mercoledì 2 dicembre 2020

Decreto Ristori Quater. La mimi-manovra fiscale che rinvia le scadenze ma solleva dubbi sull’IVA.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3 Titoli:

- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;

- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”

- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.

Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita IVA.

Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto Ristori quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Per quel che riguarda l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi PF.

C’è poi la pace fiscale: la proroga già annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.

Il testo del decreto Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.

La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Emergono alcuni dubbi sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del 28 dicembre 2020.

L’articolo 2 parla genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti mensili o del versamento dell’acconto.

Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo. Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.

Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:

  • gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
  • gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA beneficiarie.

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

 

Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari e degli adempimenti.

Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori quater.

Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.

La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.

La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più livelli:

  • l'articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30 aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%;
  • la possibilità di beneficiare della proroga del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis all'interno delle zone rosse.
  • non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020 anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo di fatturato registrato;
  • il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • la proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c'è l'IMU, con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Il calcolo della seconda rata dell'IMU segue le stesse regole già previste per l'acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo stato d'emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove delibere entro la fine del 2020.

Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote, scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.

C'è poi da considerare l'ampia, seppur circoscritta, cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.

Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell'IMU gli immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema, teatri, discoteche).

L'estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.

Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.

Cambiano anche le scadenze fiscali del 16 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell'IVA dovuta a dicembre, contributi e ritenute Irpef.

versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei seguenti soggetti:

  • partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • partite IVA che hanno avviato l'attività dal 30 novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
  • partite IVA che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
  • ristoranti in zone rosse o arancioni;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Resta invece dubbia la proroga dell'acconto IVA. La scadenza è fissata al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c'è una menzione specifica dell'adempimento.

L'articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei versamenti relativi all'IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia riferimento anche all'acconto annuale dell'imposta.

In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l'acconto IVA può essere calcolato con:

  • metodo storico,
  • metodo previsionale,
  • metodo analitico.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l'IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L'acconto dovuto è in questo caso pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.

Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU, adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano sul calcolo dell'imposta dovuta.

soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:

  • immobile concesso in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d'uso registrato;
  • immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause strutturali accertate dal Comune d'ubicazione;
  • fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
  • casa coniugale affidata all'ex, il coniuge assegnatario è obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o con il Comune in cui è nato;
  • coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come prima casa e quindi esentare dall'imposta;
  • trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l'esenzione dell'imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.

L'invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al Comune in cui è ubicato l'immobile.

Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30 novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto della proroga inserita nel decreto in esame.

Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.

A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.”

Il calcolo dell'Irap 2020 segue le stesse regole dell'Irpef e dell'Ires:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell'imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo d'imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito nell'anno in corso.

L'acconto Irap è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno e riferita all'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per i soggetti che non applicano gli ISA l'acconto è del 100% dell'imposta dichiarata nell'anno: il versamento può essere effettuato in una o due rate, in base all'importo dovuto:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA, invece l'acconto è del 90% e deve essere versato in due rate uguali, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato;
  • non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 3813.

Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall'articolo 6 del decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori bis.

La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.

Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa, sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis.

Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati, chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto Ristori quater riscrive nuovamente il calendario delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche alle partite IVA non ISA.

Per il calcolo del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso agevolato al metodo previsionale che, in situazioni specifiche - come nel caso di risoluzione del contratto d'affitto nel corso dell'anno, o riduzione del canone di locazione - consente di calcolare l'imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.

Il decreto Liquidità ammette l'uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso in cui l'imposta versata sia pari almeno all'80% di quanto effettivamente dovuto.

Non cambiano le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1841.

Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per l'Irpef. A cambiare è la misura dell'acconto dovuto che, per il 2020, è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Dal 2021, anche l'acconto dell'imposta sostitutiva passerà al 100%.

Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti? Partiamo dalle regole generali.

Il versamento dell'acconto è dovuto se l'imposta dell'anno precedente supera i 51,65 euro. Nello specifico:

  • se l'importo è inferiore a 257,52 euro, la cedolare si paga in un'unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
  • se l'importo è superiore a 257,52 euro, si paga in due rate:
    • la prima, pari al 40% dell'acconto complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
    • la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo:

  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo rateazione/regione/prov/mese rif.

Nel campo relativo all'anno di riferimento, bisognerà indicare l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).

Scadenza il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita IVA beneficiano di una doppia proroga.

Non cambiano le modalità di versamento.

Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto seconda rata o acconto in un'unica soluzione”, compilando la sezione Erario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento” bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da versare a debito.

La “colonna 5 - importi a credito compensati” deve essere compilata solo nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.

L'importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto per il saldo dell'anno precedente ed il primo acconto dell'anno in corso, non può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi versato in un'unica soluzione.

DECRETO RISTORI QUATER



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