Il testo ufficiale contiene
numerose misure, novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori
e famiglie e per le imprese: 54,9 miliardi di euro per
l’inizio della ripartenza economica dell’Italia, mentre il saldo netto da
finanziare ammonta a 154,6 miliardi.
I decreti attuativi a cui rimanda il testo del decreto
sono 98. Pertanto alcune misure e iniziative dovranno attendere questi
ulteriori provvedimenti esplicativi per essere efficaci.
Data la vastità delle novità annunciate,
l’Area Legislativa e l’Area Sviluppo Imprese di CERVISIA hanno raccolto
nei seguenti gruppi tematici le misure più importanti:
- lavoro e sostegno del reddito
- famiglie
- imprese
- turismo
- mobilità
- ristrutturazioni
Abbiamo ritenuto di dover approfondire l’intero
provvedimento poiché riteniamo che tutte le misure e le iniziative possano
essere interessanti per i nostri Associati sia da un punto di vista
professionale sia da un punto di vista personale.
LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO
ð Bonus
partite IVA da 600,00 a 1.000,00 euro
Tra le novità più attese all’interno del decreto
Rilancio spicca il bonus per le partite IVA, rinnovato a 600,00 euro o a 1.000,00
euro nel caso in cui venisse dimostrato di aver registrato perdite superiori al
33% rispetto al fatturato dello stesso periodo nel 2019.
Il nuovo bonus è destinato a partite Iva,
quindi professionisti e Co.co.co., a lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, a lavoratori stagionali
del turismo e degli stabilimenti termali nel mese di maggio.
L’aumento della cifra avviene per chi si è visto ridurre
il fatturato nel 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 e del
conseguente lockdown.
Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il testo
ufficiale del decreto.
Come si legge nel testo ufficiale:
“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui
all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità
pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”
L’erogazione avverrà immaginiamo nel mese
di maggio o giugno, dal momento che la quota di marzo, con molti ritardi e
difficoltà, è arrivata nel mese di aprile.
Ai professionisti di cui sopra l’indennità per
il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge, per una cifra
pari a 1.000,00 euro se dimostrano una riduzione pari
al 33% del fatturato del secondo bimestre 2020 (marzo
e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019.
Lo stesso discorso vale per i lavoratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa “che siano titolari di rapporti di
lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che
abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del
presente decreto”
Nel primo caso la riduzione del reddito nel bimestre
per ottenere i 1.000,00 euro nel mese di maggio vengono calcolati, come si
legge nella bozza dell’ex decreto di aprile, secondo il principio di cassa:
Il bonus diventa di 1.000,00 euro anche per i
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nella stessa
misura e modalità stabilite per i professionisti di cui sopra.
ð
Bonus 1.000,00 euro lavoratori turismo
Il Bonus si eleverà a di 1.000,00 euro anche per i
lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare si va a modificare l’articolo
29 del decreto Cura Italia. Nella bozza del nuovo decreto, sulla base del meccanismo
che abbiamo sopra illustrato si legge:
E per il mese di maggio 2020 il bonus diventa
di 1.000,00 euro come si legge sempre nel Dl Rilancio al comma
6 dell’articolo 89:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore
della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro
dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a
1000 euro.”
Per ottenere il bonus da 1.000,00 euro è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Lo stesso bonus di 1.000,00 euro è riconosciuto
ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese del settore
turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra.
ð
Bonus 600,00 euro decreto Rilancio per nuove categorie
Il bonus resta da 600 euro nel decreto
Rilancio, senza lievitare, per i mesi di aprile e maggio, per nuove
categorie di lavoratori esclusi dai benefici nel precedente decreto
Cura Italia.
Come si può leggere al comma 8 del
nuovo decreto è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi sono:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti
a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Viene specificato inoltre che questi lavoratori per
prendere il bonus di 600,00 euro non devono essere titolari di altro contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di
pensione.
Ancora il bonus di 600,00 euro viene riconosciuto
anche per il mese di aprile ai lavoratori dello spettacolo iscritti
al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo e un reddito non superiore
a 50.000 euro. Lo stesso viene riconosciuto ai lavoratori dello
spettacolo sempre iscritti al Fondo con almeno 15 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non
superiore a 35.000 euro.
ð
Bonus anche a chi prende il reddito di cittadinanza
L’ultima novità sul bonus di 600,00 euro o 1000,00
euro è che questo spetterebbe anche
ai beneficiari del reddito di cittadinanza.
Questa è una condizione nuova rispetto al Cura Italia
e il meccanismo è il medesimo del reddito
di emergenza.
Si legge sempre all’articolo 89 della bozza del
Rilancio che nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto il bonus di 600,00
euro o di 1.000,00 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori che
abbiamo sopra elencato anche se:
“appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di
cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i
quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello
dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in
luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il
beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità
dovuto in ciascuna mensilità.”
L’incompatibilità del bonus di 600,00
euro che diventa da 1.000,00 euro, per qualcuno, con il reddito di
cittadinanza si ha solo se l’importo di quest’ultimo è pari o
superiori a quello del bonus.
ð Proroga
cassa integrazione
La cassa integrazione viene prorogata di ulteriori 9
settimane, per chi abbia già fruito delle 9 precedenti, nel periodo che va dal
23 febbraio al 31 agosto 2020. È possibile altresì richiedere
ulteriori 4 settimane per il periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre
2020.
La proroga a 18 settimane previste nel decreto Rilancio non è per
tutti dal momento che il testo
ufficiale del decreto Rilancio prevede una proroga che potremmo
definire a singhiozzo e che potrebbe così penalizzare imprese e lavoratori. Lo
immaginiamo dal momento che il decreto prevede sì la proroga
di ulteriori nove settimane per quei datori di lavoro che
abbiano già utilizzato le nove settimane previste dal decreto Cura Italia a
decorrere dal 23 febbraio 2020, ma che di queste nove settimane se ne possano
utilizzare solo cinque e in alternativa quattro ma solo dal 1°
settembre 2020.
Non è così ovviamente per il
settore del turismo per il quale, come voluto dal Mibact, la proroga è totale.
Quando parliamo di cassa
integrazione, ci riferiamo a quella ordinaria, assegno ordinario (FIS), straordinaria e in deroga.
Una grande novità riguarda,
con il decreto Rilancio, il FIS dal momento che ai lavoratori che percepiscono
l’assegno ordinario di integrazione salariale viene
riconosciuto anche quello familiare (ANF).
Come si legge all’articolo 68 (Modifiche
all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“I datori di lavoro che
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID19”, per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate
di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso
fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale
ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre
2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis..”
La novità quindi prevede che
il periodo di cassa integrazione ordinaria di diciotto settimane venga alla
fine diviso in due parti quattordici più quattro. Le altre
quattro settimane sono previste quindi solo in caso di necessità e proroga
della sospensione o riduzione dell’attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre.
Nell’ultima bozza del decreto
era presente una novità, quella relativa alle motivazioni che
contemplavano anche la prevenzione per il contagio da COVID-19, venuta
meno nella versione ufficiale.
Rimane però la nuova
introduzione quale il riconoscimento per coloro che prendono l’Assegno
ordinario emesso dal FIS dell’Assegno
per il Nucleo Familiare.
La distinzione (quattordici
più quattro) non è prevista per il comparto del turismo.
Nel decreto Rilancio è stabilito, successivamente a specifica richiesta del
MIBACT, che:
“Esclusivamente per i datori
di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente
al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima
di quattordici settimane.”
Il comma 2 ter dispone
altresì che:
“Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio
2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto
previsto nel comma 2 bis”.
Il comma 2 bis stabilisce
che:
“Qualora la domanda sia
presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di
integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione.”
È chiaro dunque che le 18
settimane di cassa integrazione non siano per tutti e che per i settori che non
siano quelli del turismo, fiere, spettacolo si riducono a 14 fino al
31 agosto 2020.
Il problema sta nel fatto che
molte imprese che attualmente hanno dipendenti in cassa integrazione termineranno
a giugno le 14 settimane, motivo per cui potrebbero ritrovarsi
in difficoltà fino al 1° settembre data a partire dalla quale potranno
richiedere le ulteriori 4 settimane. Molte imprese infatti non è detto che in
un mese o due riescano a tornare a lavorare a pieno regime.
Vediamo ora cosa dice il
testo del decreto rilancio in merito alla proroga della cassa integrazione straordinaria e
alla CIG in deroga e come funziona.
Per quanto concerne la cassa
integrazione straordinaria e quella in deroga anche
queste sono presenti nel decreto Rilancio modificando
alcune parti del decreto Cura Italia di marzo.
L’articolo 69 riporta “Modifiche
all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale
per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”.
La modifica anche in questo caso concerne le settimane di
cassa integrazione che con decorrenza dal 23 febbraio
2020 fino al 31 ottobre 2020 diventano diciotto.
Chi ha richiesto le prime nove settimane del Cura Italia può richiederne altre cinque
entro il 31 agosto 2020. Queste possono essere
incrementate di ulteriori quattro settimane per il periodo che va dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020.
Per quanto riguarda invece la cassa
integrazione in deroga concessa anche alle microimprese,
il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 70 modifiche all’articolo 22 del decreto Cura Italia.
La cassa integrazione in deroga, in termini di suddivisione delle 18 settimane
fruibili, funziona come quella ordinaria e straordinaria. Infatti si avranno
nove settimane, più cinque, cui si aggiungono eventualmente quattro per il
periodo che va dal 1° settembre alla fine di ottobre. Nell’articolo della cassa
integrazione in deroga viene poi specificato quanto segue:
“Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti
eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di
lavoro.”
Durante
l’anticipazione del decreto era stata annunciata una cassa integrazione
semplificata quale novità del decreto Rilancio e di fatto l’articolo
22 quater del decreto Rilancio riporta “Art. 22-quater-Trattamento
di integrazione salariale in deroga «Emergenza Covid-/9» all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale”. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto in
termini di semplificazione per l’erogazione della cassa integrazione in deroga.
Si legge nel nuovo testo che:
“I trattamenti di
integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi
alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a
domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro
inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS
indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo
autorizzato.”
Il
pagamento della cassa integrazione in deroga quindi, anziché passare per le
Regioni, nella proroga delle ulteriori nove settimane verrà pagata direttamente
dall’INPS.
Aggiungiamo
che nell’ultima versione del decreto, rispetto alle precedenti bozze, viene
eliminato anche l’articolo sull’obbligo di permanenza domiciliare in
cui si prevedeva il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria o FIS con causale
“COVID-19 – obbligo permanenza domiciliare”. Si stabiliva infatti che
potevano richiedere l’ammortizzatore:
“I datori di lavoro
che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità
di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie
dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali
la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di
divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo
di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Nel decreto Rilancio ricompare la cassa
integrazione per gli operai agricoli (CISOA) all’articolo 68
comma 3-bis. Si legge nel testo:
“Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti
al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la
stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I
periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90
giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e
comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e
sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale
COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n.
457.”
E per quanto concerne la domanda si stabilisce che:
“La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell’attività lavorativa.”
E ancora sempre in riferimento alla domanda:
“Il termine di presentazione delle domande riferite a
periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile
2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori
dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), può
essere presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”
ð Proroga
Naspi e DIS-COLL
A sostegno di chi percepisce l’indennità di
disoccupazione, la misura dedicata alla Naspi all’interno del decreto Rilancio
prevede la proroga dell’assegno per due mesi per chi ha l’indennità scaduta nel
periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Nello specifico, il decreto stabilisce che la proroga
dell’assegno di disoccupazione si applicherà esclusivamente qualora il
periodo di fruizione sia terminato tra il 1° marzo 2020 ed il
30 aprile 2020.
Una tutela in più per i disoccupati che, a causa
dell’emergenza sanitaria, vivono l’impossibilità di adempiere agli obblighi di
politica attiva: è questa la ratio della proroga della
Naspi e della Dis-Coll prevista.
Sono tanti i percettori dell’assegno di
disoccupazione che già negli scorsi mesi hanno terminato il periodo di
fruizione della Naspi e che, a causa della situazione di emergenza, vivono
l’evidente difficoltà
nella ricerca e nell’avvio di una nuova occupazione.
Ad aver diritto al prolungamento dell’assegno
di disoccupazione saranno i percettori esclusi dalle indennità
introdotte dai precedenti decreti economici per l’emergenza coronavirus, il
meglio noto bonus
di 600 euro (che salirà a 1.000 euro), così
come dalle ulteriori agevolazioni previste dal nuovo decreto.
L’importo dell’assegno di disoccupazione riconosciuto
per gli ulteriori due mesi di proroga sarà pari all’ultima indennità mensile
spettante per la prestazione originaria.
ð
Reddito di emergenza
Un’altra novità introdotta nel decreto è il reddito
di emergenza che prevede un sostegno economico per coloro che non ne
percepiscono già alcuno con un ISEE inferiore a 15.000,00 euro. La durata del
reddito di emergenza è di due mesi e l’importo del sostegno va da un minimo di
400,00 euro a un massimo di 800,00 euro. La cifra varia in base al reddito
familiare. Il patrimonio mobiliare massimo, risalente al 2019, è fissato a
10.000 euro per poter usufruire del Rem, un limite che viene innalzato di 5.000,00
per ogni componente del nucleo famigliare oltre il richiedente fino a un
massimo di 20.000,00 euro. Si ricorda che il patrimonio mobiliare è la somma
dei risparmi che si hanno da parte (su conto corrente o deposito o investiti).
La domanda per il reddito di emergenza è da inoltrare entro giugno 2020.
Il reddito di emergenza va ad aumentare l’importo del
beneficio per le famiglie dove sono presenti disabili gravi. Nel dettaglio,
viene stabilito che quando vi è un nucleo familiare molto numeroso, l’importo
può arrivare fino a 840,00€ (il massimo inizialmente era pari
a 800,00€).
Ma andiamo con ordine; come si legge nel Decreto
Rilancio, il reddito di emergenza - a differenza dell’indennità di 600,00€ per
le P.IVA - non è riconosciuto alla singola persona, bensì all’intero nucleo
familiare come accade per il reddito di cittadinanza (per
il quale è prevista la modifica dei requisiti).
L’importo del Rem non è fisso ma dipende
proprio dalla composizione del nucleo familiare.
La richiesta dovrà essere presentata entro il
termine del mese di giugno e ne potranno beneficiarne i nuclei
familiari che soddisfano i seguenti requisiti:
- il richiedente del beneficio deve essere residente
in Italia. La residenza deve essere verificata.
- patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019,
inferiore a 10.000€. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000€ per
ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un
massimo comunque di 20.000€;
- hanno un reddito familiare inferiore
all’importo del reddito di emergenza stesso;
- ISEE non superiore a 15.000€.
Ci
sono, inoltre, delle condizioni di incompatibilità. Ad esempio, non
possono farne richiesta quei nuclei familiari dove anche una sola persona ha beneficiato
di una delle indennità riconosciute dal Decreto Cura Italia di marzo. Lo stesso
vale per quelle famiglie dove anche un solo componente è titolare di
pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno
ordinario di invalidità), oppure dove c’è un titolare di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem spettante.
Non
hanno diritto al Rem i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato
detentivo, e nemmeno i ricoverati di lunga degenza (o in altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato). Questi vengono esclusi dal parametro
di scala di equivalenza, con il nucleo familiare che potrà comunque farne
domanda.
Non
è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza, Niente integrazione, quindi, per i percettori del reddito di
cittadinanza che prendono meno di quanto gli verrebbe riconosciuto con il nuovo
Rem.
Come
già detto, l’importo del reddito di emergenza non è fisso, bensì varia a
seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Si
parte quindi da un minimo di 400,00€ per arrivare ad un massimo di 800,00€.
Per
il calcolo dell’importo spettante per ogni famiglia viene utilizzato lo stesso
parametro di scala di equivalenza previsto per il reddito di cittadinanza. Nel
dettaglio, si considera un coefficiente pari a:
- 1 per il richiedente del
reddito di emergenza;
- +0,4 per
ogni componente maggiorenne;
- +0,2 per
ogni componente minorenne.
Ad esempio, per una famiglia
composta da due maggiorenni e due minorenni ci sarebbe un parametro di equivalenza
pari a 1,8. Di conseguenza l’importo del reddito di
emergenza sarebbe pari a 720,00€. Ricordiamo, inoltre, che il reddito familiare
deve essere comunque inferiore al valore del beneficio spettante. Quindi per
poter beneficiare di questa indennità la famiglia in questione dovrebbe avere
un’entrata mensile inferiore ai 720,00€.
Anche quando il parametro di equivalenza è superiore a
2, l’importo non potrà comunque superare gli 800,00€. C’è però una
novità per quei nuclei familiari dove è presente almeno un disabile grave o non
autosufficiente: in questo caso il parametro di scala di equivalenza può
arrivare eccezionalmente fino a 2,1 così che l’importo massimo
erogabile è di 840,00€.
Il REM sarà erogato per due mesi, mentre
per la richiesta ci sarà un apposito modulo predisposto dall’INPS da
presentare entro la fine di giugno 2020.
Per farne domanda bisognerà dunque attendere le
indicazioni dell’INPS.
Attenzione a farne domanda senza averne i requisiti:
in quel caso vi verrà chiesta la restituzione di quanto
indebitamente percepito.
ð Licenziamenti
Novità dedicata ai datori di lavoro, a questi viene
fatto divieto di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo
oggettivo per un periodo esteso di 5 mesi. Viene inoltre introdotta la
possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il
17 marzo 2020, a condizione che venga contestualmente richiesta la cassa
integrazione in deroga.
L’articolo 83 del testo va a
modificare l’articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia
convertito nella legge n.27/2020 del 24 aprile che stabilisce la
sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due
mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, giornata che ha segnato
l’inizio dell’emergenza in Italia.
La proroga della sospensione dei licenziamenti è stabilita
ora retroattivamente per altri cinque mesi e quindi fino al mese di luglio.
Per quanto riguarda i licenziamenti sospesi per 5 mesi
l’articolo 83 va a intervenire su quello del decreto Cura Italia
che dispone la sospensione recando proprio “Modifiche all’articolo 46
in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. L’articolo
46 del Cura Italia che si esaurisce in un unico comma stabilisce che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio
1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del
23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore
di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
Il nuovo decreto stabilisce che:
“le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi”.”
Ancora viene aggiunto quanto segue:
“Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604.”
L’articolo 7 fa riferimento sempre ai licenziamenti
individuali nel caso di aziende con più di quindici dipendenti.
ð
Licenziamenti e diritto di revoca
L’articolo 83 del decreto Rilancio inserisce un comma,
l’1-bis, che prevede il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti.
Si legge nel testo:
“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia
proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in
deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge
20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente
faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di
cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia
avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il
datore di lavoro.”
Un articolo questo che non solo stabilisce la
sospensione dei licenziamenti per cinque mesi, quindi fino a luglio
considerando la data di inizio che è il 23 febbraio 2020, ma anche che le
procedure di licenziamento disposte dalla suddetta data al 17 marzo
possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla
cassa integrazione. Nelle prime versioni del decreto era prevista solo quella
in deroga.
La sospensione dei licenziamenti
fino a luglio rientrerebbe nel pacchetto di protezione del lavoro che
conterrebbe anche la proroga degli ammortizzatori sociali.
ð Bonus
colf e badanti a 500 euro
A sostegno di colf e badanti che hanno visto diminuire
drasticamente il proprio lavoro a causa delle misure di lockdown e
distanziamento sociale, il nuovo decreto prevede un bonus di 500,00 euro al
mese per i mesi di aprile e maggio 2020, a patto che non si sia conviventi con
il datore di lavoro.
Il requisito indispensabile per poter usufruire del
bonus colf e badanti è avere almeno un contratto (nell’ambito dell’apposito
CCNL) in essere al 23 febbraio 2020 che preveda lo svolgimento di oltre 10
ore lavorative a settimana.
I lavoratori domestici che si trovano con un contratto
regolare di lavoro prima del 23 febbraio potranno fare domanda
all’INPS, ma dovranno essere in possesso di determinati requisiti.
Se prima l’importo dell’indennità veniva calcolato in
base alle ore settimanali previste dal contratto di lavoro, l’ultima versione
del decreto prevede che l’indennità di 500,00 euro vada ai titolari di uno o
più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali.
Il bonus verrà corrisposto per il mese di aprile
e maggio, quindi i beneficiari avranno due indennità, che non
concorrono alla formazione del reddito.
Inoltre, il bonus colf e badanti non risulta compatibile con:
- una
delle indennità previste dal decreto Cura Italia
- il reddito di ultima istanza
- l’assegno di disoccupazione
- il reddito di emergenza
- la pensione, tranne per chi percepisce l’assegno
ordinario di invalidità
- reddito da lavoro dipendente a
tempo indeterminato diverso da quello domestico.
Il bonus colf e badanti inoltre può essere percepito
in concomitanza col reddito
di cittadinanza solo se la prestazione è inferiore a 500,00
euro. In questo caso la somma delle due prestazioni non può superare i 500,00
euro complessivi.
I lavoratori domestici in possesso dei requisiti
necessari possono fare domanda presso i Patronati.
Sarà l’INPS a erogare le indennità e a
monitorare che non venga superato il budget assegnato, di 468,3 milioni di
euro.
L’INPS erogherà l’indennità in un’unica soluzione.
ð Regolarizzazione
e permesso di soggiorno temporaneo per lavoratori stranieri
I datori di lavoro possono presentare istanza e
concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri già
presenti sul territorio nazionale al fine di far emergere la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso. Inoltre, i cittadini stranieri
con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiederne
uno temporaneo.
ð Aumento
permessi 104
I giorni spettanti per chi già gode dei permessi
previsti dalla Legge 104 vengono addizionati di 12 giorni in totale. Queste
giornate addizionali di permesso possono essere svolte nel periodo che va dal
1° maggio al 30 giugno 2020.
Nel dettaglio, ai 3 giorni mensili riconosciuti
ordinariamente dalla normativa vigente, se ne aggiungono altri 12 complessivi
di cui fruire tra i mesi di maggio e giugno 2020.
Quindi, così come
fatto con il Decreto Cura Italia di marzo ai lavoratori che hanno necessità di conciliare i
tempi lavorativi con quelli necessari per l’assistenza di una persona affetta
da grave disabilità viene data la possibilità di approfittare di un maggior
numero di permessi riconosciuti dalla Legge
104.
Non ci sono dubbi, inoltre, sul fatto che questa possibilità
sia riconosciuta a tutti i lavoratori e non solo a quelli
impiegati nel comparto sanitario.
Potrebbe succedere, però, che non tutti i giorni a
disposizione questi mesi siano stati fruiti; a tal proposito è bene
sottolineare che le giornate non fruite non possono essere cumulate con
i 12 giorni riconosciuti a maggio e giugno 2020. In tal caso, quindi, i
permessi non fruiti vanno persi e non possono essere nemmeno
monetizzati.
ð Bonus
baby sitter a 1.200
Destinatari della misura i genitori di bambini
fino a 12 anni. In caso di figli con disabilità, invece, non c’è il limite
d’età. Il decreto
Rilancio inoltre specifica che anche i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato con figli con meno di 16 anni, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
La condizione è che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che lavori.
Il bonus verrà erogato come voucher
dall’INPS, per un importo pari a 600,00 euro da usare per
pagare baby sitter regolarmente assunte.
Nel caso del personale sanitario e tecnico,
ovvero medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di
radiologia medica e operatori sociosanitari, e degli appartenenti alle Forze
dell’Ordine, il bonus è incrementato fino a 1000,00 euro.
I limiti di 600,00 e 1.000 euro non
possono essere superati; questo significa che se nel nucleo familiare sono
presenti più di figli di età inferiore a 12 anni, sarà
possibile ottenere il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma l’importo rimarrà lo
stesso.
Nella domanda, come spiega la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 dell’INPS, i genitori dovranno indicare un importo
parziale per ciascun figlio fino a 12 anni d’età, ma sempre nel limite
della somma massima erogabile.
Quindi, per esempio, con due bambini sotto i 12 anni,
si dovranno presentare due domande dell’importo di 300,00 euro.
Il decreto Rilancio raddoppia l’importo del bonus, ma
solo per chi non l’ha ancora ottenuto.
Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso
nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto
convivente con il minore.
L’INPS procederà con le opportune verifiche, e per
consentire gli accertamenti è necessario che il genitore richiedente indichi,
nel modulo di domanda che ancora non è stato messo a disposizione, la
presenza/assenza dell’altro genitore.
Il bonus, che viene erogato mediante il
libretto famiglia, fa parte di un pacchetto di misure pensate per dare
un aiuto
alle famiglie, come l’estensione
dei permessi parentali, così come la proroga
della scadenze fiscali.
Lo scopo è quello di non disincentivare
l’occupazione femminile: proprio per questo per i genitori è previsto che
il congedo parentale possa essere fruito alternativamente per un totale di 15 giorni
complessivi, a patto che nel nucleo familiare non vi sia un genitore che prende
altra forma di sostegno al reddito. Per le famiglie con figli disabili non vi è
il limite di età di 12 anni.
Ricordiamo che il bonus baby sitter può essere
richiesto dalle famiglie con bambini di età inferiore a 12 anni solo in
alternativa al congedo parentale.
L’INPS ha pubblicato il messaggio numero 1281 del 20 marzo 2020 con le prime istruzioni operative relative alla
domanda del bonus baby sitter.
L’Istituto chiarisce che il bonus in generale spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni
alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di
figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di
ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Nel dettaglio, il bonus spetta sia ai lavoratori
dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS, e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS, ma
nell’ultimo caso subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive
casse previdenziali).
Per le categorie sopraindicate il bonus è dell’importo
di 600,00 euro per famiglia.
Il discorso è diverso per i lavoratori dipendenti
pubblici appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Per le categorie di lavoratori dipendenti pubblici
appartenenti alla sanità o alle Forze dell’Ordine, quindi chi è in prima linea
in questa emergenza sanitaria ed economica, il bonus arriva fino a
1.000,00 euro, è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia,
con riferimento alle prestazioni rese a partire dal
5 marzo.
Non è possibile usufruire del bonus baby sitter
se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o
con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo parentale per
Coronavirus.
Invece è possibile cumulare il bonus baby
sitter con le seguenti agevolazioni:
- i permessi 104 estesi per Coronavirus;
- il prolungamento del congedo parentale per figli
con disabilità grave.
Il bonus baby sitter verrà erogato dall’INPS tramite
il libretto famiglia.
I genitori che vogliono richiedere il bonus, dunque,
dovranno attivarlo il prima possibile, e per farlo ci sono tre
possibili procedure:
- registrazione come utilizzatori sul sito
INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle
prestazioni occasionali. Anche le baby sitter dovranno registrarsi sulla
piattaforma INPS come prestatori di servizi occasionali,
esercitando l’“appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;
- chiamare il contact center INPS,
lasciando che sia un operatore a gestire la richiesta dell’utente (che sia
utilizzatore o prestatore) di registrazione e/o degli adempimenti di
comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso
ovviamente è necessario essere in possesso delle credenziali personali;
- ci può affidare a un intermediario o a un
patronato per finalizzare la procedura.
È molto importante fare attenzione alla compilazione
corretta dei campi relativi alle modalità di pagamento: sia utilizzatore che
prestatore dovranno indicare il proprio IBAN.
Qualora l’IBAN fosse sbagliato, infatti, e il
pagamento non dovesse andare a buon fine, l’INPS declina qualsiasi
responsabilità.
Il genitore beneficiario del bonus baby sitter
ha 15 giorni di tempo per procedere alla cosiddetta appropriazione
telematica dell’agevolazione.
I 15 giorni scattano dal momento in cui arriva la
comunicazione di accoglimento della domanda, tramite il canale indicato
dall’utilizzatore stesso (SMS, mail o PEC).
Oltre il limite di tempo indicato si decade
dal beneficio.
L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario
di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo del voucher, con cui
dovrà pagare la baby sitter.
La prestazione deve sempre essere comunicata
dopo lo svolgimento, tramite il sito INPS o chiamando il contact center:
per farlo, il genitore ha tempo fino al 31 dicembre 2020.
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo
a quello in cui si sono svolte verranno pagate il 15 del mese stesso,
tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal baby
sitter all’atto di registrazione sul sito INPS.
Alla baby sitter verrà pagata una somma pari a 10
euro complessivi all’ora, comprendente anche una parte di contributi.
Il bonus baby sitter può essere usato per pagare le
prestazioni lavorative a partire dal 5 marzo 2020.
Al momento dell’inserimento della prestazione
l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus
Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare
che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la
tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020
– Misure COVID 19)”.
L’INPS avviserà gli utenti con un SMS o una mail che
l’accredito è stato effettuato.
ð
Proroga congedo parentale
Il decreto Bilancio conferma il congedo parentale
retribuito al 50% per i genitori con figli “di età non superiore ai 12 anni”,
sino al 31 luglio, per un massimo di 30 giorni, siano essi continuativi o
frazionati. Nell’ambito della misura dei congedi parentali COVID-19 non
rientrano i congedi orari.
Il decreto Rilancio modifica gli articoli 23 e
25 del decreto Cura Italia in materia di congedo parentale COVID-19 e
anche bonus
baby sitter che viene raddoppiato. In particolare
il decreto Rilancio prende i 15 giorni per il congedo parentale COVID-19 del
decreto Cura Italia e li fa diventare 30. I requisiti pertanto
restano gli stessi.
Il congedo parentale COVID-19 può essere fruito da
uno o entrambi i genitori alternativamente per un periodo
continuativo o frazionato con figli minori fino a 12 anni e
con un’indennità prevista pari al 50% della retribuzione. Il
periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Il congedo parentale COVID-19 diventa di 30 giorni
in totale e può essere richiesto per per un periodo che
va dal 5 marzo 2020 (quando le scuole sono state chiuse
in tutta Italia) fino al 31 luglio 2020.
Chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti dal
decreto Cura Italia con decorrenza dal 5 marzo, giorno in cui
scuole e servizi educativi in generale hanno chiuso in tutto il Paese, può
richiederne altri 15 fino al 31 luglio 2020.
Chi invece ancora non lo ha richiesto potrà,
anche retroattivamente, chiedere 30 giorni di congedo parentale retribuito sempre
fino al 31 luglio 2020.
Nell’ultima stesura del decreto Rilancio all’articolo
75- Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti in particolare per l’articolo 23 del Cura Italia sul congedo
parentale COVID-19 il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio
2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore
a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno
diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non
superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per
cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo
23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa.”
I limiti, requisiti e modalità restano le
stesse. Non solo, l’articolo 25 fa riferimento al bonus baby
sitter, vale a dire ai 600,00 euro da richiedere in modo
alternativo al congedo previsto dal Cura Italia.
L’articolo 75 suddetto sostituisce la parola 600,00
euro con 1.200,00 euro e la parola 1.000,00 con 2.000,00.
Ovviamente anche per questo bonus chi ha già ricevuto la prima tranche potrà
richiedere solo 600,00 euro o 1.000,00 se medico o infermiere.
Il comma 1 lettera b del decreto Rilancio pone una
modifica anche al congedo parentale senza indennità e in particolare al comma
6. Il comma 6 dell’articolo 25 del Cura Italia stabilisce a oggi che:
“I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di
età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
Con il decreto Rilancio:
“le parole: “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle
seguenti: “di anni 16”.”
Il limite per il congedo parentale COVID-19, anche in
questo caso, è di 30 giorni in totale sempre da fruire entro luglio
2020.
ð
Smart working obbligatorio per chi ha figli Under 14
Per tutta la durata dell’emergenza (al
momento, quindi, fino al 31 luglio) i genitori lavoratori
dipendenti occupati nel settore privato avranno la possibilità
di decidere liberamente come lavorare, quindi se in presenza oppure
tramite smart working.
Il lavoro agile, quindi, sarà una libera
scelta del dipendente e non del datore di lavoro, il quale non potrà
opporsi qualora la richiesta del lavoratore risponda a tutti i requisiti
previsti.
Una possibilità che - come anticipato - sarà riservata
solamente a coloro che hanno figli minori che non hanno compiuto i 14
anni; sono esclusi da questa novità, inoltre, i lavoratori del pubblico
impiego. Per quest’ultimi, comunque, sembra che anche durante la fase due il
lavoro agile sarà la “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione
lavorativa.
Inoltre, è necessario che le mansioni siano
compatibili con lo svolgimento in modalità agile.
Dunque, qualora un lavoratore decida di continuare
a lavorare in smart working, o anche in modalità mista alternando il lavoro
agile all’attività in presenza, il datore di lavoro non potrà opporsi e
dovrà mettere in atto le misure necessarie per favorire lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Qualora il datore di lavoro non possa fornire i
dispositivi informatici aziendali per lo svolgimento della suddetta attività,
allora il dipendente potrà utilizzare gli strumenti di sua proprietà.
In quel caso, però, il datore di lavoro è esonerato dalle responsabilità di
sicurezza e buon funzionamento.
Lo smart working diventa un diritto per i lavoratori
del settore privato con uno o più figli di età inferiore ai 14 anni, anche “in
assenza di accordi individuali”, “a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia
genitore non lavoratore”, specifica il decreto.
IMPRESE
ð Contributi
a fondo perduto
Il Decreto Rilancio introduce
un contributo a fondo perduto destinato a soggetti esercenti attività
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita IVA, “di cui al testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917”. Un sostegno destinato però esclusivamente a
coloro che hanno ricavi non superiori ai 5 milioni di euro (riferiti
al periodo d’imposta precedente).
Un aiuto importante per ripartire dopo mesi di
difficoltà; ma attenzione perché - ci sono molti lavoratori autonomi e
professionisti, che sono esclusi dalla possibilità di poter
beneficiare dei contributi a fondo perduto.
Il testo del provvedimento esclude, infatti, tutti
coloro che hanno diritto dell’indennità di 600,00€ riconosciuta ai lavoratori
autonomi titolari di P.IVA nel mese di marzo. Nel dettaglio, non possono
beneficiarne coloro che hanno diritto alle seguenti indennità:
- articolo 27 Decreto Cura Italia: Indennità professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- articolo 38 Decreto Cura Italia: Indennità lavoratori
dello spettacolo;
- articolo 44 Decreto Cura Italia: Fondo
per il reddito di ultima istanza.
Non spetta, inoltre, ai soggetti la cui attività
risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
Oltre a questa c’è un’altra novità non particolarmente
positiva per chi aspettava l’ufficialità sul contributo a fondo perduto. Nel
testo definitivo del Decreto Rilancio, infatti, viene ridotto l’importo
erogabile rispetto a quanto previsto dalle prime bozze.
Ma andiamo con ordine e vediamo quanto previsto dal
nuovo Decreto Rilancio riguardo al contributo a fondo perduto per le imprese.
Una delle novità più attese previste dal Decreto
Rilancio rischia anche di diventare la più dibattuta data l’esclusione dei
percettori dell’indennità di 600,00 euro dalla platea dei beneficiari.
Questa misura prevede un sostegno a fondo perduto in
favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di
lavoro autonomo, titolari di P.IVA, con ricavi non
superiori a 5 milioni di euro. Quindi un prestito di denaro - legato
esclusivamente al rilancio dell’impresa dopo la crisi causata dalle restrizioni
adottate per l’emergenza sanitaria - che non prevede l’obbligo di
restituzione né tantomeno interessi.
Tra i requisiti per beneficiarne, come abbiamo
anticipato, c’è quello per cui l’azienda non abbia superato i 5 milioni di
ricavi nel periodo d’imposta precedente alla domanda.
Inoltre, nel testo del Decreto Rilancio si legge
un’altra condizione, ossia che il fatturato e i corrispettivi relativi al mese
di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi dell’ammontare
degli stessi nel mese di aprile 2019. Questo requisito non
vale per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019.
Per quantificare l’importo spettante tramite il
contributo a fondo perduto è stato previsto un particolare sistema. Questo,
infatti, è determinato applicando una “percentuale alla differenza tra
l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019”.
La percentuale da applicare varia a seconda dei ricavi
e compensi annui (relativi al periodo d’imposta 2019):
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non
superiori a 100.000€;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi
tra 100.000€ e 400.000€;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi
tra 400.000€ e 5.000.000€.
Prendiamo ad esempio un’azienda che ha fatturato ad
aprile 2019 circa 12.000€ mentre quest’anno appena 2.000€. Questa nel 2019 ha
avuto ricavi e compensi inferiori ai 100.000€, quindi gli spetterebbe il 20%
di 10.000€, ovvero 2.000 euro.
In ogni caso viene stabilito che per le persone
fisiche il minimo erogabile è 1.000,00€, mentre per gli altri soggetti si
tratta di 2.000,00€. Il contributo non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi.
La domanda andrà presentata in via telematica
all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, sarà un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia a stabilire le modalità di effettuazione dell’istanza,
il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e di ogni
altro elemento necessario all’attuazione.
ð Stop
all’IRAP
Abolizione della rata di giugno dell’IRAP (il saldo
del 2019 e il primo acconto del 2020) per tutte le imprese che hanno fatturato
non più di 250 milioni di euro nel 2019.
Stop all’Irap nel decreto Rilancio: il taglio
dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 2020 diventa
automatico.
Nella versione ufficiale del provvedimento è stata
inserita una precisazione che riguarda il versamento di quanto dovuto per
il saldo e l’acconto dell’Irap per il 2020.
Si è infatti specificato che l’importo dovuto per il
versamento è escluso dal calcolo dell’imposta da versare
a saldo nel 2021.
Inoltre, non è dovuto il saldo Irap per il 2019, pur
rimanendo l’obbligo di versare quanto dovuto per gli acconti del 2019.
Vediamo le novità e quali sono i soggetti
esclusi dall’agevolazione.
Il taglio dell’Irap, è un provvedimento una
tantum:
“Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sul le
attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo
di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto
dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”
Questo significa che il taglio dell’Irap è valido solo
per saldo e acconto 2020, non per quanto dovuto relativamente al 2019.
Per godere dell’agevolazione l’imprenditore
semplicemente non dovrà pagare nulla il prossimo 30 giugno.
È stato poi aggiunto un ulteriore inciso,
per dipanare i dubbi legati alla precedente formulazione della norma:
“l’importo di tale versamento [riferito proprio al primo acconto] è comunque escluso
dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo
d’imposta.”
Dunque, il taglio dell’Irap diventa automatico
ed effettivo, e avrà un’influenza notevole sulla riduzione dell’imposta per
il 2020, visto che non si trasformerà in un maggior importo da versare per il
saldo di giugno 2021.
Potranno beneficiare del “taglio una tantum” le
imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro.
Dunque, l’appuntamento del 30 giugno salterebbe
per una platea molto ampia, pari a circa 1,8 milioni di imprese.
La norma del decreto stabilisce anche quali sono
i soggetti esclusi da tale agevolazione: si tratta delle
banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le
Amministrazioni e gli enti pubblici.
ð Bonus bollette
Il nuovo decreto prevede una riduzione delle bollette
elettriche per le imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio
2020.
Il Bonus bollette nel decreto
Rilancio: l’agevolazione è pensata per le partite IVA e
per le PMI.
Il provvedimento contiene uno sconto sulle
utenze non domiciliari: si tratta di un aiuto particolarmente atteso
soprattutto dalle attività commerciali, che hanno subìto un grosso
danno economico in seguito alla chiusura forzata.
In cosa consiste il bonus bollette del decreto
Rilancio? Si tratterebbe, in sostanza, di un taglio sugli oneri di
sistema, che incidono di circa il 20% sul prezzo finale.
Gli oneri di sistema corrispondono a quelle voci di
spesa che non riguardando il consumo effettivo di acqua, luce e gas. Con un
intervento su queste voci si andrebbero a tagliare i costi delle
bollette di circa il 20%: un’agevolazione da non
sottovalutare in un momento di crisi economica come quella che stiamo vivendo.
Sarà l’ARERA a occuparsi della regolamentazione
del bonus bollette, e in particolare dovrà:
- azzerare le attuali quote fisse indipendenti
dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per
tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- per i solo clienti non domestici alimentati in
bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di
rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre
ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata
convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna
limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.
La norma ha carattere transitorio e urgente ed è
valida per tre mesi, a partire da maggio a luglio.
Per l’attuazione del bonus bollette verrà autorizzata
la spesa di 600 milioni di euro per il 2020.
Già con la delibera del 3 dicembre 2019
l’Autorità ha alzato la soglia ISEE massima per ottenere lo sconto sul
pagamento di luce, acqua e gas, rendendo così disponibile l’accesso
ai bonus
sociali ad altre
200.000 persone.
Restano invariati i requisiti alternativi per fare
domanda, cioè famiglie con ISEE fino a 20.000 euro e almeno 4 figli a carico;
nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza o nei casi di grave
malattia che costringa all’uso di apparecchiature elettriche per il
mantenimento in vita.
Inoltre, ARERA aveva già predisposto più tempo per
richiedere il rinnovo
dei bonus sociali in
scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile, garantendo altri 60 giorni di
tempo per fare domanda. Il 29 aprile è poi arrivata una nuova
proroga, che ha prolungato i tempi per richiedere i bonus
sociali fino al 31 luglio 2020.
L’Autorità ha anche disposto
la sospensione dei
distacchi per morosità solo per i clienti domestici prorogandola fino al 17 maggio (la
precedente disposizione prevedeva lo stop anche per le imprese fino al 3 maggio).
ð
Credito d’imposta del 60% per gli affitti
Previsto un rimborso delle spese dell’affitto tramite
credito d’imposta del 60% nel caso l’impresa abbia fatturato meno di 5 milioni
di euro nel periodo di imposta precedente, anche nel caso di attività di lavoro
autonomo. Tale vincolo non è previsto, invece, per le imprese del settore
turistico-ricettive, che ne beneficiano in ogni caso.
Il bonus del 60% sul canone d’affitto
si estende a tutte le locazioni commerciali, e sarà riconosciuto
per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il credito potrà inoltre essere ceduto ad altri
soggetti, comprese le banche, e si potrà optare per la cessione anche
al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone
d’affitto.
Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di
contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli
affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria
attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.
Il decreto Rilancio fissa a 5 milioni di euro il
limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto e, inoltre,
introduce il requisito della diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento,
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Rispetto alla prima versione, il credito d’imposta
introdotto dal Decreto Cura Italia si estende ad una platea più ampia di
titolari di partita IVA. Un bonus del 30% sarà invece previsto
in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d’azienda.
Scendiamo nel dettaglio analizzando punto per
punto come funziona il bonus del 60% sugli affitti e cosa
cambia stando alle novità previste dal decreto Rilancio.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, il decreto Rilancio prevede l’istituzione di un credito
d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione
corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento di:
- attività industriale,
- commerciale,
- artigianale,
- agricola,
- attività di interesse turistico
- esercizio abituale e professionale dell’attività
di lavoro autonomo.
Vengono fissati due paletti per poter accedere al
bonus affitti:
- un limite relativo a ricavi o compensi,
non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
- una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta spetta alle strutture
alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e
quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5
milioni di euro.
Inoltre, viene fissato al 30% il
credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso
non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Una delle novità di rilievo contenuta nel decreto
Rilancio è rappresentata dalla possibilità di cessione del credito
d’imposta.
Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus
affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore
o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare
sul canone da versare.
Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o
concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato
sul canone di locazione.
Per i locatori o concedenti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile
in compensazione.
Sarà inoltre possibile cedere il credito d’imposta
anche ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.
ð
Bonus affitto 2020
Il bonus affitto è stato introdotto
dal Decreto
Cura Italia per il mese di marzo 2020, ma solo per gli immobili
di categoria catastale C\1.
Il credito d’imposta era inizialmente riconosciuto
solo i titolari di partita IVA che avevano chiuso l’attività a
seguito dell’emanazione del DPCM
dell’11 marzo 2020.
Ora si attende l’emanazione del provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate per l’estensione del bonus affitto 2020.
Riepiloghiamo intanto alcune delle regole già fissate
e che dovrebbero quindi applicarsi anche al nuovo credito d’imposta del 60 per
cento.
Come sopra anticipato, il bonus affitto può
essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte
dovute.
Per i locali C\1, il credito d’imposta sugli affitti
dovrà essere utilizzato tramite modello
F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo:
- “6914” denominato “Credito d’imposta
canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto
codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con
l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Con la circolare n. 8 l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta del 60% spetta
soltanto in seguito al pagamento del canone d’affitto.
Anche se la norma non prevede nessun vincolo preciso,
nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma
che:
“Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare
il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in
coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto
pagamento del canone medesimo.”
ð Proroga
scadenze fiscali
Il testo del nuovo decreto prevede lo spostamento
delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020:
- IVA,
- ritenute d’acconto,
- contributi previdenziali,
- contributi Inail,
- atti di accertamento,
- cartelle esattoriali e gli avvisi bonari,
- rate della rottamazione-ter e del saldo e
stralcio.
·
Le scadenze per il versamento di ritenute,
contributi, IVA e non solo (ovvero i pagamenti sospesi per i mesi di aprile e
maggio) vengono rinviati al 16 settembre 2020.
Potranno
beneficiare della nuova proroga anche nuovi destinatari, come istituti di
bellezza, servizi di pompe funebri e lavanderie.
Gli
appuntamenti con la pace fiscale invece slittano al 31 agosto.
La prima proroga riguarda i versamenti sospesi
per i mesi di aprile e maggio, con scadenza precedentemente rimandata al
30 giugno: la nuova data da segnare in rosso sul calendario è il 16 settembre.
Si tratta dei seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati;
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
Non cambiano i requisiti dei soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione, o degli enti non commerciali,
per poter usufruire di tale proroga, stabiliti dall’articolo 18 del decreto
Liquidità:
- soggetti con calo di fatturato
- di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50
milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza
sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della
sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di
almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
Il pagamento può essere effettuato in
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020.
Non è previsto il rimborso di quanto già versato e non
saranno applicati interessi e sanzioni.
Il documento ufficiale invece prevede l’equiparazione
delle date di scadenze, con il versamento di ritenute e contributi al 16 settembre anche
per i seguenti soggetti, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria:
- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e società sportive, sia
professionistiche che dilettantistiche.
Il termine di ripresa della sospensione è prorogato
dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di
rateizzazione, ovvero 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre.
ð
Rinvio scadenze fiscali: documenti IVA disponibili dal
2021
Nel decreto c’è anche il rinvio al 1° gennaio
2021 del processo sperimentale che prevede la predisposizione delle
bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’avvio sperimentale del processo quindi riguarderà le
operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio del prossimo anno.
Tale modifica si rende necessaria in quanto le
difficoltà legate alla situazione emergenziale comporteranno un ritardo
nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con
provvedimento del 28 febbraio 2020, nonché - in capo agli esercenti con
volume d’affari inferiore a 400.000 euro - un probabile ritardo di adeguamento
all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.
ð
Proroga procedura automatizzata di liquidazione
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il decreto prevede una proroga al 1° gennaio 2021 per
la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta
di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema
di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
La proroga è necessaria per evitare di introdurre una
nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un
confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle
Entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica.
ð
Proroga scadenze fiscali del contenzioso tributario
Il provvedimento prevede la rimessione in
termini per i pagamenti in scadenza l’8 marzo 2020 e il giorno di
entrata in vigore del decreto Rilancio.
La novità varrebbe anche per le rateazioni in
corso, per le somme richieste tramite comunicazioni degli esiti di
controllo, così come le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei
redditi soggetti a tassazione separata.
Inoltre, è prevista anche la sospensione dei pagamenti
in scadenza tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.
I versamenti possono essere effettuati in un’unica
soluzione entro settembre 2020 o in 5 rate mensili di pari
importo, sempre a partire settembre 2020.
Sempre per dare maggiore liquidità a imprese e famiglie,
è stata proposta anche la sospensione della compensazione tra credito d’imposta
e debito iscritto a ruolo.
La norma proposta consente di effettuare i rimborsi nei
confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di
compensazione.
ð
Pace fiscale e controlli dell’Agenzia delle Entrate
Novità nel decreto Rilancio anche per quanto riguarda
la pace
fiscale. I pagamenti previsti al
31 maggio della rottamazione
ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo
2020 possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.
A questo termine, però, non verranno applicati i
cosiddetti “5 giorni di tolleranza”.
I pagamenti delle cartelle esattoriali sono invece
sospesi fino al 31 agosto. Inoltre, è stata inserita una norma
che prevede i controlli fiscali in due tempi, ovvero: il Fisco emette gli atti
entro il prossimo 31 dicembre, ma la notifica al contribuente avverrà nel
2021.
Infine, la norma propone che per i piani di
dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai
provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate
fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni
accordate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si determina in caso di
mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate, anche
non consecutive.
ð
Proroga in materia di accisa sulla benzina
Nel decreto vi è anche il differimento di alcuni
adempimenti in materia di accisa, tramite delle modifiche al decreto
Fiscale 2020.
Si tratta, in particolare, del differimento
dell’efficacia di talune disposizioni che prevedono l’introduzione di nuovi e
specifici adempimenti di forte impatto sia per l’Agenzia delle Entrate con
riguardo all’approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche,
sia per gli operatori economici in merito all’organizzazione gestionale degli
impianti.
ð
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A fornire chiarimenti sulla proroga delle scadenze
fiscali di aprile e maggio 2020 è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del
13 aprile 2020.
Il calo del fatturato andrà
determinato separatamente per ciascun mese:
- per le scadenze di aprile bisognerà verificare la
differenza tra marzo 2019 e 2020;
- per le scadenze di maggio, invece, il calcolo
andrà effettuato sul mese di aprile, verificando la percentuale di perdita
tra 2019 e 2020.
Per quel che riguarda le operazioni da considerare,
l’Agenzia delle Entrate specifica che dovrà essere considerata la data di
effettuazione: per le fatture differite, quindi, bisognerà tener conto della
data indicata nel documento di trasporto.
ð Bonus
sanificazione
L’articolo che riguarda il bonus sanificazione spiega
che “è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento
delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,
ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto
di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività
innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie
allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature
per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”.
Il credito d’imposta per la sanificazione,
per mascherine, gel disinfettanti e DPI aumenta per quel che
riguarda la percentuale di rimborso riconosciuta, e si semplifica rispetto alla
prima versione prevista dal decreto Cura Italia.
Stando a quanto previsto dal testo del decreto
Rilancio, non servirà più attendere il varo del decreto attuativo di
MEF e MISE, ma basterà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per
dare il via al bonus sanificazione del 60%.
Approfondiamo l’argomento.
Tra le regole contenute nella guida
INAIL alle misure di prevenzione e tutela della
sicurezza sul lavoro contro il coronavirus vi rientra l’obbligo di
sanificazione periodica e pulizia giornaliera della sede di lavoro.
L’obbligo di sanificazione periodica di uffici,
negozi e fabbriche accompagnerà quindi i datori di lavoro nei prossimi
mesi.
Un’attività che comporterà dei costi per le
aziende, per i quali è stato il decreto Cura Italia ad
introdurre un bonus del 50%, riconosciuto nella forma di credito
d’imposta. Il decreto liquidità ha successivamente esteso il bonus anche
alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.
Il decreto
Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà
la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia
le regole per il bonus sanificazione.
Come anticipato in apertura, il credito
d’imposta sale al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario.
Beneficiari del bonus sanificazione saranno i soggetti
esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Nel decreto Rilancio è inoltre illustrato come
funziona il bonus sanificazione.
Rispetto al decreto Cura Italia viene infatti
eliminato il rimando al decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio della misura,
passaggio che ha bloccato l’avvio della misura. Sarà l’Agenzia delle Entrate,
entro 30 giorni dalla data di approvazione del nuovo decreto, a fissare le
regole di utilizzo del credito riconosciuto.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese
sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è
esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute
di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e
disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da
quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Alle spese di sanificazione vera e propria si
affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI,
così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e
strumenti per garantire il distanziamento sociale.
ð
Aiuti statali agli stipendi
Previste delle sovvenzioni per le aziende con il fine
di sostenere il pagamento degli stipendi delle dipendenti, per una durata
massima 12 mesi a partire dall’avvio della domanda. L’obiettivo è vietare i
licenziamenti anche nei prossimi mesi. La condizione posta dal decreto è che i
lavoratori continuino effettivamente a lavorare in maniera continuativa; la
sovvenzione può arrivare fino a un massimo dell’80% dello stipendio lordo.
Tra le altre misure adottate per le imprese spicca
lo sblocco di debiti della Pubblica Amministrazione (PA) per
12 miliardi di euro, la sospensione della TOSAP per bar e
ristoranti (tassa dovuta all’occupazione del suolo pubblico), sconti
sugli investimenti per chi decide di puntare su aziende in crisi.
TURISMO
ð Bonus
1.000 euro lavoratori stagionali
Previsto un bonus dell’ammontare di 1.000,00 euro a
maggio per i lavoratori stagionali, il cui rapporto di lavoro è cessato
involontariamente tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020.
Nel decreto il bonus diventa di 1.000,00 euro
per gli stagionali, ma solo per il settore del turismo e stabilimenti
termali e solo per il mese di maggio 2020. Il nuovo testo è molto
corposo e prevede delle aggiunte, modifiche e proroghe al
decreto Cura Italia di marzo convertito nella Legge n.27 del 24 aprile
2020.
Vediamo allora a chi spetta e chi è escluso dal decreto Rilancio.
Per trovare il bonus 1.000,00 euro per gli stagionali
e capire a chi spetta bisogna andare all’articolo 89 - Nuove
indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e in particolare al comma 6 dedicato ai
lavoratori stagionali. Qui si legge chiaramente che:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro
dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari
a 1000 euro.”
Secondo il comma 5 del medesimo articolo per
il mese di aprile, ai beneficiari dell’indennità prevista dal Cura Italia
nel mese di marzo all’articolo 29, verrà riconosciuto il bonus di 600,00
euro.
E poi una novità per i lavoratori in
somministrazione perché sempre allo stesso comma si legge:
“La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione,
né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.”
Anche i lavoratori in somministrazione per il mese di
aprile invece avranno il bonus di 600 euro.
Dunque coloro che con contratto da dipendente o in
somministrazione hanno cessato il rapporto di lavoro in modo involontario nell’ultimo
anno fino al 17 marzo 2020 hanno diritto al bonus 1.000,00 euro
per gli stagionali a maggio. Per qualcuno però resta da 600,00
euro.
Il bonus 1.000,00 euro stagionali non è per tutti,
perché il decreto Rilancio prevede una novità e vale a dire
introduce una nuova categoria di stagionali.
Mentre fino a oggi erano considerati solo gli
stagionali del settore turistico, il decreto Rilancio prevede un bonus
anche per quelli appartenenti ad altre aree, ma di 600,00 euro.
Sempre all’articolo 89, comma 8 si legge:
“È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti
e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto
di lavoro.”
E tra le prime categorie troviamo i lavoratori
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Anche se non avranno il bonus da 1.000,00 euro avranno due
bonus di 600,00 euro per i mesi di aprile e maggio. Il decreto
Rilancio riconosce il bonus 600,00 euro a nuove
categorie di lavoratori prima esclusi. Oltre
gli stagionali di settore diverso da quello del turismo troviamo:
- lavoratori intermittenti;
- addetti alle vendite;
- lavoratori autonomi privi di partita Iva.
ð
Fondo per il turismo da 50 milioni di euro
«Al fine di sostenere il settore turistico mediante
operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per l’anno 2020».
ð
Bonus vacanze
Il tax credit vacanze concede 500,00 euro ad ogni
famiglia con ISEE inferiore a 40.000,00 euro da spendere per le proprie vacanze
in Italia nel 2020 in strutture ricettive ma anche agriturismi e
bed&breakfast.
L’incentivo previsto dal decreto viene modulato in
base al numero dei componenti del nucleo familiare. Il bonus fa
parte del pacchetto di incentivi previsti per il turismo, settore tra i più
duramente colpiti dalla crisi economica.
Soltanto un componente del nucleo familiare può essere
beneficiario del bonus. Tale credito d’imposta potrà essere usato dal 1°
luglio al 31 dicembre 2020.
L’importo del bonus verrebbe ridotto a 300,00
euro per i nuclei familiari composti da due persone. Per
quelli composti da una persona sola, il bonus vacanze verrebbe
ancora dimezzato, quindi l’importo sarebbe di 150,00 euro.
Il bonus è utilizzabile all’80% come sconto e
al 20% come detrazione.
Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da
rispettare per il pagamento:
- le spese devono essere sostenute in un’unica
soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa
turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed &
breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato
da fattura elettronica o documento commerciale in cui viene
indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve avvenire senza
l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono
piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour
operator.
Lo sconto dell’80% è rimborsato al
fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi
perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e
senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni
e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Accertata la mancata integrazione, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto al credito
d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto
applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo
corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, sentiti INPS e Garante della
Privacy, emanerà un provvedimento per definire le modalità
applicative del bonus in tutti i suoi aspetti, anche avvalendosi di PagoPA.
ð
Stop IMU alberghi e stabilimenti
Sospensione del pagamento dell’IMU prima rata, sia
quota Stato che quota comune - per gli alberghi e altre strutture ricettive. La
scadenza, ricordiamo, era fissata al 16 giugno 2020.
MOBILITA’
ð Bonus
biciclette e monopattini elettrici
Il decreto Rilancio prevede un fondo di 120 milioni di
euro dedicati al finanziamento di un bonus da 500,00 euro per chi acquista
biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di mobilità sostenibile,
incentivando così il minor uso dei mezzi pubblici. Il buono spesa sarà
disponibile solo per i cittadini resistenti in un comune con popolazione di
oltre 50mila abitanti.
L’importo del bonus non può superare il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto
ed è valido fino al 31 dicembre 2020.
Il contributo arriva fino a 500,00 euro,
da spendere per comprare biciclette, anche con pedalata assistita, monopattini
anche elettrici, segway e hoverboard, così come per i servizi
di sharing mobility.
Il bonus bici è retroattivo, ovvero è
valido per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020, giorno
d’esordio della Fase 2.
I destinatari sono i residenti maggiorenni dei
Comuni con almeno 50.000 abitanti, capoluoghi di Provincia, Regione
e Città metropolitane.
Lo scopo del bonus è quello di evitare
assembramenti sui mezzi pubblici, un rischio da non sottovalutare con
l’inizio della Fase 2.
Tale modalità purtroppo esclude molti pendolari,
così come tanti studenti e lavoratori fuori sede che magari
hanno il domicilio in città mentre la residenza è rimasta nel luogo di
provenienza. Non sono previsti parametri di reddito.
Il MIT fa sapere che è in via di predisposizione
un applicazione web apposita per il bonus mobilità, a cui si
potrà accedere tramite SPID. È il Ministero dell’Ambiente che sta
lavorando a tale applicazione, dunque vi si potrà accedere anche dal suo sito, che dovrà essere operativo entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Per ottenere il rimborso basterà
conservare il documento giustificativo di spesa.
In alternativa alla procedura di rimborso, quando
l’applicazione web sarà operativa, si potrà richiedere il bonus bici anche
attraverso un buono spesa digitale, che il richiedente potrà
generare direttamente dal sito.
Come funziona il buono spesa digitale? In pratica,
l’interessato indicherà sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intende
acquistare, e la piattaforma genererà questo buono spesa, che va consegnato
ai fornitori autorizzati insieme al saldo a proprio carico.
A questo punto si potrà ritirare il prodotto o usufruire del servizio scelto.
Il bonus copre il 60% della spesa, fino a
un massimo di 500,00 euro. Le risorse stanziate per il bonus ammontano a
circa 120 milioni di euro per il 2020, con la possibilità di
rifinanziare la misura.
Secondo il decreto
Rilancio, il
nuovo bonus bici “include” il bonus mobilità, detto anche rottamazione, ma il
cui decreto attuativo è rimasto in stand by a causa dell’emergenza sanitaria.
Il bonus mobilità prevede di dare un contributo
economico a chi risiede in aree inquinate e decide di rottamare un
mezzo considerato inquinante. Tale contributo va speso per un
abbonamento al trasporto pubblico o per comprare bici, e-bike e monopattini
elettrici.
Dal 2021 riprenderanno le modalità
prestabilite del bonus mobilità, cioè il contributo verrà erogato previa
rottamazione di un veicolo inquinante, mantenendo la novità del decreto
Rilancio, cioè la possibilità di acquistare anche micromezzi come segway,
hoverboard e monowheel.
Saranno previsti incentivi pari a 1.500,00
euro per ogni autoveicolo rottamato e a 500,00 euro per
ogni motociclo rottamato.
Oltre ai beni e ai servizi previsti per il 2020, nel
2021 sarà possibile acquistare anche abbonamenti al trasporto pubblico
locale e regionale.
Bonus
bici, col decreto Rilancio nuove piste ciclabili in arrivo
Il problema però è che non bastano gli incentivi, ma
bisogna anche intervenire sulle strade e sulla segnaletica
orizzontale, in modo da creare piste ciclabili.
Infine, la noma prevede la nomina del responsabile
della mobilità aziendale (mobility manager) nelle imprese e
nelle pubbliche amministrazioni con almeno 100 dipendenti nelle sedi che si
trovano in uno dei luoghi in cui il bonus bici può essere richiesto - capoluogo
di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un
Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti -.
Il ruolo del mobility manager sarà
quello di predisporre il piano degli spostamenti casa-lavoro.
ð
Rimborso abbonamenti mezzi pubblici
Previsto un rimborso per i mesi in cui non si è potuto
usufruire dell’abbonamento ai mezzi pubblici già stipulato prima dell’arrivo
del lockdown.
L’art.209-duodecies sulle “Misure di tutela per i
pendolari di trasporto ferroviario e TPL” introduce la misura di rimborso dei
costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari
e di trasporto pubblico. Il testo chiarisce requisiti e
modalità per ottenere il rimborso.
Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori
pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto
pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante
il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno
potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Anche se i mezzi
pubblici hanno continuato a circolare durante i mesi di lockdown,
quindi, si ha diritto al rimborso della spesa per l’abbonamento visti i limiti
agli spostamenti.
Il rimborso dell’abbonamento dei mezzi pubblici
prevede due forme di erogazione:
- tramite un voucher di importo
pari all’abbonamento acquistato, da utilizzare entro un anno
dall’emissione;
- tramite il prolungamento della durata
dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante
il quale non è stato possibile utilizzarlo.
Per ottenere il rimborso è necessario presentare
un’apposita richiesta al gestore dei servizi di trasporto,
allegando:
- la documentazione necessaria a provare che si
possieda il titolo di viaggio di cui si vuole richiedere il rimborso;
- un’autocertificazione in cui si
dichiara, sotto propria responsabilità, che non è stato possibile
utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure restrittive del
governo.
I gestori dei servizi a quel punto dovrebbero
procedere entro 15 giorni a soddisfare la richiesta dei
pendolari, riconoscendo il voucher o il prolungamento del periodo
dell’abbonamento.
RISTRUTTURAZIONI
ð
Ecobonus 110% ristrutturazioni
Una detrazione al 110% per lavori di manutenzione e
riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 e fino al
31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda il super bonus, sono molte le
novità: dopo una prima esclusione, è possibile usufruirne anche nelle seconde
case (a eccezione delle villette unifamiliari) e sono previste sanzioni salate
per chi rilascia documenti falsi.
L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia
per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico
e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere
il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.
Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti,
col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura
permetterebbe di fare i lavori in casa gratis fino al 2021.
A essere coperte saranno le spese sostenute per
interventi di questo tipo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi:
5 anni invece di 10.
Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare
richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure
dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi,
la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.
Per poter
usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo
se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche,
che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato
da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi
energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli
interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad
una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa
anticalamità.
Inoltre,
il sisma bonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà
richiedere nelle zone 1, 2 e 3.
Tre gli
interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
- cappotto termico, che deve
interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio,
per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati
dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto
Ambiente dell’ottobre 2017;
- interventi
sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla
classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento
e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi
sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.
Questi
interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi
basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:
- il montaggio di
pannelli solari;
- il montaggio di
accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi
previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione
delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Come
funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini
potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche,
assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa
solo agli incapienti.
Per quanto riguarda le seconde case, i
lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.
Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta
per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata
particolarmente per i condomini.
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti
dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà avere a che fare molta
burocrazia.
L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando
che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in
legge) c’è anche quello operativo.
Serve il via libera del condominio per i lavori sulle
parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio delle procedure
dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che
commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta
del bonus e la cessione del credito.
Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape),
rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero
un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).
Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi
esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità
attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.
Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi
rilascia attestazioni infedeli.
L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come
abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato
da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la
cessione del credito.
Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione
infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000,00
ai 15.000,00 euro.
La sanzione è da intendersi per ogni documento
infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici
fiscali del super bonus decadranno all’istante.
Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi
occupare delle procedure di verifica.
Oltre alla possibilità di fare alcuni lavori gratis (prospettiva
interessante per molti contribuenti, considerato poi il
momento di difficoltà economica degli ultimi mesi) ci sarebbero anche
degli svantaggi.
Innanzitutto, l’opzione di poter fare i lavori cedendo
il credito alle imprese o alle banche potrebbe far interrompere gli interventi
già avviati o quelli in programma a breve.
Il super bonus, infatti, si potrebbe richiedere per
gli interventi svolti a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. C’è dunque l’evenienza che i cantieri rimangano bloccati
fino al 1° luglio.
Un altro svantaggio, che in realtà più precisamente è un’incognita, è il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito.
Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese? Si tratta comunque di relazioni tra privati, e non è detto che le imprese (o le banche) accettino il credito: non resta che attendere i decreti attuativi per saperne di più.
DECRETO RILANCIO
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2674&provenienza=home
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