sabato 25 aprile 2020

Modifica ordinanza Regione Campania in tema di Delivery

di Redazione

Apprendiamo con soddisfazione la notizia con la quale viene comunicato che il Governatore della Regione Campania ha firmato una nuova ordinanza (la n. 39 del 25 aprile 2020) con la quale accoglie le osservazioni degli imprenditori e i suggerimenti relativi al servizio di consegna a domicilio, sottoscrivendo alcune modifiche al provvedimento emanato lo scorso 22 aprile.

Le modifiche che vanno a interessare gli attori di filiera sono sostanzialmente due:

  1. l’allungamento dell’orario di consegna per ristoranti e pizzerie che è concesso fino alle 23:00. L’orario corrisponde al termine ultimo di consegna e quindi all’invio dell’ordine. Le operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, non sono computate nel lasso di tempo stabilito e possono svolgersi in aggiunta a esercizio chiuso.
  2. l’obbligo di utilizzo delle sole mascherine protettive e dei guanti (ove possibile utilizzarli, sollevando coloro che stanno a stretto contatto con i forni)

Resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

Nell’allegato all’ordinanza viene specificato inoltre che la visita medica da effettuare a ogni dipendente prima che riprenda l’attività lavorativa è diretta ad accertare l’assenza di sintomatologia da Covid-19 e, in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea

L’accertamento potrà essere effettuato da qualsiasi medico di base ma sarebbe preferibile rivolgersi al medico del lavoro che segue l’impresa e che è responsabile della sorveglianza sanitaria sulla stessa, così come previsto dalle norme in vigore. 

Rammentiamo che la visita medica obbligatoria si estende anche al socio lavoratore o titolare che opera nell’attività.


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