lunedì 13 aprile 2020

Proroga “lockdown” fino al 3 maggio 2020. Invariata l’attività di filiera, birrifici e delivery

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 che proroga il regime di misure restrittive già vigenti inerenti l’emergenza Covid-19 fino al prossimo 3 maggio. Le disposizioni del Decreto hanno effetto dal 14 aprile 2020.

In particolare, con riferimento al settore brassicolo e agroalimentare:

• restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, le quali conservano la possibilità di fornire la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; 
• possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
• restano chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, tuttavia, possono fare solo vendita per asporto; 
• restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro; 
• restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, stabilimenti balneari, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività agricole (Ateco 01) continuano a lavorare così come i birrifici (Ateco 11.05).

E’ importante sottolineare che, il Decreto in parola abroga i precedenti DPCM ancora in vigore (dell’8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile) ma di fatto ne recepisce i contenuti normativi, con qualche modifica, prorogandone l’efficacia fino al prossimo 3 maggio 2020. 
Si anticipa fin da ora che, quanto al regime giuridico applicabile agli attori della filiera a livello nazionale, non si evince alcuna modifica di rilevo.

Il Provvedimento è così strutturato:

- Art. 1: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- Art. 2: misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- Art. 3: misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- Artt. 4, 5 e 6: disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, navi da crociera e navi di bandiera estera
- Art. 7: esecuzione e monitoraggio delle misure
- Art. 8: disposizioni finali

Le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato sono le seguenti:

  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali conservano la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (cfr. art. 1, comma 1, lett. aa). A tal proposito, occorre, tuttavia, verificare eventuali restrizioni previste a livello regionale: l’art. 8, comma 3, del Decreto dispone, infatti, che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;
  • possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. ate. 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. art. 1, comma 1, lett. aa);
  • restano chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali (cfr. art. 1, comma 1, lett. bb);
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro 
  • restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo (cfr. art. 1, comma 1, lett. i). Sebbene non espressamente menzionati, si ritiene restino sospesi anche gli stabilimenti balneari in quanto “sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione”.

Per completezza, si sottolinea che il Decreto in commento ha confermato anche la chiusura di tutte le altre attività commerciali, industriali e di servizi alla persona, fatta eccezione per quelle espressamente elencate:

- nell’allegato 1, che indica le attività di commercio al dettaglio che possono proseguire. Rispetto alla disciplina previgente (allegato 1, DPCM 11 Marzo 2020), tra le attività consentite sono state espressamente ricomprese anche le attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati;
- nell’allegato 2, che reca l’elenco degli unici servizi per la persona non sospesi, tra cui lavanderie e servizi di pompe funebri;
- nell’allegato 3, che reca l’elenco dei Codici Ateco delle attività produttive industriali, di trasporto, di commercio all’ingrosso ecc. che possono proseguire. Anche in questo caso, le modifiche rispetto al regime normativo previgente (allegato 1, DPCM 22 marzo 2020, aggiornato con Decreto MISE/MEF del 25 marzo 2020) non sembrano di rilievo (tra le altre, viene espressamente consentita l’attività di silvicoltura ed utilizzo aree forestali).

Inoltre, all’art. 1, comma 1, lett. dd) si dispone che tutti gli esercizi commerciali la cui attività non sia stata sospesa assicurino, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene, altresì, raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione indicate all’allegato 5, tra le quali:

  • il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi; la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte, e di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; 
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 
  • utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative, laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 
  • uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; 
  • accesso del pubblico regolamentato e scaglionato; 
  • fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Si segnala, altresì, che, ai sensi dell’art. 2, comma 10, tutte le imprese la cui attività non sia stata sospesa dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 14 marzo tra il Governo e le parti sociali.

L’esecuzione e il monitoraggio delle misure restrittive resta demandata alle Prefetture locali, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata. Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con il DPCM in commento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni).

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.

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