giovedì 31 dicembre 2020

Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa


Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 

E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 

Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.

Il primo fra tutti, l'articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 

Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l'istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 

In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020

Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 

Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" - dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare - in parte - l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020

In seconda battuta, all'articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 

Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 

L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 

E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 

Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 

Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 

Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 

Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 

E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

giovedì 24 dicembre 2020

Auguri per il nuovo anno che verrà.-

di Area Comunicazione


Cari associati, amici e sostenitori, 

stiamo per finire un anno, il 2020, che è stato tutto tranne che un anno normale, che ha segnato in modo significativo e doloroso non solo le sorti di tutta la filiera brassicola e agroalimentare ma dell’intero Paese con la diffusione della pandemia da Covid-19, con una prima fase tra febbraio e aprile e una seconda ripartita a ottobre e ancora in corso.

Stiamo tutti combattendo una sorta di guerra subdola e invisibile che non fa sconti a nessuno e che sta minando le basi morali ed economiche della nostra società.

Purtroppo tanti dei nostri associati e amici sono stati toccati dal virus a livello personale ma anche e soprattutto a livello economico. Il comparto della ho.re.ca., l’anello più debole di tutta la filiera, è stato il più colpito e di riflesso ugualmente i produttori hanno risentito il duro contraccolpo di questa inaspettata crisi.

Anche in questa occasione Cervisia ha mostrato la sua presenza con tutte le forze a disposizione, dando sostegno a tutti coloro che si sono trovati a doversi scontrare con la burocrazia, con i decreti e i DPCM mai chiari e che non hanno assegnato gli adeguati indennizzi alle attività del settore.

Ai nostri collaboratori, ai sostenitori e agli amici professionisti va il nostro grazie più sincero: insieme abbiamo dato e stiamo dando un supporto a chi ha necessità e si sente spaesato nel complesso di norme giuridiche e attività pratiche, alle istituzioni e alle amministrazioni affinchè comprendano le esigenze legate al lavoro e all’impresa, a tutti coloro che ci hanno chiesto man forte nelle battaglie etiche e di ripresa.

Abbiamo dovuto rinunciare a ciò che avevamo in programma per quest’anno, agli incontri in presenza e ai tradizionali appuntamenti legati alla raccolta del luppolo e agli eventi birrari senza però trascurare i momenti di dibattito e confronto on line e alle piccole riunioni nei rari momenti che ci sono stati concessi. Questo non ci ha impedito di seguire le attività che già avevamo avviato e vedere arrivare a mèta la legge Regionale del Lazio sulla birra artigianale, gli incontri formativi con i giovani che si affacciano al mondo brassicolo e ai nostri workshop su come si costruisce una filiera e sulle nuove tecnologie.

Torneremo a ritrovarci e a condividere insieme ciò che di più bello esiste nel mondo brassicolo di filiera, capaci di recuperare la forza e lo stimolo per perseguire i nostri obiettivi legati anche alla memoria di ciò che è accaduto e alla solidarietà per un futuro migliore.

Voglio chiudere questa lettera aperta con un atto di speranza e di fiducia affinchè possiamo tutti insieme mettere al più presto la parola fine a questa pandemia e auguro a tutti gli aderenti a Cervisia, alle loro famiglie, al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, a tutti i collaboratori, agli amici un Natale di calma e un sereno 2021. Raccogliamo le forze e l’energia per la ripresa. Ce la possiamo fare!

Con un forte abbraccio il vostro Presidente.


sabato 19 dicembre 2020

DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa


Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

venerdì 4 dicembre 2020

DPCM Natale. Le nuove regole sociali e l'impatto sugli attori di filiera.-

 di Area Legislativa


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo e discusso DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove e più restrittive regole per il periodo natalizio.

Il nuovo DPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158  (il c.d. Decreto Natale) recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all'emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
  • il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:

  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone arancioni;
  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone rosse.

Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località sciistiche.

Nello specifico:

  • resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
  • veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;

Mentre per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, nulla cambia per gli esercizi di ristorazione. Sarà però possibile andare a pranzo fuori a Natale, a S. Stefano, a Capodanno e il giorno dell’Epifania.
In particolare, viene previsto che:

  • fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
  • resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
  • consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione.

Con l’articolo 14 del provvedimento è infatti disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:
  • zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
Ovviamente tutte le altre regioni non indicate nella zona arancione o rossa trovano la loro collocazione in zona gialla.

DECRETO LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

DPCM 3 dicembre 2020 


giovedì 3 dicembre 2020

Legge Regionale sulla birra artigianale del Lazio.-

di Area Comunicazione


Siamo arrivati a meta!
Apprendiamo con grande soddisfazione che ieri, dopo due lunghi anni di lavoro, è stata approvata all'unanimità la Legge Regionale del Lazio sulla #birraartigianale. Siamo stati tra i primi a supportare e a presentare il progetto di legge che pone grande attenzione alla #filiera locale, incentivando la produzione in zona delle materie prime fondamentali come #orzo e #luppolo che oggi, in gran parte, vengono importate. La nuova norma prevede, tra le altre cose, la redazione di un #disciplinare di produzione della birra artigianale da parte degli stessi produttori. Saranno loro quindi a definire le modalità produttive e cosa potrà rendere unico questo prodotto e diverso dalle altre birre artigianali. Dopo questo primo passo, ci aspetta dunque un altro lungo lavoro a fianco dei produttori e, per questo motivo, chiederemo alla Regione l'apertura di un tavolo tecnico permanente che possa valorizzare la filiera #brassicola e agroalimentare laziale. A breve verrà pubblicato il testo coordinato sul Bollettino Regionale.

mercoledì 2 dicembre 2020

Decreto Ristori Quater. La mimi-manovra fiscale che rinvia le scadenze ma solleva dubbi sull’IVA.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.

Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto Ristori quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Per quel che riguarda l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi PF.

C’è poi la pace fiscale: la proroga già annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

Il testo del decreto Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.

La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Emergono alcuni dubbi sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020.

L’articolo 2 parla genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti mensili o del versamento dell’acconto.

Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo. Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.

Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:

  • gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
  • gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA beneficiarie.

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

 

Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari e degli adempimenti.

Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori quater.

Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.

La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.

La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più livelli:

  • l'articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30 aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
  • la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all'interno delle zone rosse.
  • non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato;
  • il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • la proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c'è l'IMU, con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Il calcolo della seconda rata dell'IMU segue le stesse regole già previste per l'acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo stato d'emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove delibere entro la fine del 2020.

Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote, scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.

C'è poi da considerare l'ampia, seppur circoscritta, cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.

Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell'IMU gli immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema, teatri, discoteche).

L'estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.

Cambiano anche le scadenze fiscali del 16 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell'IVA dovuta a dicembre, contributi e ritenute Irpef.

versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei seguenti soggetti:

  • partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • partite IVA che hanno avviato l'attività dal 30 novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
  • partite IVA che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
  • ristoranti in zone rosse o arancioni;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Resta invece dubbia la proroga dell'acconto IVA. La scadenza è fissata al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c'è una menzione specifica dell'adempimento.

L'articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei versamenti relativi all'IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia riferimento anche all'acconto annuale dell'imposta.

In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l'acconto IVA può essere calcolato con:

  • metodo storico,
  • metodo previsionale,
  • metodo analitico.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l'IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L'acconto dovuto è in questo caso pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.

Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU, adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano sul calcolo dell'imposta dovuta.

soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:

  • immobile concesso in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d'uso registrato;
  • immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause strutturali accertate dal Comune d'ubicazione;
  • fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
  • casa coniugale affidata all'ex, il coniuge assegnatario è obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o con il Comune in cui è nato;
  • coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come prima casa e quindi esentare dall'imposta;
  • trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l'esenzione dell'imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.

L'invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al Comune in cui è ubicato l'immobile.

Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30 novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto della proroga inserita nel decreto in esame.

Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.

A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.”

Il calcolo dell'Irap 2020 segue le stesse regole dell'Irpef e dell'Ires:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell'imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo d'imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito nell'anno in corso.

L'acconto Irap è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno e riferita all'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per i soggetti che non applicano gli ISA l'acconto è del 100% dell'imposta dichiarata nell'anno: il versamento può essere effettuato in una o due rate, in base all'importo dovuto:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA, invece l'acconto è del 90% e deve essere versato in due rate uguali, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato;
  • non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 3813.

Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall'articolo 6 del decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori bis.

La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.

Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa, sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati, chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto Ristori quater riscrive nuovamente il calendario delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche alle partite IVA non ISA.

Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche - come nel caso di risoluzione del contratto d'affitto nel corso dell'anno, o riduzione del canone di locazione - consente di calcolare l'imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.

Il decreto Liquidità ammette l'uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l'imposta versata sia pari almeno all'80% di quanto effettivamente dovuto.

Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.

Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l'Irpef. A cambiare è la misura dell'acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Dal 2021, anche l'acconto dell'imposta sostitutiva passerà al 100%.

Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? Partiamo dalle regole generali.

Il versamento dell'acconto è dovuto se l'imposta dell'anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:

  • se l'importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un'unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
  • se l'importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
    • la prima, pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
    • la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:

  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.

Nel campo relativo all'anno di riferimento, bisognerà indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).

Scadenza il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita IVA beneficiano di una doppia proroga.

Non cambiano le modalità di versamento.

Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto seconda rata o acconto in un'unica soluzione”, compilando la sezione Erario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da versare a debito.

La “colonna 5 - importi a credito compensati” deve essere compilata solo nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.

L'importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto per il saldo dell'anno precedente ed il primo acconto dell'anno in corso, non può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi versato in un'unica soluzione.

DECRETO RISTORI QUATER



CHI SIAMO

La Filiera Brassicola Agroalimentare come storia di impresa e di crescita

dal nostro Statuto Scopo dell’Associazione è: la rappresentanza , la tutela , il coordinamento e lo sviluppo della categoria dei pr...

I PIU' VISTI