venerdì 10 aprile 2020

Circolare 9 aprile 2020/ABI. Indicazioni per gli istituti di credito per il rilascio finanzamenti Covid-19

L’ABI - Associazione Bancaria Italiana ha fornito in tempi record le indicazioni, per gli istituti di credito, necessarie per fornire prontamente i finanziamenti alle imprese secondo le disposizioni del Decreto Liquidità. 
In particolare, la nuova circolare ABI riporta i punti essenziali del decreto legge, che identifica i soggetti beneficiari e definisce le condizioni di accesso, i limiti di importo, nonché i costi dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica. Visto lo stato di emergenza e le norme di distanziamento sociale, sono abilitate procedure eccezionali per la sottoscrizione dei contratti legati alle richieste di prestito, che si affiancano alla modalità in sede, ad oggi difficilmente percorribile.
L’ABI ha diffuso, presso tutti gli associati, la circolare 9 aprile 2020 con cui fornisce una tempestiva informazione sulle disposizioni contenute nel decreto Liquidità (DL n. 23/2020), voluto dal Governo per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
La circolare, stilata in tempi brevissimi, mira a dare da subito tutti gli elementi per applicare la norma in tempi brevi, richiamando peraltro gli associati alla massima attenzione e all’immediato impegno attuativo, stante la grossa mole di richieste che ci si attende investirà gli istituti bancari già a partire dai prossimi giorni.
Con la circolare, l’ABI traduce le disposizioni del decreto legge in definizioni puntuali per gli istituti di credito, circoscrivendo il perimetro delle attività, i soggetti beneficiari, i costi e le condizioni dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.
Pone infine l’accento sulle modalità eccezionali di contrattualizzazione dei prestiti previste dal decreto, per una gestione rapida delle richieste anche in condizioni come quelle attuali in cui il contatto diretto con i beneficiari per la sottoscrizione dei contratti è difficile, se non anche inopportuno.

Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni. Nella prima parte descriviamo la prima fonte di garanzie, novità introdotta dal decreto. Nella seconda parte si introducono le novità al Fondo PMI.

Garanzie SACE per imprese di maggiori dimensioni
Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE Spa concede, da subito e fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come di seguito identificate.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
La percentuale massima di garanzia è funzione delle dimensioni dell’impresa ed è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

L’impegno finanziario è pari 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

La procedura per il rilascio della garanzia è “semplificata” nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione.
Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.
Le PMI potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI, con le modalità che si vedranno più avanti.

Importi e durata
Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.
Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Condizioni
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
I beneficiari della garanzia dovranno assumere l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo dell’esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell’entrata in vigore del decreto.

Costi della garanzia e del finanziamento
Il decreto Liquidità definisce puntualmente i costi della garanzia prestata da SACE, mentre fornisce criteri puntuali di calcolo per i costi relativi al finanziamento, in conto commissioni e interessi.
Quanto ai costi bancari, le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un’operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato al l'impresa.
Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch’esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:
- 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:
- 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno;
- 1% durante il secondo e terzo anno;
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Il decreto legge prevede un forte potenziamento dell’operatività anche per il Fondo PMI. Innanzitutto, previa autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell’importo erogato. L’operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.
Quanto ai costi bancari, valgono le stesse regole viste in precedenza, che impongono alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Importi massimi e condizioni
In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).
La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Contrattualizzazione dei prestiti
Quanto alle modalità per formalizzare i contratti relativi agli affidamenti, il decreto ha disposto delle procedure di contingenza che saranno valide finché permane lo stato di emergenza, pertanto, allo stato, fino al 31 luglio. I contratti saranno perciò efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di documento d’identità valido, facciano riferimento ad un contratto identificabile e siano conservati insieme a quest’ultimo in maniera da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Resta fermo l’obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di emergenza.

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