di Area Legislativa
In questi giorni stiamo ricevendo moltissime richieste di informazioni in merito all'interpretazione dei decreti che riguardano l'emergenza pandemica. Tra queste, le domande sulle procedure per effettuare le consegne a domicilio sono le più numerose. Diamo quindi spazio all'interpretazione della normativa e dei passi da fare. In base al DPCM del 11 marzo 2020 emanato per l'emergenza sanitaria da Covid-19 […] restano sospese le attività
dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice
Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie,
birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di
fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle
norme igienico sanitarie. Tale interpretazione è stata espressamente
confermata nelle FAQ del Governo e da noi sostenuta dopo aver analizzato la norma. Merita
ricordare che la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e
per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla
normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra
l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento
EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo
ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
L’esercente può dunque realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalendosi di
soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso,
l'azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia
per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di HACCP nel
caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per
il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento
della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno
queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di
sicurezza igienico-sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il
pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad
acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza
igienico-sanitaria adottate dal fornitore. Si segnala, inoltre, che l’attività
di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che
permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del
proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato,
salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche
le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito
che alcune Prefetture hanno espressamente chiarito che il delivery è consentito
anche fuori Regione e fuori Provincia.
LINEE GUIDA
Gli esercizi mettono a
disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del
loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità e raccomandano di
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento di
tutte le attività.
● I titolari definiscono delle
aree destinate al ritiro del cibo e bevande preparato per le quali osservano
procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere
separate dai locali destinati alla preparazione del cibo.
● Il ritiro del cibo preparato,
delle bevande e la relativa consegna avviene assicurando la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Il cibo preparato viene chiuso
in appositi contenitori (o sacchetti) tramite adesivi chiudi-sacchetto,
graffette o altro, per assicurarne la massima protezione.
● Il cibo preparato viene riposto
immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che
devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il
mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
● La consegna del cibo preparato
e delle bevande avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e l’assenza di contatto diretto.
● Chiunque presenti sintomi
simili all’influenza resti a casa, sospenda l’attività lavorativa, non si rechi
al pronto soccorso, ma contatti il medico di medicina generale o le autorità
sanitarie.
AUTOCERTIFICAZIONE
Per le attività dirette di
consegna occorre compilare il modulo di autocertificazione, uno
per ciascuna consegna. Portare con sé una copia della visura camerale
dell’attività, copia dell'ordine e scontrino fiscale o fattura. Igienizzante a bordo del mezzo di trasporto.
Le consegne a domicilio non sono consentite in Campania. In data 28.03.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza con la quale si prevede la sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, fino al prossimo 14 aprile. Per quel che riguarda il territorio campano viene, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra, già disposto con precedente Ordinanza (cfr. Ordinanza del 12 marzo 2020).
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