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venerdì 19 marzo 2021

CONVEGNO: “La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio”.-

di Area Comunicazione



Gentilissima, Gentilissimo,

nel settembre 2018 la Regione Lazio ha iniziato l’iter per l’approvazione della legge regionale per la valorizzazione della birra artigianale territoriale, arrivata a pubblicazione lo scorso 29 dicembre 2020. La nostra Associazione - ancora nascente - ha messo a disposizione in questi due anni il proprio know how facendosi portavoce degli operatori del settore al fine di contribuire al miglioramento della norma e arrivare oggi a presentarne i contenuti. Nel frattempo la Pandemia ha causato molti disagi e confusione nell’intero settore brassicolo, dai coltivatori delle materie prime fino all’anello più debole della filiera ovvero i pub, i ristoranti, i bar, i laboratori artigianali alimentari e il connesso settore turistico. La nostra organizzazione ha monitorato durante per tutto il 2020 i provvedimenti legislativi nazionali e regionali al fine di dare supporto e aiuto agli attori di settore che si sono rivolti a noi ma anche a coloro che indirettamente hanno beneficiato delle nostre attività on line messe a disposizione a favore tutti per lo spirito di servizio che ci contraddistingue. Abbiamo ascoltato decine e decine di operatori del settore, professionisti e lavoratori per raccogliere spunti, elaborarli e inviare le nostre proposte a Enti e Istituzioni.

Al termine di questa incredibile esperienza, CERVISIA, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, ha il piacere e la ferma volontà di organizzare il convegno dal titolo:

“LA COSTRUZIONE DELLA FILIERA BRASSICOLA. UN AIUTO CONCRETO PER IL TERRITORIO E PER IL SETTORE AGROALIMENTARE NEL LAZIO”

che si terrà in videoconferenza tramite la Piattaforma Zoom Business e il nostro canale social Facebook

VENERDI’ 26 marzo 2021 dalle 11 alle 13 – Parte Istituzionale

SABATO 27 marzo 2021 dalle 15 alle 18 – Tavola Rotonda di Filiera

Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati - su un tema, quello della creazione e dello sviluppo della filiera brassicola nel Lazio, che potrebbe rappresentare un’opportunità per tante imprese e professionisti del settore e anche di quello turistico strettamente collegato. Pertanto auspichiamo la vostra gradita partecipazione.

Possa essere, questo momento di confronto, una prima e concreta utilità per inviare un messaggio rassicurante all’intera filiera brassicola in un periodo così faticoso.

La ripresa economica e sociale parte anche da qui!

mercoledì 24 febbraio 2021

Nuovo Decreto Legge Draghi per il contenimento dell'emergenza pandemica.-

di Area Legislativa


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021 il primo decreto-legge Draghi che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sintesi, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostamenti tra diverse Regioni o Province autonome, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Il decreto in questione ridefinisce i parametri e introduce in maniera più fluida le denominazioni delle zone inserendo un comma all'art. 1 del decreto-legge del 16 maggio 2020, convertito con legge del 14 luglio 2020. 

Nello specifico, è definita:

a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 

b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonchè quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto; 

c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato; 

d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).

martedì 12 gennaio 2021

Ristoro Lazio Irap. Il bando regionale per le imprese.-

di Area Sviluppo Imprese


E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi. 

Il bando, che è a sportello, è stato aperto lunedì 11 gennaio 2021. 

La partecipazione è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che è attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda può essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 

Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo. 

L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – è pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione. 

Ecco un elenco dei destinatari dei ristori 

• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie;
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche;
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa;
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.). 

Di seguito, la documentazione necessaria. 






I problemi tecnici possono essere segnalati alla mail assistenzatecnicairap@laziocrea.it

Ogni chiarimento in merito al contenuto dell'avviso può essere sottoposto alla PEC chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it

Eventuali richieste di assistenza tecnica inviate alla pec chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it NON verranno prese in considerazione. 



sabato 19 dicembre 2020

DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa


Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

giovedì 3 dicembre 2020

Legge Regionale sulla birra artigianale del Lazio.-

di Area Comunicazione


Siamo arrivati a meta!
Apprendiamo con grande soddisfazione che ieri, dopo due lunghi anni di lavoro, è stata approvata all'unanimità la Legge Regionale del Lazio sulla #birraartigianale. Siamo stati tra i primi a supportare e a presentare il progetto di legge che pone grande attenzione alla #filiera locale, incentivando la produzione in zona delle materie prime fondamentali come #orzo e #luppolo che oggi, in gran parte, vengono importate. La nuova norma prevede, tra le altre cose, la redazione di un #disciplinare di produzione della birra artigianale da parte degli stessi produttori. Saranno loro quindi a definire le modalità produttive e cosa potrà rendere unico questo prodotto e diverso dalle altre birre artigianali. Dopo questo primo passo, ci aspetta dunque un altro lungo lavoro a fianco dei produttori e, per questo motivo, chiederemo alla Regione l'apertura di un tavolo tecnico permanente che possa valorizzare la filiera #brassicola e agroalimentare laziale. A breve verrà pubblicato il testo coordinato sul Bollettino Regionale.

sabato 21 novembre 2020

Zone anti-Covid a livello regionale. Aggiornamenti.-

di Area Legislativa

Il ministro della Salute ha firmato due nuove Ordinanze volte a rimodulare le zone anti-Covid a livello regionale.
La prima Ordinanza, firmata il 19 novembre e già in vigore, rinnova fino al 3 dicembre prossimo le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre: le Regioni Puglia e Sicilia rimangono, quindi, in zona arancione e le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in zona rossa. Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

La seconda Ordinanza, firmata il 20 novembre, dispone il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 22 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre 2020. 

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:
- area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
- area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.



Ordinanza Regione Lazio. Riapertura di alcune attività commerciali.-

 di Area Sviluppo Imprese

Con l’ordinanza numero Z00068 del 20 novembre 2020, il presidente della Regione Lazio ha dettato nuove disposizioni in materia di attività commerciali che rimarranno in vigore fino al 30 novembre 2020
Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita Iva, con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. 

Restano altresì aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 
Nessuna attività commerciale al dettaglio compresi i supermercati, inoltre, può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21. Quindi viene disposta la chiusura anticipata. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal DPCM nazionale. 

Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a osservare le seguenti regole: sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; le misure di sicurezza e prevenzione previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.

mercoledì 4 novembre 2020

Nuove restrizioni per i comparti di filiera. Zone differenziate in Aree. DPCM 3 novembre 2020.-

di Area Legislativa

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene i nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale e anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale in base a Ordinanze del Ministero della Salute. Un regime differenziato che di fatto divide l’Italia in tre diverse fasce di rischio contagio Sars-Cov 2 a seconda di 21 parametri elencati nel testo. Nelle «zone rosse» saranno applicate le restrizioni più stringenti. 
Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020

Entriamo nello specifico delle disposizioni iniziando dal c.d. coprifuoco previsto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.  In questo lasso di tempo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il decreto raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il nuovo DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento.

Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).

Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

La permanenza dei territori per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. 

Classificazione di grado 3 - elevata gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Classificazione di grado 4 - massima gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all’interno dei medesimi Comuni di appartenenza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto 

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Il Governo ha previsto la ripartizione in tre zone colorate (gialla, arancione e rossa) per individuare i gradi di pericolosità di contagio, inserendo in ciascuna zona le Regioni più o meno allertate, identificate in base ai dati ricavati dai 21 parametri previsti nell'allegato 25 al decreto.

Provvisoriamente sono state identificate le seguenti ripartizioni che devono essere confermate dall'Ordinanza del Ministero della Salute.

ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

ZONA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.

ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta.

giovedì 29 ottobre 2020

BONUS Lazio Km 0. Il sostegno alla filiera passa attraverso DOP, IGP e PAT.-

di Area Sviluppo Imprese

E' stato pubblicato il bando Bonus Lazio Km 0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. Il bando è operativo da martedì 20 ottobre 2020. 

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Lazio, che ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere il consumo di alimenti locali a denominazione protetta (DOP e IGP) e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I ristoratori vengono incentivati all’acquisto con misure economiche dirette e, in questo modo si consente di dare una marcia in più all’agroalimentare locale e un sostegno in questi tempi di crisi.

L’incentivo ai prodotti agroalimentari locali consiste di un contributo a fondo perduto pari al30% della spesa (già pagata) . Beneficiari diretti sono gli operatori della ristorazione attivi nel Lazio e iscritti a 4 codici ATECO:

– ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)
– attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)
– ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)
– catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)

Il contributo è a fondo perduto vale, come già detto, il 30% della spesa sostenuta, purché già ‘quietanzata’, ovvero pagata ai fornitori dei prodotti agroalimentari.

L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa di 1.667 euro, fino a un massimo di 5.000 euro (per una spesa minima di 16.667 euro). Fattura già quietanzata. 

I prodotti agroalimentari incentivati dal Bando Bonus Lazio km 0 sono tutti i DOP, IGP e PAT realizzati nel territorio regionale, così come elencati nel bando, oltre che nel sito dell’agenzia regionale ARSIAL e in quello del ministero delle Politiche agricole (vedi l’elenco aggiornato al 5.10.20).

A beneficiare dell’iniziativa, oltre a produttori e ristoratori, sono i consumatori

Il sistema di incentivi regionale vale infatti anche a impedire le citazioni fraudolente delle eccellenze agroalimentari nei menu di operatori infedeli. Non pochi, come accertato dal RAC, il Reparto Agroalimentare dei Carabinieri.

L’offerta delle eccellenze laziali è ampia:

16 DOP: Castagna di Vallerano, Fagiolo Cannellino di Atina, Mozzarella di Bufala Campana, Nocciola Romana, Oliva di Gaeta, Pecorino di Picinisco, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Peperone di Pontecorvo, Ricotta di Bufala Campana, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, e 4 diversi EVOO, olio extravergine di oliva (di Canino, delle Colline Pontine, della Sabina, della Tuscia)

11 IGP: Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Carciofo Romanesco del Lazio, Kiwi Latina, Mortadella Bologna, Pane casareccio di Genzano, Patata dell’Alto Viterbese, Porchetta di Ariccia, Prosciutto Amatriciano, Sedano Bianco di Sperlonga, Vitellone bianco dell’Appennino Centrale,

circa 250 PATProdotti Agroalimentari Tradizionali, elencati nel sito ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.

Per la partecipazione al Bando Bonus Lazio km 0 sono "garantite procedure semplificate e tempestive", così come assicurato dall’assessorato Agricoltura della Regione Lazio, motore dell’iniziativa assieme all’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Non è solo una misura con cui si mettono a disposizione 10 milioni della riprogrammazione del Fsc, ma diventerà la prima azione integrata della nuova programmazione 2021-2027.




sabato 17 ottobre 2020

Nuova Ordinanza Regione Lombardia anti-Covid19. Disposizioni per ristoranti, bar, pub, distributori automatici e vendita di alcolici.-

di Area Legislativa

Da oggi 17 ottobre e fino al 6 novembre 2020 sono in vigore le nuove restrizioni che riguardano il comparto ricettivo e di ristorazione che vanno a integrare il DPCM dello scorso 13 ottobre inerente le misure di contenimento del contagio da coronavirus. 

L'ordinanza è valida per l'intero territorio regionale senza ulteriori e decisive restrizioni per la città di Milano.

E' stato fissato alle ore 24 l’orario di chiusura degli esercizi pubblici, dei locali serali e dei ristoranti, come già previsto dal decreto governativo. In queste attività dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande sarà consentito esclusivamente ai tavoli

Tali limitazioni non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.

E' inoltre previsto il divieto di consumare alimenti e bevande sul suolo pubblico dopo le ore 18 e fino alle 6 del mattino.

La vendita di alcolici da asporto termina alle ore 18 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali.

Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “H24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.

L'ordinanza prevede una stretta decisiva sul consumo di alcol che è sempre vietato nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

La ristorazione con consegna a domicilio (delivery) è sempre consentita.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Tutte le attività economiche e produttive devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nell'allegato1 all'ordinanza.

E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla recente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

mercoledì 14 ottobre 2020

DPCM 13 ottobre 2020. Nuove regole per pub, ristoranti, laboratori artigianali, esercizi di vicinato e street food.-


di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 13 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove prescrizioni entrano in vigore oggi e vanno a incidere su una parte importante della filiera brassicola e agroalimentare poichè riguardano il comparto della ristorazione (a tutti i livelli), del catering e degli eventi (feste e cerimonie), delle attività commerciali al dettaglio, in maniera diretta e indiretta.

In sintesi, riassumiamo le principali prescrizioni:

Bar e Ristoranti
  • Chiusura delle attività alle ore 24.
  • Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto (nel decreto di parla di "consumo" che nulla ha a che spartire con il "servizio assistito" al tavolo). Pertanto, indipendentemente dalla presenza o meno di addetti alla sala, il consumo di cibi e bevande è consentito fino a chiusura locale purchè dalle 21:00 la clientela sia seduta a tavoli e/o appoggi abbinati a sedie sia all'interno del locale sia all'esterno, mantenendo la prescritta distanza di un metro.
  • Permesso - come in passato - ogni servizio di asporto (take away), purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.
  • Il servizio di delivery è continuativo fino a chiusura, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Discoteche e Feste
  • Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo.
  • Vietate tutte le feste private al chiuso o all'aperto.

Fiere e Cerimonie
  • Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
  • Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.

Nello specifico l'art. 1 stabilisce testualmente:

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. 

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. 

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'art. 2 invece ribadisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, debbano rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Corre l'obbligo di rammentare le prescrizioni dell'allegato n. 11 al decreto che riguarda le misure da adottare in ogni esercizio commerciale.

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': 
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si intende che le Regioni potranno intervenire con ulteriori e separati provvedimenti "peggiorativi" per disciplinare le attività che si riterranno opportune in base all'andamento epidemiologico locale.
 


venerdì 9 ottobre 2020

Regione Lazio: nuova ordinanza anti-Covid 19 per la provincia di Latina.-

di Area Legislativa

Sulla scia dell'Ordinanza della Campania, anche il Presidente della Regione Lazio dispone per 33 comuni della Provincia di Latina misure restrittive per arginare il contagio da Covid-19.

A partire da oggi e per due settimane consecutive il comparto bar, pub e ristorazione vedrà ridursi il proprio orario di apertura e il numero di persone che potranno sedere ai tavoli, in base all'ordinanza emanata n. Z00063 del 8 ottobre 2020.
Queste le misure adottate per i comuni pontini:

1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;

2) Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;

3) Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24;

4) Obbligo di esposizione, all’ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;

5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l’accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc…);

6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;

7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico dell’esercente;

8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina.

L'atto completo è stato pubblicato oggi 9 ottobre 2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione e scaricabile dal seguente link: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#

mercoledì 7 ottobre 2020

Restrizioni Regione Campania per il comparto bar-ristorazione.-

di Area Legislativa

Con Ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020, Il presidente della Regione Campania ha deciso di intervenire adottando una linea di restrizioni per le attività di bar, pub e ristoranti al fine di contenere il contagio da Covid-19.
L’ordinanza ha decorrenza dal momento della sottoscrizione e una durata di 15 giorni e dunque rimarrà in corso di validità fino al 20 ottobre p.v.

Bar, gelaterie e pasticcerie rimangono chiuse in Campania dalle 23 alle 6 del giorno successivo nei giorni che vanno da domenica a giovedì e dalle 24 alle 6 il venerdì e il sabato. L’ordinanza non riguarda le strutture di vendita all’ingrosso, come laboratori e panifici che osservano orari notturni di esercizio.

Ristoranti, pizzerie e altri esercizi del settore della ristorazione, come pub, enoteche, chioschi di kebab, devono invece impedire l’accesso di nuovi clienti dalle ore 23 in qualsiasi giorno della settimana. La regola si applica anche all’asporto, mentre le consegne a domicilio (delivery) sono consentite senza limiti di orario.

Più dettagliatamente:

- la disposizione di cui al punto 1.1, concernente l’obbligo per i “bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato” non si applica ai bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;

- il limite orario delle ore 23:00 per la vendita con asporto previsto dal punto 1.2 (“Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana”) non si applica agli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto;

- la disposizione, di cui al punto 1.2., secondo cui “Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario”, si applica esclusivamente agli esercizi commerciali indicati al medesimo punto 1.2. dell’ordinanza citata, ovvero “ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari)”.

Rimangono in vigore anche il divieto di consumare alcol in luoghi pubblici dalle 22 alle 6, il limite per feste e ricevimenti fissato a 20 partecipanti per ogni evento, e tutte le restrizioni applicate dal Governo. Nel testo viene sottolineato l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto e all'aperto a tutte le ore della giornata.

Per il mancato rispetto delle regole imposte dalla Regione Campania, si rischia una multa da 400 a 3.000 euro. I negozi e i locali sanzionati rischiano anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Dove necessario, per evitare la reiterazione delle violazioni o per accertarne le responsabilità, le autorità possono procedere a una chiusura provvisoria di 5 giorni che precede quella stabilita nell’eventuale sanzione.

Ordinanza n. 77 

sabato 2 maggio 2020

Regione Campania. Nuove disposizioni per take away e delivery

di Area Legislativa

La Regione Campania ha emanato con ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020 le indicazioni per le attività di asporto e delivery sul territorio regionale a far data dal 4 maggio 2020.

In base alle disposizioni, le consegne a domicilio (delivery) possono essere effettuate anche fuori dal comune di appartenenza e senza vincolo orario, con la sola prenotazione telefonica e mantenendo le precauzioni igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda invece il servizio takeaway, l’ordinanza prevede testualmente che “resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico”.

Tale disposizione ha avuto la sua completa estensione con la riunione della task force regionale del 2 maggio 2020 che ha condiviso le misure organizzative e, pertanto, si è decisa la riapertura all'attività dell'asporto sulla base di alcune linee guida: 
1) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online 
2) Il banco vendita viene posto all'ingresso dell'esercizio commerciale 
3) I gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery 
4) E' assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti 
5) Il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale

La determinazione ha piena efficacia e validità vista la pubblicazione sul sito della Regione.


domenica 26 aprile 2020

Via libera al take away nella Provincia Autonoma di Trento

di Area Legislativa

In base all’ordinanza n. 228940/1 del 25 aprile 2020, sarà consentito il servizio di asporto per le attività di ristorazione, bar, pub, pizze al taglio, gelaterie e pasticcerie a decorrere dal prossimo 29 aprile 2020.

Occorrerà rispettare le seguenti misure:

  • l’asporto dovrà esser effettuato, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica
  • occorrerà garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
  • è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti per gli operatori che entrino in contatto con gli avventori
  • i clienti hanno l’obbligo di indossare la mascherina prima di entrare nei locali
Saranno emanate specifiche linee guida attuative delle misure sin qui indicate.

Per le restanti disposizioni degli atti normativi in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.

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