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venerdì 19 marzo 2021

CONVEGNO: “La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio”.-

di Area Comunicazione



Gentilissima, Gentilissimo,

nel settembre 2018 la Regione Lazio ha iniziato l’iter per l’approvazione della legge regionale per la valorizzazione della birra artigianale territoriale, arrivata a pubblicazione lo scorso 29 dicembre 2020. La nostra Associazione - ancora nascente - ha messo a disposizione in questi due anni il proprio know how facendosi portavoce degli operatori del settore al fine di contribuire al miglioramento della norma e arrivare oggi a presentarne i contenuti. Nel frattempo la Pandemia ha causato molti disagi e confusione nell’intero settore brassicolo, dai coltivatori delle materie prime fino all’anello più debole della filiera ovvero i pub, i ristoranti, i bar, i laboratori artigianali alimentari e il connesso settore turistico. La nostra organizzazione ha monitorato durante per tutto il 2020 i provvedimenti legislativi nazionali e regionali al fine di dare supporto e aiuto agli attori di settore che si sono rivolti a noi ma anche a coloro che indirettamente hanno beneficiato delle nostre attività on line messe a disposizione a favore tutti per lo spirito di servizio che ci contraddistingue. Abbiamo ascoltato decine e decine di operatori del settore, professionisti e lavoratori per raccogliere spunti, elaborarli e inviare le nostre proposte a Enti e Istituzioni.

Al termine di questa incredibile esperienza, CERVISIA, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, ha il piacere e la ferma volontà di organizzare il convegno dal titolo:

“LA COSTRUZIONE DELLA FILIERA BRASSICOLA. UN AIUTO CONCRETO PER IL TERRITORIO E PER IL SETTORE AGROALIMENTARE NEL LAZIO”

che si terrà in videoconferenza tramite la Piattaforma Zoom Business e il nostro canale social Facebook

VENERDI’ 26 marzo 2021 dalle 11 alle 13 – Parte Istituzionale

SABATO 27 marzo 2021 dalle 15 alle 18 – Tavola Rotonda di Filiera

Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati - su un tema, quello della creazione e dello sviluppo della filiera brassicola nel Lazio, che potrebbe rappresentare un’opportunità per tante imprese e professionisti del settore e anche di quello turistico strettamente collegato. Pertanto auspichiamo la vostra gradita partecipazione.

Possa essere, questo momento di confronto, una prima e concreta utilità per inviare un messaggio rassicurante all’intera filiera brassicola in un periodo così faticoso.

La ripresa economica e sociale parte anche da qui!

lunedì 15 febbraio 2021

Convocazione Assemblea Straordinaria Soci 2021.-

di Area Comunicazione


Si porta a conoscenza di tutti i soci che è convocata in via urgente l’#AssembleaStraordinaria dei soci dell’Associazione Nazionale Filiera Brassicola e Agroalimentare Cervisia in prima convocazione per il 15 febbraio 2021 alle ore 23:00 e in seconda convocazione per il 16 febbraio 2021 alle ore 18:00 tramite videoconferenza per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente
2) Quadro sulla situazione socio-economica attuale della Filiera brassicola
3) Interventi urgenti e attività istituzionale per la tutela del settore
4) Varie ed eventuali

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti i soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purchè munita di apposita delega scritta. In base allo Statuto è ammessa una sola delega a persona.

L’Assemblea avverrà in #videoconferenza sulla piattaforma Zoom e solo su invito.

La pubblicazione tramite #web rappresenta la convocazione a tutti gli effetti così come previsto da Statuto.

martedì 9 febbraio 2021

Il tavolo di filiera per l'attuazione dell'art. 138 della Legge di Bilancio 2021.-

di Area Comunicazione

Ieri abbiamo partecipato in videoconferenza al tavolo ministeriale della filiera brassicola per un confronto sull’utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati per le filiere agricole nella legge di Bilancio 2021.

Attraverso la nostra Associazione, che dalla sua origine ha come maggiore focus la costruzione e l’organizzazione della filiera brassicola italiana, abbiamo rappresentato in sintesi agli interlocutori gli elementi sui quali puntare per la destinazione di questa tipologia di fondi.

Con un’idea ragionata di sviluppo, abbiamo posto l’accento sulla produzione delle materie prime (orzo distico, luppolo e cereali) che vengono utilizzate per la produzione di birra, pensando più direttamente e specificamente ai birrifici agricoli - piccoli nuclei di una filiera brassicola già completa - e ai birrifici che pur non avendo vocazione agricola, hanno comunque investito nella produzione delle materie prime.

Secondo punto messo sul tavolo, per la ripresa e la realizzazione della filiera, è l’attività di promozione per la valorizzazione e per la creazione di una cultura di supplychain all’interno del settore birrario.

Ci riteniamo soddisfatti per quanto condiviso e ci auguriamo che dopo questo primo passo, nel 2021 si apra una strada lunga e ampia per tutto il settore della birra italiana.

lunedì 8 febbraio 2021

Continuiamo la corsa per la ripresa della filiera brassicola.-

di Area Comunicazione.-


Cari soci, amici e sostenitori,

il quadro attuale del comparto della filiera brassicola ci restituisce alcuni risultati, in relazione al mercato, tra loro contraddittori causati dall’andamento della crisi pandemica e dalla confusione interpretativa della copiosa legislazione in vigore che, anche alla luce della crisi di governo che si è aperta, lascia in sospeso quegli interventi di carattere economico e sociale necessari alla ripresa.

Come Associazione di categoria ci siamo posti tre obiettivi fondamentali: semplificare per ottenere i necessari risarcimenti economici, costruire progetti di filiera per generare lavoro come necessario motore di ogni impresa, e aiutare le Istituzioni a comporre un piano di sviluppo solido e continuativo.

E’ arrivato il momento di correre. Oggi il settore brassicolo non ha più tempo di perdersi nei meandri della frammentarietà identitaria e nemmeno nella rincorsa a piccoli interventi economici e rivoli di iniziative che si dileguano nello spazio di qualche settimana addirittura dopo due o tre giorni. Occorre pensare in grande per diventare grandi e crescere.

Riteniamo inefficace e anacronistico concentrarsi sulla creazione di nuovi codici Ateco da assegnare al settore brassicolo. La “scientificazione” di un comparto della filiera (nello specifico i birrifici artigianali) al solo scopo di ottenere piccoli ristori non coincide con la nostra visione di creazione e di sviluppo della filiera brassicola.

In merito, ci eravamo già espressi in modo chiaro lo scorso novembre 2020 attraverso un nostro comunicato stampa ripreso dai più importanti organi di comunicazione del settore.

Esistono ben due strumenti in carico al MEF che consentono di tracciare tutte le imprese e le partite IVA in termini di fatturato e che possono essere utilizzati agevolmente per parametrare il calo dello stesso in percentuale al fine di risarcire quei soggetti che a causa della chiusura forzata non riescono a coprire le spese fisse per tenere attiva l’azienda. Questi strumenti sono la fattura elettronica e la dichiarazione IVA che possono da subito determinare ad horas la situazione di ciascuna impresa rapportando la perdita di fatturato del 2020 con il 2019.

Il comma 627 della Legge di bilancio, consente infatti a Regioni, Province e Camere di Commercio, di erogare aiuti più generosi, ampliando la portata del “regime quadro” varato a maggio (con uno stanziamento di 9 miliardi di euro). La Commissione europea già da marzo 2020 aveva velocizzato i tempi per approvare il c.d. Temporary Framework in maniera che gli aiuti stanziati dai governi non fossero lesivi della concorrenza.

Nel documento della Commissione vengono indicate le diverse tipologie di aiuti (sussidi, garanzie, prestiti, ecc…) che gli Stati membri possono adottare con apposite norme nazionali, senza incorrere nella violazione del divieto di aiuto di Stato. Questo quadro normativo è stato emendato più volte da allora, da ultimo il 13 ottobre proprio con l’intensificarsi della pandemia. In quell’occasione è stato introdotto il paragrafo 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) che consente di erogare contributi alle imprese che, tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%. L’aiuto è pari al 70% (90% per le piccole e medie imprese) dei costi fissi non coperti. Per intenderci: poiché i costi fissi sono quelli che non variano in conseguenza dei ricavi, chi non ha fatturato nulla e continua a sostenere dei costi (atti, personale, manutenzioni periodiche, rate di leasing, ecc…) che si traducono così per intero in una perdita di bilancio, riceve un indennizzo fino al 90% di tale perdita. Entro il limite di 3 milioni di euro per impresa. In sostanza, è vero che le imprese rinunciano all’eventuale profitto ma, grazie a questo aiuto, riescono a chiudere il bilancio con una lieve perdita.

E’ necessario mettersi al lavoro ancora più alacremente. Non uniti ma compatti, propositivi e consapevoli degli sforzi che ci attendono, con conoscenza e con professionalità a sostegno di tutte le iniziative che i diversi soggetti organizzati stanno proponendo, senza denigrare o lanciare campagne negative contrarie alle singole iniziative.

Per questo Cervisia ha da sempre dato la propria disponibilità a collaborare e supportare altre Associazioni o attori di settore organizzati. Abbiamo il vantaggio di operare nella città che ospita le Istituzioni, a tutti i livelli, con la libertà di movimento che ci viene consentita dall’avere una sede operativa a Roma e la possibilità di avvicinare ancora di più le esigenze della categoria alle Amministrazioni che regolano la vita delle imprese.

Ed è anche per questo che da marzo 2020 ci siamo messi al servizio del settore seguendo gli iter legislativi, cercando di semplificare il più possibile tutti i provvedimenti emanati e dando strumenti e un supporto concreto agli imprenditori.

Oggi siamo di nuovo al lavoro per contribuire all’attuazione dell’art. 138 della legge di Bilancio 2021, che tratta il Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere agricole e gli interventi per la filiera brassicola, e per creare nuove aperture territoriali nelle Regioni e con gli Enti che sono fermamente interessati e motivati a supportare il comparto che necessita di una profonda trasformazione con un occhio più attento, iniziando dall’aspetto agroalimentare e imprenditoriale-agricolo.

La professionalità passa attraverso la conoscenza e la conoscenza ci permette di non commettere passi falsi e affrettati in un sistema già di per sé complesso e oggi ancora più caotico.

Uno spiraglio ci arriva dal cambio di passo governativo che sta avvenendo in questi giorni e certo non possiamo farci trovare impreparati e inconsapevoli delle nostre potenzialità.

Non esiste una formula vincente per la ripresa ma la ferma convinzione che occorrerà un grande sforzo e un grande impegno per non arrestare la corsa.

lunedì 4 gennaio 2021

Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 

Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 

Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell'Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 

Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 

Si ricorda che l’art. 106 consente: 

- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 

- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 

- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 

- per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 

Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 

Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 

Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 

L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 

Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Sempre all’art. 3, il comma 4 - intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 - posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 

Revisori legali 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

Lotteria degli scontrini 

Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Esami di Stato per l’accesso alle professioni 

Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. 

Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 

Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 

Società mutuo soccorso 

Con una novella all'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 

Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 

Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 

Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 

Recupero indebiti pensionistici 

Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 

Il comma 9 dell'art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 

Proroghe Codice Appalti 

All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 

Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 

Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 

In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 

Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

Smart working 

L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Tra varie voci dell'allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 

- l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

Il punto n. 10 dell'allegato 1 richiama l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Sottoscrizione contratti bancari 

Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 

A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. 


mercoledì 2 dicembre 2020

Decreto Ristori Quater. La mimi-manovra fiscale che rinvia le scadenze ma solleva dubbi sull’IVA.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.

Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto Ristori quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Per quel che riguarda l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi PF.

C’è poi la pace fiscale: la proroga già annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

Il testo del decreto Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.

La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Emergono alcuni dubbi sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020.

L’articolo 2 parla genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti mensili o del versamento dell’acconto.

Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo. Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.

Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:

  • gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
  • gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA beneficiarie.

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

 

Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari e degli adempimenti.

Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori quater.

Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.

La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.

La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più livelli:

  • l'articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30 aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
  • la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all'interno delle zone rosse.
  • non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato;
  • il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • la proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c'è l'IMU, con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Il calcolo della seconda rata dell'IMU segue le stesse regole già previste per l'acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo stato d'emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove delibere entro la fine del 2020.

Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote, scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.

C'è poi da considerare l'ampia, seppur circoscritta, cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.

Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell'IMU gli immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema, teatri, discoteche).

L'estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.

Cambiano anche le scadenze fiscali del 16 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell'IVA dovuta a dicembre, contributi e ritenute Irpef.

versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei seguenti soggetti:

  • partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • partite IVA che hanno avviato l'attività dal 30 novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
  • partite IVA che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
  • ristoranti in zone rosse o arancioni;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Resta invece dubbia la proroga dell'acconto IVA. La scadenza è fissata al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c'è una menzione specifica dell'adempimento.

L'articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei versamenti relativi all'IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia riferimento anche all'acconto annuale dell'imposta.

In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l'acconto IVA può essere calcolato con:

  • metodo storico,
  • metodo previsionale,
  • metodo analitico.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l'IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L'acconto dovuto è in questo caso pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.

Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU, adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano sul calcolo dell'imposta dovuta.

soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:

  • immobile concesso in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d'uso registrato;
  • immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause strutturali accertate dal Comune d'ubicazione;
  • fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
  • casa coniugale affidata all'ex, il coniuge assegnatario è obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o con il Comune in cui è nato;
  • coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come prima casa e quindi esentare dall'imposta;
  • trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l'esenzione dell'imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.

L'invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al Comune in cui è ubicato l'immobile.

Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30 novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto della proroga inserita nel decreto in esame.

Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.

A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.”

Il calcolo dell'Irap 2020 segue le stesse regole dell'Irpef e dell'Ires:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell'imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo d'imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito nell'anno in corso.

L'acconto Irap è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno e riferita all'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per i soggetti che non applicano gli ISA l'acconto è del 100% dell'imposta dichiarata nell'anno: il versamento può essere effettuato in una o due rate, in base all'importo dovuto:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA, invece l'acconto è del 90% e deve essere versato in due rate uguali, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato;
  • non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 3813.

Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall'articolo 6 del decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori bis.

La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.

Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa, sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati, chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto Ristori quater riscrive nuovamente il calendario delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche alle partite IVA non ISA.

Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche - come nel caso di risoluzione del contratto d'affitto nel corso dell'anno, o riduzione del canone di locazione - consente di calcolare l'imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.

Il decreto Liquidità ammette l'uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l'imposta versata sia pari almeno all'80% di quanto effettivamente dovuto.

Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.

Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l'Irpef. A cambiare è la misura dell'acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Dal 2021, anche l'acconto dell'imposta sostitutiva passerà al 100%.

Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? Partiamo dalle regole generali.

Il versamento dell'acconto è dovuto se l'imposta dell'anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:

  • se l'importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un'unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
  • se l'importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
    • la prima, pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
    • la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:

  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.

Nel campo relativo all'anno di riferimento, bisognerà indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).

Scadenza il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita IVA beneficiano di una doppia proroga.

Non cambiano le modalità di versamento.

Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto seconda rata o acconto in un'unica soluzione”, compilando la sezione Erario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da versare a debito.

La “colonna 5 - importi a credito compensati” deve essere compilata solo nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.

L'importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto per il saldo dell'anno precedente ed il primo acconto dell'anno in corso, non può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi versato in un'unica soluzione.

DECRETO RISTORI QUATER



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