lunedì 4 gennaio 2021

Decreto Milleproroghe. Le modifiche alla Legge di Bilancio e la filiera brassicola.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) che va già a modificare la Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo recentemente scritto. 

Innanzitutto il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza e quindi l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 

Diverse invece le novità di interesse per imprese e professionisti. 

Iniziamo dal provvedimento che riguarda più nello specifico la filiera agricola ovvero l’esonero contributivo agricoltori

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell'Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6). 

Per quanto riguarda invece le Assemblee societarie, tra le disposizioni che assumono particolare rilevanza vi è la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 6). 

Si ricorda che l’art. 106 consente: 

- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); 

- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo (comma 2); 

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie. (comma 3); 

- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria (comma 4); 

- per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. 

Altro argomento fondamentale per l’intera filiera brassicola e agroalimentare sono vendite online su piattaforme digitali (c.d. e-commerce e delivery). L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. 

Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria). 

Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che dettano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 

L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è un altro tema importante. Con il comma 6 dell’articolo 15 viene infatti sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 

Altre modifiche più generalizzate anche a livello personale riguardano: 

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

Sempre all’art. 3, il comma 4 - intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015 - posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 

Revisori legali 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

Lotteria degli scontrini 

Il comma 9 sempre del citato art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Al comma 10, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Esami di Stato per l’accesso alle professioni 

Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. 

Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 

Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione. 

Società mutuo soccorso 

Con una novella all'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), con il comma 1 dell’articolo 11 si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017), mantenendo, in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio. 

Riprendendo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio. 

Una volta decorso tale termine (31 dicembre 2021 ai sensi del decreto Milleproroghe), le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso. 

Le SOMS che non optano per la trasformazione, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore. 

Recupero indebiti pensionistici 

Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali 

Il comma 9 dell'art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data. 

Proroghe Codice Appalti 

All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

Un primo intervento riguarda l’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 

Nello specifico, con il comma 1 slitta di 6 mesi, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%. 

Con una modifica all’art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019, con il comma 2 viene confermata anche per il 2021 la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera. 

Viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

Intervenendo sul comma 18, del predetto art. 1 del D.L. n. 32/2019, viene inoltre estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. 

In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. 

Viene poi confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

Smart working 

L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Tra varie voci dell'allegato si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 

- l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

Il punto n. 10 dell'allegato 1 richiama l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga disposta dall’articolo 19, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

Sottoscrizione contratti bancari 

Tra le voci elencate all’allegato 1 si segnalano le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e agli articoli 33 e 34 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (punti 21, 27 e 28). 

A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (decreto Liquidità) e i contratti assicurativi e finanziari (decreto legge 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. 


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