di Area Comunicazione e Area Legislativa
Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
FILIERA BRASSICOLA e AGROALIMENTARE *** Milano - Roma - Torino - Napoli *** info@associazionecervisia.it
di Area Comunicazione e Area Legislativa
Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
di Area Comunicazione
stiamo per finire un anno, il 2020, che è stato
tutto tranne che un anno normale, che ha segnato in modo significativo e
doloroso non solo le sorti di tutta la filiera brassicola e agroalimentare ma
dell’intero Paese con la diffusione della pandemia da Covid-19, con una prima
fase tra febbraio e aprile e una seconda ripartita a ottobre e ancora in corso.
Stiamo
tutti combattendo una sorta di guerra subdola e invisibile che non fa sconti a
nessuno e che sta minando le basi morali ed economiche della nostra società.
Purtroppo
tanti dei nostri associati e amici sono stati toccati dal virus a livello
personale ma anche e soprattutto a livello economico. Il comparto della ho.re.ca.,
l’anello più debole di tutta la filiera, è stato il più colpito e di riflesso ugualmente
i produttori hanno risentito il duro contraccolpo di questa inaspettata crisi.
Anche
in questa occasione Cervisia ha mostrato la sua presenza con tutte le forze a
disposizione, dando sostegno a tutti coloro che si sono trovati a doversi
scontrare con la burocrazia, con i decreti e i DPCM mai chiari e che non hanno assegnato
gli adeguati indennizzi alle attività del settore.
Ai
nostri collaboratori, ai sostenitori e agli amici professionisti va il nostro
grazie più sincero: insieme abbiamo dato e stiamo dando un supporto a chi ha
necessità e si sente spaesato nel complesso di norme giuridiche e attività pratiche,
alle istituzioni e alle amministrazioni affinchè comprendano le esigenze legate
al lavoro e all’impresa, a tutti coloro che ci hanno chiesto man forte nelle
battaglie etiche e di ripresa.
Abbiamo
dovuto rinunciare a ciò che avevamo in programma per quest’anno, agli incontri in
presenza e ai tradizionali appuntamenti legati alla raccolta del luppolo e agli
eventi birrari senza però trascurare i momenti di dibattito e confronto on line
e alle piccole riunioni nei rari momenti che ci sono stati concessi. Questo non
ci ha impedito di seguire le attività che già avevamo avviato e vedere arrivare
a mèta la legge Regionale del Lazio sulla birra artigianale, gli incontri
formativi con i giovani che si affacciano al mondo brassicolo e ai nostri workshop
su come si costruisce una filiera e sulle nuove tecnologie.
Torneremo
a ritrovarci e a condividere insieme ciò che di più bello esiste nel mondo brassicolo
di filiera, capaci di recuperare la forza e lo stimolo per perseguire i nostri
obiettivi legati anche alla memoria di ciò che è accaduto e alla solidarietà
per un futuro migliore.
Voglio
chiudere questa lettera aperta con un atto di speranza e di fiducia affinchè possiamo
tutti insieme mettere al più presto la parola fine a questa pandemia e auguro a
tutti gli aderenti a Cervisia, alle loro famiglie, al Consiglio Direttivo, al
Comitato Scientifico, a tutti i collaboratori, agli amici un Natale di calma e
un sereno 2021. Raccogliamo le forze e l’energia per la ripresa. Ce la possiamo
fare!
Con
un forte abbraccio il vostro Presidente.
di Area Legislativa
E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la
cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a
seconda dei giorni.
Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del
2020 e nei primi del 2021.
24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio
Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i
festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche)
l’Italia sarà in zona rossa.
Pertanto, è previsto:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e
anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi
all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le
parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di
generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali
di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole
predette attività;
- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione
con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto (take away);
- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi
all’aperto;
- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare
passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della
distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;
è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente
all’aperto ed in forma individuale.
Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.
Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione
privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno,
nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a
quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria
potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti
conviventi.
Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al
divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare
visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.
28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio
In tutta Italia si applicano le regole per la zona
arancione.
Ciò vuol dire che vige:
- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione
(salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e
del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il
divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel
proprio comune.
Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti,
saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a
5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza
poter andare nei capoluoghi di provincia.
Una nota di Palazzo Chigi
specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle
seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.
Nuovi ristori per bar e ristoranti
Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e
190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente
dalle nuove disposizioni.
Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di
ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il
dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con
partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che
hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.
Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al
100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già
percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo
disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non
restituito) in base a tale decreto.
L’accredito avverrà in automatico, a cura
dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare
un’apposita istanza.
Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno
attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.
di Area Legislativa
Il nuovo DPCM 3/12/2020 va
ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (il c.d. Decreto Natale) recante
"Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il
calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare
l'emergenza sanitaria.
Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni
relative all'emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel
dettaglio quelle di seguito riassunte:
Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà
in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella
del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le
limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:
Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le
limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera
più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località
sciistiche.
Nello specifico:
Vengono confermate le attuali
ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a
rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una
classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero
della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per
la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza
all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario
rosso o arancione.
DECRETO LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158
di Area Comunicazione
di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese
Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3
Titoli:
- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;
- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”
- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.
Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.
Il versamento
del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene
prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari
di partita IVA.
Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il
decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi
alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50
milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato
nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica
inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre
e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona
arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello
stesso.
Il decreto Ristori
quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione
delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti
emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai
soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una
significativa perdita di fatturato.
Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei
redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10
dicembre 2020.
Per quel che riguarda
l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato
che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti
e pensionati che presentano il modello Redditi PF.
C’è poi la pace fiscale: la proroga già
annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto
Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e
stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate
al 1° marzo 2021.
Il testo del decreto
Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle
cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di
rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e
il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare
nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni
richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i
controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la
decadenza della rateizzazione.
Inoltre, i
contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti
rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta
di rateizzazione entro la fine del 2021.
Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre
2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi
previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.
La proroga porta il
termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica
a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni
di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato
nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi
i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si
applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del
Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle
zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator,
agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Emergono alcuni dubbi
sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del
28 dicembre 2020.
L’articolo 2 parla
genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza
specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti
mensili o del versamento dell’acconto.
Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della
seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore
coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.
Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.
Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:
Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori
quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA
beneficiarie.
La platea delle
attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con
l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i
codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:
461701 |
46 17 01 |
Agenti e rappresentanti
di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
100% |
461702 |
46 17 02 |
Agenti e
rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi |
100% |
461703 |
46 17 03 |
Agenti e
rappresentanti di latte, burro e formaggi |
100% |
461704 |
46 17 04 |
Agenti e
rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina
ed altri prodotti similari |
100% |
461705 |
46 17 05 |
Agenti e
rappresentanti di bevande e prodotti similari |
100% |
461706 |
46 17 06 |
Agenti e
rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati
e secchi |
100% |
461707 |
46 17 07 |
Agenti e
rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti
per gli animali domestici); tabacco |
100% |
461708 |
46 17 08 |
Procacciatori
d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
461709 |
46 17 09 |
Mediatori in
prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari
e degli adempimenti.
Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei
redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori
quater.
Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.
La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a
tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di
partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il
calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.
La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più
livelli:
Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello
Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e
le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.
Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c'è l'IMU,
con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16
dicembre 2020.
Il calcolo della seconda rata dell'IMU segue le stesse
regole già previste per l'acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato
nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo
stato d'emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove
delibere entro la fine del 2020.
Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote,
scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.
C'è poi da considerare l'ampia, seppur circoscritta, cancellazione
della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e
gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.
Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell'IMU gli
immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema,
teatri, discoteche).
L'estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le
attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative
pertinenze.
Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020
si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del
commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.
Cambiano anche le scadenze fiscali del 16
dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell'IVA dovuta
a dicembre, contributi e ritenute Irpef.
I versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei
seguenti soggetti:
Resta invece dubbia la proroga dell'acconto IVA. La scadenza è fissata
al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c'è una menzione
specifica dell'adempimento.
L'articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il
termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei
versamenti relativi all'IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia
riferimento anche all'acconto annuale dell'imposta.
In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l'acconto IVA può essere calcolato con:
Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e
più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.
Così come per la generalità degli acconti, anche per l'IVA annuale è
possibile adottare il metodo previsionale. L'acconto dovuto è in
questo caso pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare a
dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali
ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.
A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono
moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla
dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.
Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori
intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli elenchi
Intrastat.
Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel
mese precedente nei confronti di soggetti UE.
Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via
telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale
E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre
mediante invio telematico.
Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU,
adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio
Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano
sul calcolo dell'imposta dovuta.
I soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro
la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:
L'invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al
Comune in cui è ubicato l'immobile.
Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30
novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto
della proroga inserita nel decreto in esame.
Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.
A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.
“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al
10 dicembre 2020.”
Il calcolo dell'Irap 2020 segue le stesse regole
dell'Irpef e dell'Ires:
L'acconto Irap è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno e riferita
all'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle
ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
Per i soggetti che non applicano gli ISA l'acconto è del
100% dell'imposta dichiarata nell'anno: il versamento può essere effettuato in
una o due rate, in base all'importo dovuto:
Per i soggetti ISA, invece l'acconto è del 90% e deve essere versato in due
rate uguali, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto Legge n.
124/2019, ovvero il Decreto fiscale
2020.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con
modalità telematiche:
Nel modello F24 deve essere indicato il codice
tributo 3813.
Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall'articolo 6 del
decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori
bis.
La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA
particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa
proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.
Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa,
sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1
e 2 del decreto Ristori bis.
Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta
al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita
IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati,
chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.
Il decreto
Ristori quater riscrive nuovamente il calendario
delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi
2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche
alle partite IVA non ISA.
Per il calcolo
del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso
agevolato al metodo previsionale che, in situazioni
specifiche - come nel caso di risoluzione del contratto d'affitto nel corso
dell'anno, o riduzione del canone di locazione - consente di calcolare
l'imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.
Il decreto
Liquidità ammette l'uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso
in cui l'imposta versata sia pari almeno all'80% di quanto effettivamente
dovuto.
Non cambiano
le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello
F24 indicando il codice tributo 1841.
Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per
l'Irpef. A cambiare è la misura dell'acconto dovuto che, per
il 2020, è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno
precedente. Dal 2021, anche l'acconto dell'imposta
sostitutiva passerà al 100%.
Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti?
Partiamo dalle regole generali.
Il versamento dell'acconto è dovuto se l'imposta dell'anno precedente
supera i 51,65 euro. Nello specifico:
Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere
effettuato indicando il codice tributo:
Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo
rateazione/regione/prov/mese rif.
Nel campo relativo all'anno di riferimento, bisognerà indicare l'anno
d'imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).
Scadenza
il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita
IVA beneficiano di una doppia proroga.
Non cambiano le modalità di versamento.
Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto
seconda rata o acconto in un'unica soluzione”, compilando la sezione
Erario.
In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento”
bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da
versare a debito.
La “colonna 5 - importi a credito compensati” deve essere compilata solo
nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.
L'importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto
per il saldo dell'anno precedente ed il primo acconto dell'anno in corso, non
può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi
versato in un'unica soluzione.
dal nostro Statuto Scopo dell’Associazione è: la rappresentanza , la tutela , il coordinamento e lo sviluppo della categoria dei pr...