sabato 16 gennaio 2021

Nuove restrizioni 2021. Decreto Gennaio.-

 di Area Legislativa


Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge con le misure anti Covid e il nuovo DPCM di gennaio. Tutti i provvedimenti del decreto-legge riguardano il territorio nazionale ed entrano in vigore da sabato 16 gennaio e fino al 5 marzo. In pratica, finiscono in zona arancione tutte le regioni che superano l'indice Rt 1 (e con valore uguale o superiore a 1,25 si finisce in zona rossa). 

Nel decreto viene vietato ogni spostamento fuori regione anche per chi abita in zona gialla fino al 15 febbraio 2021. L'ipotesi a cui il governo ha lavorato è stata, però, l'apertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. La riapertura dei musei è a ingressi contingentati, su prenotazione e con misurazione della temperatura corporea e tutte le altre misure anti-Covid. 

Per accedere alla zona bianca i parametri sono molto stringenti: Scenario di tipo 1 e incidenza dei contagi, per due settimane consecutive, sotto ai 50 ogni 100mila abitanti. Lo scenario di tipo 1 è quello in cui ci sono pochi e tracciabili focolai, con Rt regionali sopra soglia, cioè sopra 1, per periodi limitati, cioè inferiori a 1 mese, e bassa incidenza. In zona bianca riaprono cinema, teatri, musei e anche palestre e piscine. 

No anche agli spostamenti verso le seconde case fuori regione a meno di motivi che rendano lo spostamento indispensabile come rotture improvvise: ma lo spostamento deve durare il tempo necessario e sufficiente per affrontare il problema e non oltre. Se si vive in regioni in zona arancione, spot anche allo spostamento verso le seconde case all'interno della regione. 

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 20, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020 ovvero il c.d. stato di emergenza

In tema di spostamenti, gli stessi potranno avvenire all`interno della stessa Regione, in area gialla, e all`interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

Comparto ristorazione.

Anche in zona gialla, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Dopo quell'orario, i ristoranti potranno continuare a lavorare con asporto e consegna a domicilio. I bar, invece, possono svolgere solo la consegna a domicilio ma l'asporto viene vietato per evitare assembramenti da aperitivi improvvisati in strade e piazze vicino ai bar. 

Il DPCM invece - in vigore da oggi - presenta, come anticipato, una novità: l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività previste per le c.d. aree gialle, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore. 

Per quanto riguarda il settore brassicolo e agroalimentare, permangono le misure restrittive già indicate per le aree c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020. 

E’ necessario evidenziare però una modifica fondamentale ovvero l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio di asporto per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 

Ricapitoliamo in sintesi le regole da seguire nelle varie zone: 

ZONA GIALLA 

Somministrazione di alimenti e bevande 

1- Le attività dei servizi di ristorazione e pub: 

- restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore; 

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori; 

- resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto mentre ristorazione con asporto può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00; 

- in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00; 

- resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

2- Continuano a esser consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

3 - Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. 

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 

Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate). 

Discoteche 

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 

Feste, eventi privati, banqueting e catering 

È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

Sagre e Fiere 

Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 

Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche 

Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 

Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive 

Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 

ZONA ARANCIONE 

In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti: 

Somministrazione di alimenti e bevande 

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie)e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- restano inoltre consentite attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; 

- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

ZONA ROSSA 

Per le Regioni inserite in questa fascia, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), per quanto d’interesse si segnala: 

- restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- inoltre, permangono consentite le mense e il catering continuativo su base contrattuale; 

- restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Infine è bene tener presente che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite: 

- con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); 

- e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). 

Il Ministero della Salute con nuova ordinanza ha rivisto la colorazione delle Regioni. Nello specifico: 

ZONA GIALLA: Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige. 

ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Restano in arancione anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. 

ZONA ROSSA: Bolzano, Lombardia e Sicilia.


DECRETO LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2 

DPCM 14 gennaio 2021 

martedì 12 gennaio 2021

Ristoro Lazio Irap. Il bando regionale per le imprese.-

di Area Sviluppo Imprese


E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi. 

Il bando, che è a sportello, è stato aperto lunedì 11 gennaio 2021. 

La partecipazione è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che è attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda può essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 

Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo. 

L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – è pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione. 

Ecco un elenco dei destinatari dei ristori 

• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie;
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche;
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa;
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.). 

Di seguito, la documentazione necessaria. 






I problemi tecnici possono essere segnalati alla mail assistenzatecnicairap@laziocrea.it

Ogni chiarimento in merito al contenuto dell'avviso può essere sottoposto alla PEC chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it

Eventuali richieste di assistenza tecnica inviate alla pec chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it NON verranno prese in considerazione. 



mercoledì 6 gennaio 2021

Decreto Ponte 2021. Le nuove regole per le aperture, gli spostamenti e la nuova zona bianca.-

 di Area Legislativa


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge che prevede le nuove misure restrittive in vigore in tutta Italia dopo l’Epifania e che cambia i limiti relativi all’indice di trasmissibilità Rt, che  a loro volta determinano quali Regioni finiscono in zona gialla, arancione o rossa.

Il decreto, di fatto, porta l’Italia di nuovo in lockdown soft per alcuni giorni, con l’introduzione di una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali e zona arancione nei festivi.

Ma cosa significa zona gialla “rafforzata” e quali differenze ci sono rispetto alla gialla classica? In pratica, mentre nella zona gialla tradizionale sono consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato, nella gialla rafforzata sono vietati.

Questo decreto sarà in vigore fino all’arrivo di un nuovo decreto o DPCM previsto dopo il 15 gennaio, giorno di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020.

Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra Regione o Provincia autonoma.

È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le regole della zona arancione, ma con le eccezioni previste nel decreto Natale

Cioè, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il decreto rimodula anche l’indice Rt, cioè uno dei criteri più importanti per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali vengono determinate le zone arancioni e rosse. Il nuovo meccanismo scatta a partire da lunedì 11 gennaio: 
se una Regione è nello scenario 2, cioè con Rt da 1 a 1,25, e il livello di rischio è moderato o alto finisce in zona arancione (prima gialla) 
se una Regione è nello scenario 3, cioè con Rt da 1,25 a 1,50, e il livello di rischio è moderato o alto finisce in zona rossa (prima arancione), ma soltanto se nel territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Questo parametro è stato introdotto per evitare che Regioni con una circolazione virale bassa possano invece finire in arancione a causa di singolo episodio di aumento dell’Rt. 

Venerdì 8 gennaio è comunque previsto il report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute che, sulla base del cambio di parametri come l’indice di contagio Rt, potrebbe portare alcune Regioni in zona arancione o – molto meno probabile – rossa.

Quindi, ricapitolando:

7 e 8 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata: 
coprifuoco dalle 5 alle 22 
spostamenti liberi ma soltanto all’interno della propria Regione 
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi 
attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico) 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti, e sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale consentite, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 
centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimangono aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno 
aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
musei e mostre chiusi; 
piscine, palestre, teatri, cinema chiusi. Restano aperti i centri sportivi; 
mascherina sempre obbligatoria, così come il distanziamento sociale. 

9 e 10 gennaio: tutta Italia zona arancione ma con le eccezioni del decreto Natale: 
coprifuoco dalle 22 alle 5 
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita sia dalla Regione che tra Province e Comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute 
consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia 
aperti i negozi al dettaglio fino alle 21 
bar e ristoranti chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio; 
centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno; 
musei e mostre chiusi; 
piscine, palestre, teatri, cinema chiusi 
aperti i centri sportivi. 

– dall’11 al 15 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata oppure alcune Regioni zona arancione

dopo il 15 gennaio: ipotesi “zona bianca”

Con il DPCM o decreto-legge in vigore dal 15 gennaio 2021 Conte e la sua quadra potrebbero introdurre una nuova fascia di colore, la bianca appunto, in cui tutto o quasi tornerebbe normale. Gli spostamenti potrebbero essere liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco. Sarebbero aperti bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei. Ma rimarrebbero comunque obbligatori la mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Attualmente nessuna Regione o Provincia possiede le condizioni per la zona bianca.

Nel caso in cui scattasse la zona bianca, potrebbe avere queste regole: 
orario coprifuoco posticipato 
spostamenti liberi 
bar e ristoranti aperti 
palestre, cinema, teatri, musei aperti 
sempre obbligatori mascherina all’aperto e al chiuso, distanziamento di almeno un metro tra le persone, divieto di assembramento e obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. 






lunedì 4 gennaio 2021

Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 

Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 

Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell'Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 

Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 

Si ricorda che l’art. 106 consente: 

- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 

- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 

- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 

- per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 

Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 

Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 

Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 

L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 

Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Sempre all’art. 3, il comma 4 - intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 - posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 

Revisori legali 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

Lotteria degli scontrini 

Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Esami di Stato per l’accesso alle professioni 

Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. 

Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 

Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 

Società mutuo soccorso 

Con una novella all'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 

Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 

Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 

Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 

Recupero indebiti pensionistici 

Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 

Il comma 9 dell'art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 

Proroghe Codice Appalti 

All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 

Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 

Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 

In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 

Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

Smart working 

L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Tra varie voci dell'allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 

- l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

Il punto n. 10 dell'allegato 1 richiama l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Sottoscrizione contratti bancari 

Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 

A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. 


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