mercoledì 14 ottobre 2020

DPCM 13 ottobre 2020. Nuove regole per pub, ristoranti, laboratori artigianali, esercizi di vicinato e street food.-


di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 13 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove prescrizioni entrano in vigore oggi e vanno a incidere su una parte importante della filiera brassicola e agroalimentare poichè riguardano il comparto della ristorazione (a tutti i livelli), del catering e degli eventi (feste e cerimonie), delle attività commerciali al dettaglio, in maniera diretta e indiretta.

In sintesi, riassumiamo le principali prescrizioni:

Bar e Ristoranti
  • Chiusura delle attività alle ore 24.
  • Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto (nel decreto di parla di "consumo" che nulla ha a che spartire con il "servizio assistito" al tavolo). Pertanto, indipendentemente dalla presenza o meno di addetti alla sala, il consumo di cibi e bevande è consentito fino a chiusura locale purchè dalle 21:00 la clientela sia seduta a tavoli e/o appoggi abbinati a sedie sia all'interno del locale sia all'esterno, mantenendo la prescritta distanza di un metro.
  • Permesso - come in passato - ogni servizio di asporto (take away), purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.
  • Il servizio di delivery è continuativo fino a chiusura, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Discoteche e Feste
  • Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo.
  • Vietate tutte le feste private al chiuso o all'aperto.

Fiere e Cerimonie
  • Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
  • Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.

Nello specifico l'art. 1 stabilisce testualmente:

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. 

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. 

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L'art. 2 invece ribadisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, debbano rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Corre l'obbligo di rammentare le prescrizioni dell'allegato n. 11 al decreto che riguarda le misure da adottare in ogni esercizio commerciale.

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': 
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si intende che le Regioni potranno intervenire con ulteriori e separati provvedimenti "peggiorativi" per disciplinare le attività che si riterranno opportune in base all'andamento epidemiologico locale.
 


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