta dopo aver analizzato la norma. Merita ricordare che la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. L’esercente può dunque realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l'azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di HACCP nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico-sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore. Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che alcune Prefetture hanno espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia.

LINEE GUIDA
Gli esercizi mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità e raccomandano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento di tutte le attività.
● I titolari definiscono delle aree destinate al ritiro del cibo e bevande preparato per le quali osservano procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo.
● Il ritiro del cibo preparato, delle bevande e la relativa consegna avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Il cibo preparato viene chiuso in appositi contenitori (o sacchetti) tramite adesivi chiudi-sacchetto, graffette o altro, per assicurarne la massima protezione.
● Il cibo preparato viene riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
● La consegna del cibo preparato e delle bevande avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Chiunque presenti sintomi simili all’influenza resti a casa, sospenda l’attività lavorativa, non si rechi al pronto soccorso, ma contatti il medico di medicina generale o le autorità sanitarie.

AUTOCERTIFICAZIONE
Per le attività dirette di consegna occorre compilare il modulo di autocertificazione, uno per ciascuna consegna. Portare con sé una copia della visura camerale dell’attività, copia dell'ordine e scontrino fiscale o fattura. Igienizzante a bordo del mezzo di trasporto. 

Le consegne a domicilio non sono consentite in Campania. In data 28.03.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza con la quale si prevede la sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, fino al prossimo 14 aprile. Per quel che riguarda il territorio campano viene, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra, già disposto con precedente Ordinanza (cfr. Ordinanza del 12 marzo 2020).


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