martedì 7 aprile 2020

Cura Italia. Chiarimenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con Circolare n.8/E pubblicata in via ufficiale lo scorso venerdì 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune previsioni fiscali contenute nel decreto-legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia, risultano di particolare interesse per il settore rappresentato quelli relativi a:

- l’art. 61, recante “sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”: l’Agenzia, tra l’altro, ha chiarito che per le aziende che proseguono la loro attività, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è oggetto di sospensione. Ricade, invece, nella sospensione l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6 ter dell’articolo 2 del D.Lgs n. 127/2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;

- l’art. 63, concernente il premio di 100 euro (da rapportare al numero dei giorni di lavoro prestati presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020) da riconoscere ai lavoratori dipendenti: la Circolare fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti tale premio, e le relative condizioni di fruizione e calcolo dello stesso;

- l’art. 65, in merito al credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe): l’Agenzia ha chiarito che il predetto credito maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo, e solo con riferimento ai canoni di locazione relativi a immobili rientranti espressamente nella categoria catastale C1 (restano, quindi, esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8).

Per gli ulteriori chiarimenti che dovessero essere necessari, rinviamo alla lettura integrale della Circolare in esame.

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