di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese
Approda in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto Ristori quater (D.L. 30 novembre 2020, n. 157) contenente misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.Il provvedimento si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in 3
Titoli:
- Titolo I “Disposizioni in materia fiscale e contributiva”;
- Titolo II “Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro”
- Titolo III “Ulteriori misure urgenti”.
Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater modifica ed estende la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020. Andiamo più nello specifico con una disamina a supporto delle imprese di filiera e collegate alla stessa.
Il versamento
del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene
prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari
di partita IVA.
Al netto della proroga già prevista dal decreto Agosto per i soggetti ISA, il
decreto Ristori quater estende il rinvio al 30 aprile dei versamenti relativi
alla dichiarazione dei redditi alle imprese con un fatturato non superiore a 50
milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato
nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica
inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre
e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona
arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello
stesso.
Il decreto Ristori
quater istituisce inoltre un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione
delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti
emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai
soggetti beneficiari di sospensione fiscali e contributive e che registrano una
significativa perdita di fatturato.
Slitta anche la scadenza della dichiarazione dei
redditi e dell’Irap. Il termine per l’invio telematico passa dal 30 novembre al 10
dicembre 2020.
Per quel che riguarda
l’ex Unico, il testo del decreto Ristori quater prevede un rinvio generalizzato
che riguarda quindi non solo i titolari di partita IVA ma anche lavoratori dipendenti
e pensionati che presentano il modello Redditi PF.
C’è poi la pace fiscale: la proroga già
annunciata nelle scorse settimane è parte delle novità del decreto
Ristori quater. Le rate della rottamazione ter e del saldo e
stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate
al 1° marzo 2021.
Il testo del decreto
Ristori quater interviene anche in materia di rateizzazione delle
cartelle. Si prevede che alla presentazione della domanda AdER di
rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e
il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare
nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni
richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i
controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la
decadenza della rateizzazione.
Inoltre, i
contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti
rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta
di rateizzazione entro la fine del 2021.
Al restyling anche le scadenze fiscali di dicembre
2020. Il decreto Ristori quater prevede la sospensione di contributi
previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.
La proroga porta il
termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica
a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni
di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato
nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi
i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si
applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del
Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle
zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator,
agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Emergono alcuni dubbi
sulla proroga della scadenza dell’acconto IVA del
28 dicembre 2020.
L’articolo 2 parla
genericamente di “scadenza dei versamenti IVA di dicembre”, senza
specificare se si tratta dell’IVA dovuta in autoliquidazione dai soggetti
mensili o del versamento dell’acconto.
Vengono ritoccate nuovamente le previsioni previste in materia di cancellazione del saldo IMU 2020. L’esenzione dal pagamento della
seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l’utilizzatore
coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.
Non c’è invece una proroga generalizzata della scadenza.
Il decreto Ristori quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per:
- gli stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo in possesso di determinati requisiti;
- gli stagionali appartenenti a settori diversi da
quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il
rapporto di lavoro involontariamente,
- gli intermittenti e gli incaricati di vendite a
domicilio.
Novità anche per i contributi a fondo perduto: il decreto Ristori
quater modifica l’elenco dei codici ATECO delle partite IVA
beneficiarie.
La platea delle
attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con
l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Ecco i
codici ATECO dei nuovi beneficiari che interagiscono con la filiera:
461701 |
46 17 01 |
Agenti e rappresentanti
di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
100% |
461702 |
46 17 02 |
Agenti e
rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi |
100% |
461703 |
46 17 03 |
Agenti e
rappresentanti di latte, burro e formaggi |
100% |
461704 |
46 17 04 |
Agenti e
rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina
ed altri prodotti similari |
100% |
461705 |
46 17 05 |
Agenti e
rappresentanti di bevande e prodotti similari |
100% |
461706 |
46 17 06 |
Agenti e
rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati
e secchi |
100% |
461707 |
46 17 07 |
Agenti e
rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti
per gli animali domestici); tabacco |
100% |
461708 |
46 17 08 |
Procacciatori
d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
461709 |
46 17 09 |
Mediatori in
prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
Fatte le premesse, andiamo più nel dettaglio dei destinatari
e degli adempimenti.
Il primo appuntamento del mese è quello con la dichiarazione dei
redditi e le imposte, dopo la proroga introdotta dal decreto Ristori
quater.
Il 10 dicembre 2020 è innanzitutto la nuova scadenza del secondo acconto 2020 per i titolari di partita IVA.
La proroga del termine ordinario, fissato al 30 novembre, si applica a
tutti gli operatori economici, mentre ne restano esclusi i non titolari di
partita IVA (dipendenti, pensionati, soci e collaboratori). A scandire il
calendario dei versamenti è però anche la proroga lunga al 30 aprile 2021.
La proroga dei versamenti del 10 dicembre 2020 è a più
livelli:
- l'articolo 98
del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la proroga
del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 al 30
aprile 2021 per le partite IVA che, nel primo semestre 2020 rispetto allo
stesso periodo del 2019, hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi
pari almeno al 33%;
- la possibilità di beneficiare della proroga
del secondo acconto Irpef si applica altresì alle partite IVA che
esercitano attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO
allegati al decreto Ristori bis all'interno delle zone
rosse.
- non pagano il secondo acconto il 10 dicembre 2020
anche i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal calo
di fatturato registrato;
- il decreto Ristori quater estende il rinvio al 30
aprile 2021 dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi alle imprese
con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno
registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019;
- la proroga si applica inoltre alle attività
oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle
operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a
prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.
Proroga della scadenza al 10 dicembre 2020 anche per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ex Unico e del modello
Irap. In aggiunta, entro tale data bisognerà inviare il modello 770 e
le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.
Nel calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2020 c'è l'IMU,
con il saldo che come di consueto dovrà essere versato entro il 16
dicembre 2020.
Il calcolo della seconda rata dell'IMU segue le stesse
regole già previste per l'acconto. Bisognerà pagare la metà di quanto versato
nel 2019, considerando la proroga prevista dalla legge di conversione sullo
stato d'emergenza Covid-19, che consente ai Comuni di adottare le nuove
delibere entro la fine del 2020.
Il conguaglio dovuto, sulla base delle nuove aliquote,
scandirà il calendario delle scadenze fiscali 2021: il termine di versamento è fissato al 28 febbraio 2021.
C'è poi da considerare l'ampia, seppur circoscritta, cancellazione
della scadenza IMU del 16 dicembre 2020 per i soggetti passivi e
gestori di attività esercitate in specifiche categorie di immobili.
Ai sensi del decreto Agosto, accedono alla cancellazione dell'IMU gli
immobili relativi ad attività turistiche e dello spettacolo (come cinema,
teatri, discoteche).
L'estensione si applica inoltre agli immobili in cui si svolgono le
attività sospese dal DPCM del 24 ottobre 2020, e le relative
pertinenze.
Nelle zone rosse, la cancellazione della scadenza IMU del 16 dicembre 2020
si applica anche agli immobili relativi ad ulteriori attività, come quelle del
commercio al dettaglio e dei servizi alla persona.
Cambiano anche le scadenze fiscali del 16
dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede infatti la proroga dei versamenti dell'IVA dovuta
a dicembre, contributi e ritenute Irpef.
I versamenti periodici slittano al 16 marzo 2021, in favore dei
seguenti soggetti:
- partite IVA con ricavi e compensi fino a 50 milioni
di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33%
su novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
- partite IVA che hanno avviato l'attività dal 30
novembre 2019, a prescindere dai parametri di ricavi e fatturato;
- partite IVA che esercitano attività sospese ai
sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
- ristoranti in zone rosse o arancioni;
- i soggetti che operano nei settori economici
individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che
esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di
tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle zone rosse.
Resta invece dubbia la proroga dell'acconto IVA. La scadenza è fissata
al 28 dicembre 2020, e nel decreto Ristori quater non c'è una menzione
specifica dell'adempimento.
L'articolo 2 del decreto n. 157 del 30 novembre 2020 (quello che rinvia il
termine dei versamenti periodici), stabilisce in maniera generica la proroga dei
versamenti relativi all'IVA dovuti a dicembre. Non è chiaro se si faccia
riferimento anche all'acconto annuale dell'imposta.
In attesa di chiarimenti, ricordiamo che l'acconto IVA può essere calcolato con:
- metodo storico,
- metodo previsionale,
- metodo analitico.
Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e
più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni.
Così come per la generalità degli acconti, anche per l'IVA annuale è
possibile adottare il metodo previsionale. L'acconto dovuto è in
questo caso pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare a
dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali
ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.
A differenza di quanto previsto per le imposte sui redditi, non vi sono
moratorie sulle sanzioni previste in caso di scostamento tra IVA emersa dalla
dichiarazione annuale ed acconto versato con metodo previsionale.
Entro la scadenza del 28 dicembre 2020, gli operatori
intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l'invio degli elenchi
Intrastat.
Nel dettaglio, la scadenza riguarda la trasmissione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel
mese precedente nei confronti di soggetti UE.
Gli elenchi Intrastat possono essere presentati esclusivamente in via
telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale
E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre
mediante invio telematico.
Chiude il calendario delle scadenze di dicembre 2020 la dichiarazione IMU,
adempimento che consente al contribuente di mettere a conoscenza il proprio
Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, che impattano
sul calcolo dell'imposta dovuta.
I soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione IMU entro
la scadenza del 31 dicembre sono, tra gli altri, coloro che possiedono:
- immobile concesso in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
(comodato genitori-figli), allegando il contratto di comodato d'uso
registrato;
- immobile inagibile o inutilizzabile per usufruire della
riduzione del 50% sulle imposte nel caso di immobili inagibili per cause
strutturali accertate dal Comune d'ubicazione;
- fabbricati di interesse storico e artistico, per i quali è stabilita la
riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi;
- casa coniugale affidata all'ex, il coniuge assegnatario è
obbligato a presentare la dichiarazione nel caso in cui il Comune in cui è
ubicata la casa affidata non coincide con quello in cui si è spostato o
con il Comune in cui è nato;
- coniugi con due immobili nello stesso Comune, è obbligatorio presentare la
dichiarazione IMU per scegliere quale delle due abitazioni destinare come
prima casa e quindi esentare dall'imposta;
- trasferimento per motivi di servizio, anche per i membri
delle Forze Armate, per certificare il diritto a mantenere l'esenzione
dell'imposta sulla prima casa anche nel caso di cambio di residenza.
L'invio della dichiarazione IMU dovrà essere effettuato al
Comune in cui è ubicato l'immobile.
Per il versamento del secondo acconto Irap, la scadenza del 30
novembre 2020 è stata rinviata al 10 dicembre 2020, per effetto
della proroga inserita nel decreto in esame.
Il termine di pagamento interessa diverse categorie di contribuenti.
A dare più tempo ai contribuenti è il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.
“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al
10 dicembre 2020.”
Il calcolo dell'Irap 2020 segue le stesse regole
dell'Irpef e dell'Ires:
- il metodo storico prevede il
calcolo dell'imposta da pagare, riferendosi a quanto pagato nel periodo
d'imposta precedente;
- il metodo previsionale, invece,
prevede il calcolo degli acconti sulla base di previsione del reddito
nell'anno in corso.
L'acconto Irap è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno e riferita
all'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle
ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
Per i soggetti che non applicano gli ISA l'acconto è del
100% dell'imposta dichiarata nell'anno: il versamento può essere effettuato in
una o due rate, in base all'importo dovuto:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se
l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a
257,52 euro: la prima pari al 40% entro il 1° luglio, la seconda pari
al 60% entro il 30 novembre.
Per i soggetti ISA, invece l'acconto è del 90% e deve essere versato in due
rate uguali, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del Decreto Legge n.
124/2019, ovvero il Decreto fiscale
2020.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con
modalità telematiche:
- direttamente, utilizzando i servizi “F24
web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate,
attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso
l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite
intermediario abilitato;
- I non titolari di partita IVA potranno
effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso
Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino
crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono
pagare F24 precompilati dall'ente impositore.
Nel modello F24 deve essere indicato il codice
tributo 3813.
Un ulteriore rinvio dei versamenti è previsto dall'articolo 6 del
decreto 149/2020, ovvero il decreto Ristori
bis.
La norma elimina il vincolo del calo del fatturato per i soggetti ISA
particolarmente colpiti dalle restrizioni, in zona rossa. La stessa
proroga si applica per i ristoranti delle zone arancioni.
Le attività che usufruiscono della proroga, che si trovano in zona rossa,
sono quelle indicate dai codici ATECO degli allegati 1
e 2 del decreto Ristori bis.
Anche la scadenza del secondo acconto della cedolare secca slitta
al 10 dicembre 2020 per tutti i titolari di partita
IVA. La proroga non riguarda dipendenti e pensionati,
chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre.
Il decreto
Ristori quater riscrive nuovamente il calendario
delle scadenze del secondo acconto delle imposte sui redditi
2020, estendendo la proroga al 30 aprile 2021 anche
alle partite IVA non ISA.
Per il calcolo
del secondo acconto della cedolare secca, resta ammesso il ricorso
agevolato al metodo previsionale che, in situazioni
specifiche - come nel caso di risoluzione del contratto d'affitto nel corso
dell'anno, o riduzione del canone di locazione - consente di calcolare
l'imposta sostitutiva sulla base del reddito che si presume di incassare.
Il decreto
Liquidità ammette l'uso del previsionale, senza il rischio di sanzioni nel caso
in cui l'imposta versata sia pari almeno all'80% di quanto effettivamente
dovuto.
Non cambiano
le modalità di versamento: bisognerà utilizzare il modello
F24 indicando il codice tributo 1841.
Le scadenze per il pagamento della cedolare secca sugli affitti sono le stesse previste per
l'Irpef. A cambiare è la misura dell'acconto dovuto che, per
il 2020, è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno
precedente. Dal 2021, anche l'acconto dell'imposta
sostitutiva passerà al 100%.
Quando si paga quindi il secondo acconto della cedolare secca sugli affitti?
Partiamo dalle regole generali.
Il versamento dell'acconto è dovuto se l'imposta dell'anno precedente
supera i 51,65 euro. Nello specifico:
- se l'importo è inferiore a 257,52 euro,
la cedolare si paga in un'unica soluzione entro la scadenza del 30
novembre 2020 (prorogata per le partite IVA);
- se l'importo è superiore a 257,52 euro,
si paga in due rate:
- la prima, pari al 40% dell'acconto
complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA), entro la scadenza del saldo e primo acconto;
- la seconda, il restante 60% (50% per i soggetti
ISA), entro il termine di versamento del secondo o unico acconto delle
imposte sui redditi.
Il versamento della cedolare secca con il modello F24 dovrà essere
effettuato indicando il codice tributo:
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda
rata o unica soluzione
Nel modello F24 non bisognerà compilare il campo
rateazione/regione/prov/mese rif.
Nel campo relativo all'anno di riferimento, bisognerà indicare l'anno
d'imposta per cui si effettua il versamento (ad esempio, 2020).
Scadenza
il 10 dicembre per il secondo acconto Irpef 2020: i titolari di partita
IVA beneficiano di una doppia proroga.
Non cambiano le modalità di versamento.
Bisognerà utilizzare il modello F24 ed inserire il codice tributo 4034 rubricato “acconto
seconda rata o acconto in un'unica soluzione”, compilando la sezione
Erario.
In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, si ricorda che nel campo “anno di riferimento”
bisognerà indicare il 2020 e compilare la “colonna 4” con gli importi da
versare a debito.
La “colonna 5 - importi a credito compensati” deve essere compilata solo
nel caso in cui si abbiano effettivamente importi da riportare in compensazione.
L'importo del secondo acconto Irpef, a differenza di quanto previsto
per il saldo dell'anno precedente ed il primo acconto dell'anno in corso, non
può essere oggetto di rateizzazione e dovrà essere quindi
versato in un'unica soluzione.
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