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mercoledì 3 marzo 2021

DPCM 2 marzo 2021. Le principali novità e cosa cambia. Attenzione sull'asporto di bevande.-

di Area Legislativa


E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid_19.

Il nuovo DPCM 2 marzo 2021 entra in vigore il 6 marzo 2021 e si applica fino 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Il nuovo Decreto ha una struttura diversa dal precedente DPCM 14 gennaio 2021 e nello specifico è costituito dai seguenti Capi:

· Capo I (artt. 1- 6) - Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

· Capo II (art. 7) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca

· Capo III (art. 8 - 32) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla

· Capo IV (artt. 33 - 37) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione

· Capo V (artt. 38 - 48) - Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa

· Capo VI (artt. 49 - 51) - Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero

· Capo VII (artt. 52 - 54) - Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti

· Capo VIII (artt. 55 - 57) - Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali

La norma contiene parecchie novità e, tra le tante, ricordiamo, quella contenuta nell’art. 27 e quelle relative alle istituzioni scolastiche contenute nell’articolo 43 e relative agli spettacoli aperti al pubblico contenute nell’articolo 15.

In particolare, l’articolo 27 del nuovo Dpcm al punto 2 specifica che: “Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00“.

In relazione all'asporto, quindi, si precisa che è rimasto il divieto per le attività di bar, pub e ristoranti (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per tutti gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito invece l'asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto.

Evidenziamo che tutte le attività di laboratorio artigianale alimentare che possiedono anche la licenza di commercializzazione di bevande (codice Ateco 47.25) possono protrarre l’asporto fino alle 22 così come le attività di ristorazione o affini che possiedono in aggiunta alla somministrazione la medesima licenza e che hanno un corner per la vendita delle bevande.

Con l’articolo 43 rubricato “Istituzioni scolastiche” viene precisato che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Allo stesso articolo 43 fa riferimento l’articolo 21 in cui viene precisato che anche nelle zone gialle e nelle zone arancioni la misura di cui al primo periodo dell’art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

In atto si trovano in zona rossa le Regioni Basilicata e Molise in cui l’incidenza cumulativa settimanale è, comunque, inferiore a 250 mentre lo stesso indice è superiore a 250 nelle Regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

Nelle zone gialle, riaprono, di fatto, a decorrere dal 27 marzo 2021, le sale teatrali, le sale da concerto, le sale cinematografiche, i live-club ed altri locali.

Così come disposto dall’articolo 15 del provvedimento, a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

Nessuna apertura, invece, nelle zone arancioni e nelle zone rosse.

Spostamenti, visite e trasporti.

Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione. I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione.

Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo e gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gl «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.

Spostamenti da e per l’estero.

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Costituiscono parte integrante del DPCM 2 marzo 2021 gli stessi allegati dall’1 al 25 presenti nel precedente DPCM 14 gennaio 2021 a cui sono stati aggiunti gli ultimi 3 dal 26 al 28 dei quali il 26 ed il 27 si riferiscono agli spettacoli dal vivo ed ai Cinema. In definitiva gli allegati sono i seguenti:

· Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

· Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

· Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

· Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse

· Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh

· Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche

· Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

· Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

· Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020

· Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

· Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali

· Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

· Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

· Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

· Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

· Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

· Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera

· Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21

· Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie

· Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero

· Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

· Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

· Allegato 23 - Commercio al dettaglio

· Allegato 24 - Servizi per la persona

· Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

· Allegato 26 - Spettacoli dal vivo

· Allegato 27 - Cinema

· Allegato 28 - Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio

DPCM 2marzo 2021

lunedì 4 gennaio 2021

Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 

Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 

Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell'Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 

Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 

Si ricorda che l’art. 106 consente: 

- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 

- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 

- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 

- per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 

Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 

Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 

Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 

L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 

Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Sempre all’art. 3, il comma 4 - intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 - posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 

Revisori legali 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

Lotteria degli scontrini 

Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Esami di Stato per l’accesso alle professioni 

Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. 

Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 

Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 

Società mutuo soccorso 

Con una novella all'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 

Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 

Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 

Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 

Recupero indebiti pensionistici 

Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 

Il comma 9 dell'art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 

Proroghe Codice Appalti 

All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 

Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 

Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 

In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 

Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

Smart working 

L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Tra varie voci dell'allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 

- l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

Il punto n. 10 dell'allegato 1 richiama l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Sottoscrizione contratti bancari 

Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 

A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. 


giovedì 31 dicembre 2020

Legge di Bilancio 2021. Le misure per la filiera brassicola agroalimentare. Importanti chiarimenti relativi ai birrifici artigianali.-

di Area Comunicazione e Area Legislativa


Nell’alveo della nostra attività di Associazione di categoria, impegnata e focalizzata sulla filiera brassicola e quindi concentrata sin dalla nostra nascita sullo sviluppo di un settore che ancora oggi dimostra di avere grosse lacune da diversi punti di vista, c’è il monitoraggio legislativo di atti parlamentari e normative di settore. La legge di bilancio rappresenta dunque il momento più impegnativo e delicato dell’anno (soprattutto nel 2020) poiché la stessa va a definire il quadro economico e finanziario che determinerà la crescita del nostro Paese e quindi dell’intero settore.

Siamo sempre soddisfatti nell’apprendere che il comparto birrario e gli attori di settore stiano iniziando, in un processo di consapevolezza, a parlare di Filiera grazie al nostro contributo e che si stia iniziando a ragionare con la logica di un sistema che non può e non deve restare chiuso in se stesso né circoscritto a una nicchia di consumatori. La strada è ancora lunga ma la nostra determinazione e quella di chi ci sostiene, avvalorata dai primi risultati più che positivi, ci portano a immaginare uno sviluppo del settore che fino a qualche anno fa era impensabile.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare le norme inserite nel decreto omnibus di fine anno che vede la filiera brassicola avanzare a piccoli passi. Ci riferiamo soprattutto a quella parte legata al mondo agricolo e gastronomico. I fondi che sono stati stanziati sono legati principalmente agli stessi fondi destinati all’agricoltura di cui il MIPAAF risulta essere il primo interlocutore, con il supporto degli intermediari economici che si sono fatti portavoce delle esigenze della filiera. 

E’ doveroso precisare infatti che i birrifici artigianali, che ad oggi sono classificati come attività produttive non legate al settore agricolo, non potranno accedere ai predetti fondi contrariamente ai birrifici agricoli e ai coltivatori di luppolo e orzo i quali sono ad oggi considerati operatori di filiera. Come qualsiasi altra impresa, i birrifici artigianali potranno invece usufruire dei bonus, dei crediti di imposta e delle agevolazioni previste per il lavoro, per gli investimenti strumentali e per la tecnologia. Non sono passati infatti alcuni emendamenti presentati alla legge Finanziaria che sono stati invece trasformati in ordine del giorno e che quindi, in base ai regolamenti di Camera e Senato, vincoleranno il legislatore a parlarne e discutere in momenti successivi e in un futuro prossimo. La partita pertanto è ancora aperta così come lo sarà il nostro contributo a favore degli stessi o in aggiunta agli stessi. 

Passiamo ora al dettaglio, esaminiamo quali interventi sono stati inseriti nel disegno di legge di bilancio  (oggi tutto condensato in un unico articolo) e che vanno letti anche alla luce del decreto Agosto, del decreto Rilancio e dei decreti Ristori.

Il primo fra tutti, l'articolo 21 che istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Ciò viene disposto al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 

Si ricorda, al proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l'istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020. 

In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all’art. 58, commi 1-11, ha istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020

Ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). È stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020). 

Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all’art. 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" - dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest’ultimo). Il medesimo art. 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare - in parte - l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020

In seconda battuta, all'articolo 168, viene incrementata nella legge di Bilancio la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò – recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo. 

Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. 

L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Il disegno di legge nazionale di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 o, ancora, l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 

E’ prevista, ancora, la non applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. 

Vi è anche presente nel testo l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal gennaio 2019. Novità di grande interesse è l’istituzione di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole cosiddette minori (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 

Infine è prevista l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della Dieta Mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Durante i lavori parlamentari, il provvedimento normativo, inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato, questa volta, in 1150 commi (atto Senato n. 2054). Rispetto al testo originario, dal quale sono state stralciate diverse disposizioni ritenute estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, vanno segnalate numerose new entry, tra cui alcuni crediti d’imposta, come quelli per la sostituzione di sanitari e rubinetti, per le spese professionali degli chef, per il filtraggio dell’acqua potabile. 

Ricordiamo, poi, tra le misure aggiunte durante l’iter: l’Iva ridotta al 10% per i piatti pronti e i pasti preparati per la consegna a domicilio o l’asporto; il rinvio al 2022 della sugar tax; la cancellazione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili destinati alle attività turistiche e agli spettacoli; l’estensione fino a tutto aprile del tax credit affitti per agenzie di viaggio e tour operator; la conferma degli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a ridotte emissioni di Co2 e di motoveicoli elettrici o ibridi. 

Rimandiamo ai prossimi giorni una serie di approfondimenti sulle misure più rilevanti. 

E intanto… BUON ANNO!

Allegato.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178

sabato 19 dicembre 2020

DECRETO LEGGE NATALE. Nuove regole e restrizioni con possibili ristori solo a bar e ristoranti.-

di Area Legislativa


Il tradizionale calendario dell’avvento quest’anno viene stravolto delle aperture e chiusure delle attività commerciali e da conseguenti permessi e divieti di circolare.

E’ quando annunciato dal Governo e previsto nel nuovo decreto legge sul Natale (D.L. n. 172/2020), in vigore da oggi 19 dicembre 2020, che riscrive la cartina geografica dell’epidemia con colorazioni tra il rosso, l’arancione e il giallo a seconda dei giorni.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away);

- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Una nota di Palazzo Chigi specifica inoltre che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 (il dettaglio dei codici attività interessati è riportato in allegato al D.L.), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Nessun ristoro è previsto per gli altri attori della filiera che dovranno attendere un nuovo provvedimento a gennaio 2021.

sabato 21 novembre 2020

Ordinanza Regione Lazio. Riapertura di alcune attività commerciali.-

 di Area Sviluppo Imprese

Con l’ordinanza numero Z00068 del 20 novembre 2020, il presidente della Regione Lazio ha dettato nuove disposizioni in materia di attività commerciali che rimarranno in vigore fino al 30 novembre 2020
Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita Iva, con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. 

Restano altresì aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 
Nessuna attività commerciale al dettaglio compresi i supermercati, inoltre, può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21. Quindi viene disposta la chiusura anticipata. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal DPCM nazionale. 

Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a osservare le seguenti regole: sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; le misure di sicurezza e prevenzione previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.

mercoledì 4 novembre 2020

Nuove restrizioni per i comparti di filiera. Zone differenziate in Aree. DPCM 3 novembre 2020.-

di Area Legislativa

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene i nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale e anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale in base a Ordinanze del Ministero della Salute. Un regime differenziato che di fatto divide l’Italia in tre diverse fasce di rischio contagio Sars-Cov 2 a seconda di 21 parametri elencati nel testo. Nelle «zone rosse» saranno applicate le restrizioni più stringenti. 
Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020

Entriamo nello specifico delle disposizioni iniziando dal c.d. coprifuoco previsto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.  In questo lasso di tempo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il decreto raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il nuovo DPCM prevede un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali sarà assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base ai 21 parametri elencati nel provvedimento.

Le norme valide a livello regionale saranno concordate d’intesa col presidente della Regione.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno durata minima di 15 giorni (comunque non oltre il 3 dicembre): per l’effetto, se una Regione verrà classificata come zona 4 (o rossa), vi rimarrà per almeno due settimane. Ogni Regione sarà collocata in una delle tre fasce sulla base di criteri oggettivi, enumerati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni (“Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”).

Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa col presidente della Regione al fine di prevedere l’esenzione dell’applicazione di una o più misure restrittive, finanche in specifiche parti del territorio regionale.

La permanenza dei territori per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. 

Classificazione di grado 3 - elevata gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Classificazione di grado 4 - massima gravità

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all’interno dei medesimi Comuni di appartenenza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto 

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Il Governo ha previsto la ripartizione in tre zone colorate (gialla, arancione e rossa) per individuare i gradi di pericolosità di contagio, inserendo in ciascuna zona le Regioni più o meno allertate, identificate in base ai dati ricavati dai 21 parametri previsti nell'allegato 25 al decreto.

Provvisoriamente sono state identificate le seguenti ripartizioni che devono essere confermate dall'Ordinanza del Ministero della Salute.

ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

ZONA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.

ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta.

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