giovedì 29 ottobre 2020

BONUS Lazio Km 0. Il sostegno alla filiera passa attraverso DOP, IGP e PAT.-

di Area Sviluppo Imprese

E' stato pubblicato il bando Bonus Lazio Km 0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. Il bando è operativo da martedì 20 ottobre 2020. 

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Lazio, che ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere il consumo di alimenti locali a denominazione protetta (DOP e IGP) e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I ristoratori vengono incentivati all’acquisto con misure economiche dirette e, in questo modo si consente di dare una marcia in più all’agroalimentare locale e un sostegno in questi tempi di crisi.

L’incentivo ai prodotti agroalimentari locali consiste di un contributo a fondo perduto pari al30% della spesa (già pagata) . Beneficiari diretti sono gli operatori della ristorazione attivi nel Lazio e iscritti a 4 codici ATECO:

– ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)
– attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)
– ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)
– catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)

Il contributo è a fondo perduto vale, come già detto, il 30% della spesa sostenuta, purché già ‘quietanzata’, ovvero pagata ai fornitori dei prodotti agroalimentari.

L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa di 1.667 euro, fino a un massimo di 5.000 euro (per una spesa minima di 16.667 euro). Fattura già quietanzata. 

I prodotti agroalimentari incentivati dal Bando Bonus Lazio km 0 sono tutti i DOP, IGP e PAT realizzati nel territorio regionale, così come elencati nel bando, oltre che nel sito dell’agenzia regionale ARSIAL e in quello del ministero delle Politiche agricole (vedi l’elenco aggiornato al 5.10.20).

A beneficiare dell’iniziativa, oltre a produttori e ristoratori, sono i consumatori

Il sistema di incentivi regionale vale infatti anche a impedire le citazioni fraudolente delle eccellenze agroalimentari nei menu di operatori infedeli. Non pochi, come accertato dal RAC, il Reparto Agroalimentare dei Carabinieri.

L’offerta delle eccellenze laziali è ampia:

16 DOP: Castagna di Vallerano, Fagiolo Cannellino di Atina, Mozzarella di Bufala Campana, Nocciola Romana, Oliva di Gaeta, Pecorino di Picinisco, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Peperone di Pontecorvo, Ricotta di Bufala Campana, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, e 4 diversi EVOO, olio extravergine di oliva (di Canino, delle Colline Pontine, della Sabina, della Tuscia)

11 IGP: Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Carciofo Romanesco del Lazio, Kiwi Latina, Mortadella Bologna, Pane casareccio di Genzano, Patata dell’Alto Viterbese, Porchetta di Ariccia, Prosciutto Amatriciano, Sedano Bianco di Sperlonga, Vitellone bianco dell’Appennino Centrale,

circa 250 PATProdotti Agroalimentari Tradizionali, elencati nel sito ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.

Per la partecipazione al Bando Bonus Lazio km 0 sono "garantite procedure semplificate e tempestive", così come assicurato dall’assessorato Agricoltura della Regione Lazio, motore dell’iniziativa assieme all’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Non è solo una misura con cui si mettono a disposizione 10 milioni della riprogrammazione del Fsc, ma diventerà la prima azione integrata della nuova programmazione 2021-2027.




COMUNICATO STAMPA. Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.-

di Area Comunicazione

Roma, 29 ottobre 2020

COMUNICATO STAMPA

Decreto Ristori: provvedimento inadeguato e insufficiente per la filiera.- 


Il DPCM del 24 ottobre e il conseguente Decreto Legge sui ristori per le categorie più colpite dal parziale lockdown rischiano di aggravare la situazione già precaria di tutta la filiera brassicola e agroalimentare con un rischiosissimo ulteriore calo dei fatturati del 70%. 

“Come Associazione di categoria” sostiene il Presidente Francesca Borghi - “riteniamo che i provvedimenti del Decreto Ristori non siano adeguati e sufficienti a fornire un giusto "ristoro" agli attori della filiera. Serve un vero e proprio risarcimento per scongiurare la chiusura di molte attività. Occorre, a nostro modesto avviso, un piano lungimirante di sviluppo che possa traghettare il comparto fuori dalla crisi, che getti le basi per una ripresa veloce e stabile partendo dal sostegno al lavoro fino ad arrivare agli incentivi alla produzione e al commercio, da introdurre il prima possibile”. Aggiunge Borghi che “i rapporti di filiera sono complessi e lo stop repentino di tutta la parte Ho.re.ca. ha una ricaduta destabilizzante per tutto l’indotto dell’agroalimentare. E’ il momento della responsabilità e delle scelte concrete e se la filiera deve restare al centro, daremo il nostro supporto a tutto il comparto della ristorazione iniziando con il condividere le iniziative di MIO Italia e di Italian Hospitality Network il 2 novembre a piazza del Popolo a Roma e successivamente inviando alle istituzioni nazionali e locali le nostre proposte da mettere subito in campo”. 

“Ci troviamo nuovamente ad affrontare uno stop alla ristorazione che si ripercuote sulla produzione e soprattutto sulla vendita di birra artigianale già pronta e ferma nei magazzini, per la quale, nella maggior parte dei casi, si sono già pagate materie prime, accise e spese” – dichiara Silvia Amadei, Direttore Operativo dell’Associazione e titolare di birrificio e azienda agricola. “Al termine del primo lockdown la ripresa è stata minima a causa dell’assenza di festival e manifestazioni nel periodo estivo, situazione aggravata dagli acquisti oculati da parte di pub, beershop e ristoranti che sono riusciti nonostante tutto a riprendere l’attività scampando la chiusura o che, per mancanza di liquidità, hanno deciso di cambiare l’offerta a favore di prodotti industriali dal prezzo minore”. 

E ancora, ribadisce Amadei “la situazione attuale era purtroppo prevedibile ma non del tutto arginabile per gli attori della filiera agricola e brassicola che hanno comunque investito tempo e denaro nei mesi scorsi per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione di orzo e luppolo e di cui hanno e avranno nei prossimi mesi difficoltà nella vendita e/o nell’utilizzo per la produzione di birra, ridotta se non bloccata. Sedersi ad un tavolo in orario serale, regolarmente distanziati, non può essere considerato motivo di assembramento specialmente se paragonato alla situazione quotidiana che vive chi utilizza i trasporti pubblici nelle città dove il problema del sovraffollamento c’è da prima del Covid. Per chi produce birra non si tratta solo di lavoro, la passione per il prodotto accomuna tutti gli attori della filiera e grazie anche a questo so che ancora una volta andremo avanti. Esiste la volontà di ognuno di noi di non bloccare le nostre attività e di riflesso tutto il settore. Ma dobbiamo fare anche un appello – conclude Amadei - ai consumatori: comprate italiano, comprate il vostro prodotto locale e sostenete la filiera della birra e dell’agroalimentare. Tuteliamo insieme le nostre eccellenze per uscire da questa profonda crisi più forti di prima”. 

CERVISIA Relazioni esterne – info@cervisiassociazione.it

mercoledì 28 ottobre 2020

I ristori per la filiera brassicola e agroalimentare. Codici Ateco e percentuali di contributo previste dal Decreto Legge del 27 ottobre 2020.-


di Area Sviluppo Imprese

Il testo del c.d. Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre scorso, contiene alcune novità e altrettante proroghe delle misure previste dal Decreto Rilancio (già approfondito in un nostro articolo del 21 maggio 2020).

Tale decreto segue il DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state disposte le chiusure delle attività che riguardano la filiera brassicola e agroalimentare e che hanno generato un pericoloso impatto socio-economico sull’intera categoria, già colpita negli scorsi mesi. 

I ristori previsti dall’omonimo decreto si inquadrano nell’ambito dei contributi a fondo perduto e i soldi dovrebbero essere accreditati sui conti correnti degli imprenditori «in tempi record entro il 15 novembre». 

Il Governo ha scelto la via di suddividere in categorie le attività colpite dalle ultime misure di contenimento introdotte, andando relativamente a individuare un’aliquota di ristoro ben definita, che parte dal 100% fino ad arrivare al 400% e comunque fino a un massimo di 150.000 euro. 

Il fondo perduto sarà riconosciuto anche alle partite IVA con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per un importo pari al 10% del calo di fatturato. Tra gli esclusi dal provvedimento spiccano però i titolari di partita IVA aperta dopo il 25 ottobre 2020 e chi, precedentemente a questa data, ha chiuso l’attività. 

Potranno fare domanda le attività individuate dai codici ATECO allegati al decreto, qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Nello specifico, per quanto concerne la filiera, i codici di riferimento sono i seguenti:

561011

Ristorazione con somministrazione

200%

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561030

Gelaterie e pasticcerie

150%

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

561042

Ristorazione ambulante

200%

562100

Catering per eventi, banqueting

200%

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200%

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200%

551000

Alberghi

150%

552010

Villaggi turistici

150%

552030

Rifugi di montagna

150%

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

200%



Per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura è previsto - per il mese di novembre 2020 - l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Il medesimo esonero è riconosciuto anche a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

Tra le novità fiscali è inoltre confermata la cancellazione del saldo IMU del 16 dicembre 2020, esclusivamente per le attività danneggiate dal DPCM del 25 ottobre 2020 e a patto che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività. 

Via libera inoltre al bonus del 60% sugli affitti commerciali, fino a dicembre, e anche in questo caso anche alle partite IVA con ricavi superiori ai 5 milioni di euro. 

Resta la possibilità di cedere il bonus riconosciuto al proprietario dell’immobile commerciale, in cambio di uno sconto di pari importo sull’ammontare del canone dovuto. 

Proroga della cassa integrazione, due mensilità in più di reddito di emergenza e sospensione dei versamenti contributivi sono le principali novità in materia di lavoro, accanto al rinnovo del bonus INPS di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo e di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e degli stabilimenti balneari. 

La proroga della cassa integrazione è di ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni. 

Torna in campo anche l’INPS. Il Decreto Ristori conferma la proroga del REM, il reddito di emergenza, di importo compreso tra i 400 e gli 800 euro, che sarà erogato per ulteriori due mensilità. 

Nelle mani dell’INPS ci sarà inoltre la nuova tornata del bonus Covid-19 per i lavoratori colpiti dalle nuove chiusure, stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo in primis. 

Per quel che riguarda le misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste: 
  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; 
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

martedì 27 ottobre 2020

Chiusure comparti di filiera. Ristoranti, bar, pub, laboratori artigianali nel DPCM 24 ottobre 2020.-

di Area Legislativa 

Sono entrate in vigore ieri, lunedì 26 ottobre, e lo resteranno fino al 24 novembre, le nuove misure previste nel DPCM del 24 ottobre 2020. Nuove restrizioni e misure di contenimento del contagio Covid_19 sono state emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Passa la linea dura di Governo con la quale si dispone la chiusura dalle 18:00 alle 5:00 del mattino di tutte  le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 

È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. 

È consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Stop a feste dopo matrimoni e cerimonie: sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade è consentita.

La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti. 

Le sagre, le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi sono vietati così come sono sospesi i convegni e i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. 

Non si possono organizzare riunioni in presenza e dunque è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Unica buona notizia è che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

In linea generale per gli spostamenti il decreto indica che «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Il decreto impone l'osservanza dei protocolli nelle 196 pagine di allegati allo stesso e, nello specifico, chiede alle Associazioni di categoria di rammentare ciò che è previsto all'allegato n. 19, ovvero:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Decreto 24 ottobre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG

venerdì 23 ottobre 2020

Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania. Le nuove ordinanze anti Covid_19.-

In un susseguirsi di annunci e indiscrezioni, nel giro di poche ore sono state emanate una serie di ordinanze regionali (con relativi chiarimenti e allegati) sulle nuove disposizioni messe in atto per arginare la pandemia da Covid_19. Le regioni coinvolte sono: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte. Andiamo a vedere cosa cambia per ciascun territorio e come sono coinvolti gli attori di filiera.

La Regione Lombardia e la Regione Campania hanno stabilito che a partire rispettivamente dal 22 ottobre 2020 e dal 23 ottobre 2020 sono vietati gli spostamenti sull'intero territorio regionale dalle 23 alle 5 del mattino successivo.

Divieto di spostamento anche per il Lazio sempre da oggi 23 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 dalle 24 alle 5 del mattino successivo.

Liguria e Piemonte mantengono una linea più morbida e delegano ai comuni, in accordo con le prefetture, la selezione delle zone cittadine per le quali adottare una restrizione nella circolazione e degli spostamenti. 

Entriamo nello specifico per ciascuna Regione per cercare di dipanare i dubbi e le incertezze.

Con la nuova ordinanza della Regione Lazio, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, sono vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio reginale, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. Gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Predisposto un modulo di autocertificazione che riporta l'orologio indietro ai tempi del lockdown di primavera.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, invece, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

La nuova Ordinanza n. 623 aggiorna ed integra i contenuti dell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre scorso.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 22 ottobre 2020 e restano valide fino al 13 novembre 2020. Tra le novità previste dall’ordinanza si evidenziano, in particolare:

La chiusura dei grandi negozi e dei centri e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenicaRestano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari,
  • alimenti e prodotti per animali domestici,
  • prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  • prodotti per l’igiene della casa,
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie e le rivendite di generi di monopolio.

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite App).

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con la nuova ordinanza vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

  • ​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.:00 fino alle ore 23:00. Dopo le ore 18:00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
  • con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23:00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
  • sono chiusi i distributori H24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18:00 alle ore 5:00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle ore 18:00 alle ore 5:00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Le disposizioni della nuova ordinanza della Regione Campania prevedono il divieto di circolazione in tutta il territorio dalle 23:00 alle 5:00 e l’obbligo di autocertificare eventuali esigenze lavorative o situazioni di necessità attraverso un modulo da sottoscrivere e consegnare alle forze di pubblica sicurezza.

Con l’ordinanza n. 83 è stato inoltre confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità.

La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.

La Regione Piemonte è stata tra le prime a prendere provvedimenti antecedenti al DPCM del 18 ottobre 2020 che abbiamo ampiamente spiegato sul nostro blog. E' utile quindi riprendere l'ordinanza regionale n. 111 con la quale è stata prevista dalla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre la chiusura notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio (da mezzanotte alle 5 del mattino), fatta salva l’attività delle farmacie.

L’ordinanza dispone, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. 

I ristoranti hanno invece l’obbligo di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti del locale che usufruiscono del servizio al tavolo. 

L’ordinanza ha validità fino al 13 novembre 2020.

Per quanto concerne infine la Regione Liguria, la nuova ordinanza va a integrare l'ordinanza n. 68 che prevede in sintesi in tutta la Regione:

· la chiusura totale delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L’attività è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
· la chiusura notturna (dalle 21 alle 8 del giorno successivo) degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È comunque sempre ammessa la vendita tramite consegna al domicilio. 

Nelle aree centro storico con esclusione del porto Antico, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo (vie definite nell'allegato 1 dell'ordinanza) dalle 12 di giovedì 15 ottobre sono scattate le seguenti misure: 

· Divieto manifestazioni pubbliche e private (escluse fiere e mercati) 

· Chiusura sale gioco e sale scommesse 

· Divieto assoluto di assembramento (sosta in forma statica di due o più persone) 

· Chiusura circoli ludico-ricreativi

Per la sola città di Genova, il Sindaco con propria ordinanza ha previsto la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. 

Le misure sono in vigore dal 22 ottobre fino al 13 novembre. 

Ecco nel dettaglio la mappa delle zone rosse relative alla nuova ordinanza del Comune Genova.

Strade di Certosa comprese nell'ordinanza 

Via Benedetto Brin (compresa), Viale Michelangelo Buonarroti (inizio compreso), Via Virgilio (compresa), via Ludovico Ariosto (compresa), via Aulo Persio (compresa), via S. Bartolomeo della Certosa (compresa), via Ausonio Vedovi (compresa), via Mansueto (compresa), p.le Palli (compresa), via Sergio Piombelli ( compresa fino a intersezione con p.le Palli), via Teresio Mario Canepari (compresa), p.le Emilio Guerra (compresa), via Rossini (compresa), via Gastone Pisoni (compresa), via Faliero Vezzani ( compresa fino altezza via Pierino Negrotto Cambiaso), piazza Durazzo Pallavicini (compresa), via Celesia (compresa), via Teresa Durazzo Pallavicini (compresa), Giardini Guerra (compresa), via Germano Jori (compresa), p.za Petrella (compresa), via Certosa (compresa), via Gaz (compresa), via Garello (compresa), via Piombino per ritorno a Brin (compresa). 

Strade del centro storico comprese nell'ordinanza 

Zona 1: via Gramsci via Alpini d'Italia via Fanti d'Italia via Andrea Doria piazza Acquaverde via Balbi piazza della Nunziata via Cairoli via San siro via della Maddalena via dei Macelli di Soziglia via degli Orefici via Banchi via Ponte Reale piazza Caricamento, (tutte escluse). 

Zona 2: via Turati (esclusa), via S. Lorenzo (esclusa), salita Pollaiuoli (esclusa), Piazza Ferreto (esclusa), via S. Donato (esclusa), stradone S. Agostino (escluso), piazza Sarzano (esclusa), via Santa Croce (compresa), piazza S. Giacomo Marina (compresa), via delle Grazie (compresa), piazza S. Giorgio (compresa), via Turati (esclusa) 

Strade di Sampierdarena comprese nell'ordinanza 

P.za Masnata (compresa), Via Tavani (compresa), Via Spataro (compresa), Via Pacinotti (compresa), Via Sampierdarena (compresa), Via P. Chiesa da V. Sampierdarena a Via Fiamme Gialle (compresa), Via Fiamme Gialle da V.P. Chiesa a V. di Francia (compresa),
Via di Francia (compresa), fra Via F. Gialle e Via Dottesio (compresa), Via Dottesio (compresa), Via Pedemonte (compresa), Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (compresa), Via Rolando (chiude il perimetro sino a P.za Masnata) (compresa).

lunedì 19 ottobre 2020

DPCM 18 ottobre 2020. Ulteriori nuove regole per i comparti di filiera.-

di Area Legislativa

Da oggi 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, entrano in vigore le nuove disposizioni emanate nella tarda serata di ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda i settori coinvolti della filiera, l'attenzione ricade sul comparto ristorazione, fiere e convegni.

In tutti i locali dove è possibile consumare al tavolo (bar, gelaterie, pub e ristoranti) gli operatori potranno aprire dalle 5 del mattino alle 24. 

E' prevista invece la chiusura alle 18 laddove si consuma solo al banco

Ogni tavolo non potrà avere più di 6 persone sedute e viene sancito l'obbligo di apporre all'esterno del locale un cartello con l'informazione in merito alla capienza massima del locale stesso (es. 4 tavoli da 6 capienza 24 persone; 3 tavoli da 2, 4 tavoli da 4 e un tavolo da sei capienza 28).  

Il servizio di cibo e bevande a domicilio (delivery) sempre attivo mentre il servizio da asporto (take away) è consentito fino alle 24 ma senza sostare e mangiare o bere vicino ai locali.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid-19 e nelle linee guida regionali e nazionali.

Il decreto prevede che possa essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Tutte le attività convegnistiche o congressuali sono sospese. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali sono consentite, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e con misure stringenti in grado di garantire il rispetto del distanziamento di un metro. Sono invece vietate le fiere di comunità.

Ricordiamo che queste disposizioni nazionali possono essere integrate e/o modificate in maniera "peggiorativa" da Regioni e Comuni in base all'andamento epidemiologico territoriale.

DPCM 18 ottobre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg

sabato 17 ottobre 2020

Nuova Ordinanza Regione Lombardia anti-Covid19. Disposizioni per ristoranti, bar, pub, distributori automatici e vendita di alcolici.-

di Area Legislativa

Da oggi 17 ottobre e fino al 6 novembre 2020 sono in vigore le nuove restrizioni che riguardano il comparto ricettivo e di ristorazione che vanno a integrare il DPCM dello scorso 13 ottobre inerente le misure di contenimento del contagio da coronavirus. 

L'ordinanza è valida per l'intero territorio regionale senza ulteriori e decisive restrizioni per la città di Milano.

E' stato fissato alle ore 24 l’orario di chiusura degli esercizi pubblici, dei locali serali e dei ristoranti, come già previsto dal decreto governativo. In queste attività dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande sarà consentito esclusivamente ai tavoli

Tali limitazioni non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.

E' inoltre previsto il divieto di consumare alimenti e bevande sul suolo pubblico dopo le ore 18 e fino alle 6 del mattino.

La vendita di alcolici da asporto termina alle ore 18 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali.

Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “H24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.

L'ordinanza prevede una stretta decisiva sul consumo di alcol che è sempre vietato nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

La ristorazione con consegna a domicilio (delivery) è sempre consentita.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Tutte le attività economiche e produttive devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nell'allegato1 all'ordinanza.

E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla recente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

mercoledì 14 ottobre 2020

DPCM 13 ottobre 2020. Nuove regole per pub, ristoranti, laboratori artigianali, esercizi di vicinato e street food.-


di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 13 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove prescrizioni entrano in vigore oggi e vanno a incidere su una parte importante della filiera brassicola e agroalimentare poichè riguardano il comparto della ristorazione (a tutti i livelli), del catering e degli eventi (feste e cerimonie), delle attività commerciali al dettaglio, in maniera diretta e indiretta.

In sintesi, riassumiamo le principali prescrizioni:

Bar e Ristoranti
  • Chiusura delle attività alle ore 24.
  • Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto (nel decreto di parla di "consumo" che nulla ha a che spartire con il "servizio assistito" al tavolo). Pertanto, indipendentemente dalla presenza o meno di addetti alla sala, il consumo di cibi e bevande è consentito fino a chiusura locale purchè dalle 21:00 la clientela sia seduta a tavoli e/o appoggi abbinati a sedie sia all'interno del locale sia all'esterno, mantenendo la prescritta distanza di un metro.
  • Permesso - come in passato - ogni servizio di asporto (take away), purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.
  • Il servizio di delivery è continuativo fino a chiusura, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Discoteche e Feste
  • Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo.
  • Vietate tutte le feste private al chiuso o all'aperto.

Fiere e Cerimonie
  • Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
  • Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.

Nello specifico l'art. 1 stabilisce testualmente:

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. 

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. 

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'art. 2 invece ribadisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, debbano rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Corre l'obbligo di rammentare le prescrizioni dell'allegato n. 11 al decreto che riguarda le misure da adottare in ogni esercizio commerciale.

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': 
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si intende che le Regioni potranno intervenire con ulteriori e separati provvedimenti "peggiorativi" per disciplinare le attività che si riterranno opportune in base all'andamento epidemiologico locale.
 


venerdì 9 ottobre 2020

Regione Lazio: nuova ordinanza anti-Covid 19 per la provincia di Latina.-

di Area Legislativa

Sulla scia dell'Ordinanza della Campania, anche il Presidente della Regione Lazio dispone per 33 comuni della Provincia di Latina misure restrittive per arginare il contagio da Covid-19.

A partire da oggi e per due settimane consecutive il comparto bar, pub e ristorazione vedrà ridursi il proprio orario di apertura e il numero di persone che potranno sedere ai tavoli, in base all'ordinanza emanata n. Z00063 del 8 ottobre 2020.
Queste le misure adottate per i comuni pontini:

1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;

2) Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;

3) Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24;

4) Obbligo di esposizione, all’ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;

5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l’accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc…);

6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;

7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico dell’esercente;

8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina.

L'atto completo è stato pubblicato oggi 9 ottobre 2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione e scaricabile dal seguente link: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#

mercoledì 7 ottobre 2020

Restrizioni Regione Campania per il comparto bar-ristorazione.-

di Area Legislativa

Con Ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020, Il presidente della Regione Campania ha deciso di intervenire adottando una linea di restrizioni per le attività di bar, pub e ristoranti al fine di contenere il contagio da Covid-19.
L’ordinanza ha decorrenza dal momento della sottoscrizione e una durata di 15 giorni e dunque rimarrà in corso di validità fino al 20 ottobre p.v.

Bar, gelaterie e pasticcerie rimangono chiuse in Campania dalle 23 alle 6 del giorno successivo nei giorni che vanno da domenica a giovedì e dalle 24 alle 6 il venerdì e il sabato. L’ordinanza non riguarda le strutture di vendita all’ingrosso, come laboratori e panifici che osservano orari notturni di esercizio.

Ristoranti, pizzerie e altri esercizi del settore della ristorazione, come pub, enoteche, chioschi di kebab, devono invece impedire l’accesso di nuovi clienti dalle ore 23 in qualsiasi giorno della settimana. La regola si applica anche all’asporto, mentre le consegne a domicilio (delivery) sono consentite senza limiti di orario.

Più dettagliatamente:

- la disposizione di cui al punto 1.1, concernente l’obbligo per i “bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato” non si applica ai bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;

- il limite orario delle ore 23:00 per la vendita con asporto previsto dal punto 1.2 (“Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana”) non si applica agli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto;

- la disposizione, di cui al punto 1.2., secondo cui “Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario”, si applica esclusivamente agli esercizi commerciali indicati al medesimo punto 1.2. dell’ordinanza citata, ovvero “ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari)”.

Rimangono in vigore anche il divieto di consumare alcol in luoghi pubblici dalle 22 alle 6, il limite per feste e ricevimenti fissato a 20 partecipanti per ogni evento, e tutte le restrizioni applicate dal Governo. Nel testo viene sottolineato l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto e all'aperto a tutte le ore della giornata.

Per il mancato rispetto delle regole imposte dalla Regione Campania, si rischia una multa da 400 a 3.000 euro. I negozi e i locali sanzionati rischiano anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Dove necessario, per evitare la reiterazione delle violazioni o per accertarne le responsabilità, le autorità possono procedere a una chiusura provvisoria di 5 giorni che precede quella stabilita nell’eventuale sanzione.

Ordinanza n. 77 

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