mercoledì 19 agosto 2020

Le novità del Decreto Agosto


di Area Legislativa

Una settimana dopo la riunione del consiglio dei Ministri che aveva approvato un testo “salvo intese” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 203 il D.L. 14/8/2020 n. 104, il cosiddetto Decreto Agosto. 
Vediamo molto sinteticamente alcune delle principali misure introdotte con questo nuovo provvedimento.
  • Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
Una delle novità più interessanti contenute nel Decreto è senz’altro quella contenuta nell’articolo 110: la possibilità di rivalutare i beni e partecipazioni a un costo fiscale davvero molto contenuto. E’ possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio 2020 o 2021, distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del solo 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Se si ritiene di voler distribuire la riserva che si forma il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
  • Affitti: credito d’imposta sui canoni ampliato di un ulteriore mese
L’articolo 77 interviene sul testo del D.L. 34/2020 (convertito Legge 17 luglio 2020, n. 77) per allargare anche al mese di giugno la disposizione di cui all’articolo 28, comma 5. Il credito si applica quindi ai pagamenti di affitto dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno. (oltre a luglio per attività turistiche).
  • Sponsorizzazioni: nuovo credito d’imposta investimenti pubblicitari
Interessantissima la novità introdotta dall’articolo 81 pur se contenente una serie di limitazioni: per l’anno 2020 è introdotto un nuovo credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: – leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche – società sportive professionistiche – società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa per lo Stato stabilito in 90 milioni di euro. Nel caso risorse disponibili non fossero sufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Un importante passaggio della norma sarà da chiarire e approfondire meglio: “Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398”. 

Allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi primari di questo periodo, che è quello di lasciare liquidità “nelle tasche degli italiani”, con il Decreto Agosto il Governo ha provveduto a rinviare alcune scadenze.
  • Ulteriore rateizzazione dei versamenti già in passato sospesi per IVA, contributi e premi INAIL
L’articolo 97 concede una ulteriore rateizzazione degli importi in scadenza negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, relativi agli importi di IVA, ritenute, contributi INPS e premi INAIL, che erano state prorogate dapprima al 31/5/2020 dal DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e successivamente al 16 settembre dal DL 34/2020; al ricorrere di determinati requisiti era stata concessa la proroga, non a tutti quindi, e ora quelle scadenze vengono ulteriormente riprogrammate: – il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. – il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
  • Moratoria prestiti e mutui e sospensione scadenza titoli di credito
L’articolo 65 del decreto agosto proroga la moratoria su prestiti e mutui per le PMI: il termine del 30 settembre 2020 previsto dall’art. 56 del DL Cura Italia viene ora esteso al 31 gennaio 2021.
Si tratta di: – aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti – prestiti non rateali – rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e pagamento delle rate o dei canoni di leasing.
Per le imprese già ammesse alla moratoria la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione possono farlo con questo provvedimento e valgono naturalmente le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del già citato DL 18 (Cura Italia).
Una norma simile, nell’ottica di lasciare liquidità ai cittadini, è prevista dall’articolo 76 del Decreto: i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  • (secondo) Acconto IRPEF-IRES e IRAP in scadenza 30/11/2020
Il Decreto Legge 104 – all’articolo 98 – interviene anche sul termine di versamento del secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi IRPEF/IRES e IRAP (e diamo per scontato anche dei contributi INPS secondo acconto) che sarebbero in scadenza al 30/11/2020; il rinvio vale però per i soli contribuenti anche solo potenzialmente interessati dagli ISA (esempio minimi e forfettari, oppure ultimo anno, ecc.) che abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto è prorogato al 30 aprile 2021.
  • Proroga riscossione coattiva
La disposizione dell’articolo 99 sposta dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini di riscossione coattiva ad esempio delle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Uno dei tanti obiettivi che lo Stato deve perseguire è quello dell’aiuto a uno dei comparti più colpiti dalla crisi conseguente alla diffusione del Coronavirus, forse il più colpito: il settore del turismo
Le disposizioni di questo decreto agosto sono diverse, ne ricordiamo alcune.
  • IMU
Come già avvenuto per la prima rata 2020, viene eliminato il pagamento anche della seconda rata IMU per alberghi e strutture ricettive turistiche, ma a condizione che la proprietà sia anche gestore, e immobili fieristici. L’articolo 78 stabilisce che per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere
L’articolo 79 prevede un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 della legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuto, nella misura del 65%, per gli anni 2020 e 2021.
  • Contributi per i ristoranti
L’articolo 58 introduce un contributo a fondo perduto per le imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
  • Contributi per esercenti nei centri storici
L’articolo 59 determina un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
a) 15 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
c) 5 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • Superbonus 110% nei condomini
Una norma molto interessante permette, in deroga alle ordinarie regole, di rendere valide le assemblee condominiali di approvazione di lavori rientranti nei superbonus 110%: grazie all’articolo 63 sarà sufficiente la maggioranza dei voti degli intervenuti in assemblea e di almeno un terzo del valore dell’edificio.
  • Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Ai sensi dell’articolo 71 alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le modalità semplificate previste dall’articolo 106 Legge 24 aprile 2020, n. 27.

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