giovedì 23 aprile 2020

Pub, birrerie e ristoranti in Toscana pronti per il servizio di asporto (take away) dal 24 aprile 2020

di Redazione

La Regione Toscana, con l’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020, ha dato il via libera alla vendita di cibo per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane.

Nel merito, bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie lungo il territorio toscano, a decorrere dal 24 aprile, oltre al servizio della consegna a domicilio (delivery), potranno consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell’impresa, nel rispetto di alcune modalità che consentano di evitare gli assembramenti.

Nello specifico:

  • i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica
  • gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo
  • nel locale dovrà esser consentita la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le misure di prevenzione prescritte con l’ordinanza regionale dello scorso 18 aprile 2020, che sintetizziamo di seguito:

  • mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro di 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche
  • è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine)
  • occorre inoltre detergersi le mani prima dell’accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell’attività lavorativa e, ove compatibili con l’attività, indossare guanti monouso
  • il datore di lavoro deve accertare, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi
  • deve essere garantita la sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione
  • ove possibile, posizionare pannelli di separazione sui banchi e sulle casse
  • l’ingresso è consentito solo alla clientela in possesso di mascherina (all’ingresso devono esser posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e posizionati idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri sopra)
  • obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio che preveda l’impegno del datore di lavoro all’attuazione delle descritte misure al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, seguendo il format scaricabile attraverso questo link http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250089&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020-Allegato-2

E’ bene inoltre precisare che resta sospesa ogni forma di consumo all’interno dei locali dell’azienda.

Per le restanti disposizioni dell’ordinanza, si rinvia alla lettura del testo integrale.

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