giovedì 21 maggio 2020

Decreto Rilancio. Guida completa a bonus, misure e novità per lavoratori, famiglie, imprese e a sostegno del reddito


di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese

E’ stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale del Decreto-legge Rilancio nella forma di un maxi provvedimento economico, in parte emendativo del decreto Cura Italia, in vigore a partire dal 20 maggio 2020. 

Dopo una lunga attesa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato l’ultima versione del decreto con gli aiuti stanziati che saranno “subito disponibili”. Il testo potrà essere emendato dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il testo ufficiale contiene numerose misure, novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese: 54,9 miliardi di euro per l’inizio della ripartenza economica dell’Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi.

I decreti attuativi a cui rimanda il testo del decreto sono 98. Pertanto alcune misure e iniziative dovranno attendere questi ulteriori provvedimenti esplicativi per essere efficaci.

Parte delle misure previste sono un aggiornamento del decreto Cura Italia - come il bonus di 600,00 euro per le Partite IVA , la cassa integrazione e il congedo parentale COVID-19 - altre invece sono delle vere e proprie novità - come l’abolizione dell’IRAP, il reddito di emergenza, il bonus bici e bonus vacanze, i finanziamenti a fondo perduto, insieme a molte altre che illustreremo e approfondiremo di seguito.

Data la vastità delle novità annunciate, l’Area Legislativa e l’Area Sviluppo Imprese di CERVISIA hanno raccolto nei seguenti gruppi tematici le misure più importanti:

  • lavoro e sostegno del reddito
  • famiglie
  • imprese
  • turismo
  • mobilità
  • ristrutturazioni

Abbiamo ritenuto di dover approfondire l’intero provvedimento poiché riteniamo che tutte le misure e le iniziative possano essere interessanti per i nostri Associati sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista personale.

LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO

ð  Bonus partite IVA da 600,00 a 1.000,00 euro

Tra le novità più attese all’interno del decreto Rilancio spicca il bonus per le partite IVA, rinnovato a 600,00 euro o a 1.000,00 euro nel caso in cui venisse dimostrato di aver registrato perdite superiori al 33% rispetto al fatturato dello stesso periodo nel 2019.

Il nuovo bonus è destinato a partite Iva, quindi professionistiCo.co.co., a lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, a lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nel mese di maggio.

L’aumento della cifra avviene per chi si è visto ridurre il fatturato nel 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 e del conseguente lockdown.

Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il testo ufficiale del decreto.

Come si legge nel testo ufficiale:

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

L’erogazione avverrà immaginiamo nel mese di maggio o giugno, dal momento che la quota di marzo, con molti ritardi e difficoltà, è arrivata nel mese di aprile.

Ai professionisti di cui sopra l’indennità per il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge, per una cifra pari a 1.000,00 euro se dimostrano una riduzione pari al 33% del fatturato del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019.

Lo stesso discorso vale per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa “che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto”

Nel primo caso la riduzione del reddito nel bimestre per ottenere i 1.000,00 euro nel mese di maggio vengono calcolati, come si legge nella bozza dell’ex decreto di aprile, secondo il principio di cassa:

“come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.”

Per ottenere il bonus di 1.000,00 euro è necessario dunque provarlo presentando all’INPS la domanda nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda che a sua volta comunicherà l’esito della verifica dei dati reddituali sulla base di accordi di cooperazione tra le parti.

Il bonus diventa di 1.000,00 euro anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nella stessa misura e modalità stabilite per i professionisti di cui sopra.

ð  Bonus 1.000,00 euro lavoratori turismo

Il Bonus si eleverà a di 1.000,00 euro anche per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare si va a modificare l’articolo 29 del decreto Cura Italia. Nella bozza del nuovo decreto, sulla base del meccanismo che abbiamo sopra illustrato si legge:

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

per il mese di maggio 2020 il bonus diventa di 1.000,00 euro come si legge sempre nel Dl Rilancio al comma 6 dell’articolo 89:

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.”

Per ottenere il bonus da 1.000,00 euro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

“aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Lo stesso bonus di 1.000,00 euro è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra.

ð  Bonus 600,00 euro decreto Rilancio per nuove categorie

Il bonus resta da 600 euro nel decreto Rilancio, senza lievitare, per i mesi di aprile e maggio, per nuove categorie di lavoratori esclusi dai benefici nel precedente decreto Cura Italia.

Come si può leggere al comma 8 del nuovo decreto è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessatoridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Viene specificato inoltre che questi lavoratori per prendere il bonus di 600,00 euro non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

Ancora il bonus di 600,00 euro viene riconosciuto anche per il mese di aprile ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro. Lo stesso viene riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo sempre iscritti al Fondo con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per i braccianti invece il bonus per il mese di aprile si riduce a 500,00 euro.

ð  Bonus anche a chi prende il reddito di cittadinanza

L’ultima novità sul bonus di 600,00 euro o 1000,00 euro è che questo spetterebbe anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Questa è una condizione nuova rispetto al Cura Italia e il meccanismo è il medesimo del reddito di emergenza.

Si legge sempre all’articolo 89 della bozza del Rilancio che nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto il bonus di 600,00 euro o di 1.000,00 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori che abbiamo sopra elencato anche se:

“appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.”

L’incompatibilità del bonus di 600,00 euro che diventa da 1.000,00 euro, per qualcuno, con il reddito di cittadinanza si ha solo se l’importo di quest’ultimo è pari o superiori a quello del bonus.

ð  Proroga cassa integrazione

La cassa integrazione viene prorogata di ulteriori 9 settimane, per chi abbia già fruito delle 9 precedenti, nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. È possibile altresì richiedere ulteriori 4 settimane per il periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

La proroga a 18 settimane previste nel decreto Rilancio non è per tutti dal momento che il testo ufficiale del decreto Rilancio prevede una proroga che potremmo definire a singhiozzo e che potrebbe così penalizzare imprese e lavoratori. Lo immaginiamo dal momento che il decreto prevede sì la proroga di ulteriori nove settimane per quei datori di lavoro che abbiano già utilizzato le nove settimane previste dal decreto Cura Italia a decorrere dal 23 febbraio 2020, ma che di queste nove settimane se ne possano utilizzare solo cinque e in alternativa quattro ma solo dal 1° settembre 2020.

Non è così ovviamente per il settore del turismo per il quale, come voluto dal Mibact, la proroga è totale.

Quando parliamo di cassa integrazione, ci riferiamo a quella ordinariaassegno ordinario (FIS)straordinaria e in deroga.

Una grande novità riguarda, con il decreto Rilancio, il FIS dal momento che ai lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di integrazione salariale viene riconosciuto anche quello familiare (ANF).

Come si legge all’articolo 68 (Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis..”

La novità quindi prevede che il periodo di cassa integrazione ordinaria di diciotto settimane venga alla fine diviso in due parti quattordici più quattro. Le altre quattro settimane sono previste quindi solo in caso di necessità e proroga della sospensione o riduzione dell’attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre.

Nell’ultima bozza del decreto era presente una novità, quella relativa alle motivazioni che contemplavano anche la prevenzione per il contagio da COVID-19, venuta meno nella versione ufficiale.

Rimane però la nuova introduzione quale il riconoscimento per coloro che prendono l’Assegno ordinario emesso dal FIS dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

La distinzione (quattordici più quattro) non è prevista per il comparto del turismo. Nel decreto Rilancio è stabilito, successivamente a specifica richiesta del MIBACT, che:

“Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimentospettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.”

Il comma 2 ter dispone altresì che:

“Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”.

Il comma 2 bis stabilisce che:

“Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.”

È chiaro dunque che le 18 settimane di cassa integrazione non siano per tutti e che per i settori che non siano quelli del turismo, fiere, spettacolo si riducono a 14 fino al 31 agosto 2020.

Il problema sta nel fatto che molte imprese che attualmente hanno dipendenti in cassa integrazione termineranno a giugno le 14 settimane, motivo per cui potrebbero ritrovarsi in difficoltà fino al 1° settembre data a partire dalla quale potranno richiedere le ulteriori 4 settimane. Molte imprese infatti non è detto che in un mese o due riescano a tornare a lavorare a pieno regime.

Vediamo ora cosa dice il testo del decreto rilancio in merito alla proroga della cassa integrazione straordinaria e alla CIG in deroga e come funziona.

Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria e quella in deroga anche queste sono presenti nel decreto Rilancio modificando alcune parti del decreto Cura Italia di marzo.

L’articolo 69 riporta “Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”.

La modifica anche in questo caso concerne le settimane di cassa integrazione che con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020 diventano diciotto. Chi ha richiesto le prime nove settimane del Cura Italia può richiederne altre cinque entro il 31 agosto 2020. Queste possono essere incrementate di ulteriori quattro settimane per il periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Per quanto riguarda invece la cassa integrazione in deroga concessa anche alle microimprese, il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 70 modifiche all’articolo 22 del decreto Cura Italia. La cassa integrazione in deroga, in termini di suddivisione delle 18 settimane fruibili, funziona come quella ordinaria e straordinaria. Infatti si avranno nove settimane, più cinque, cui si aggiungono eventualmente quattro per il periodo che va dal 1° settembre alla fine di ottobre. Nell’articolo della cassa integrazione in deroga viene poi specificato quanto segue:

“Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.”

Durante l’anticipazione del decreto era stata annunciata una cassa integrazione semplificata quale novità del decreto Rilancio e di fatto l’articolo 22 quater del decreto Rilancio riporta “Art. 22-quater-Trattamento di integrazione salariale in deroga «Emergenza Covid-/9» all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto in termini di semplificazione per l’erogazione della cassa integrazione in deroga. Si legge nel nuovo testo che:

“I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.”

Il pagamento della cassa integrazione in deroga quindi, anziché passare per le Regioni, nella proroga delle ulteriori nove settimane verrà pagata direttamente dall’INPS.

Aggiungiamo che nell’ultima versione del decreto, rispetto alle precedenti bozze, viene eliminato anche l’articolo sull’obbligo di permanenza domiciliare in cui si prevedeva il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria o FIS con causale “COVID-19 – obbligo permanenza domiciliare”. Si stabiliva infatti che potevano richiedere l’ammortizzatore:

“I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenzedomiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Nel decreto Rilancio ricompare la cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) all’articolo 68 comma 3-bis. Si legge nel testo:

“Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.”

E per quanto concerne la domanda si stabilisce che:

“La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.”

E ancora sempre in riferimento alla domanda:

“Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”

ð  Proroga Naspi e DIS-COLL

A sostegno di chi percepisce l’indennità di disoccupazione, la misura dedicata alla Naspi all’interno del decreto Rilancio prevede la proroga dell’assegno per due mesi per chi ha l’indennità scaduta nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Nello specifico, il decreto stabilisce che la proroga dell’assegno di disoccupazione si applicherà esclusivamente qualora il periodo di fruizione sia terminato tra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.

Una tutela in più per i disoccupati che, a causa dell’emergenza sanitaria, vivono l’impossibilità di adempiere agli obblighi di politica attiva: è questa la ratio della proroga della Naspi e della Dis-Coll prevista.

Sono tanti i percettori dell’assegno di disoccupazione che già negli scorsi mesi hanno terminato il periodo di fruizione della Naspi e che, a causa della situazione di emergenza, vivono l’evidente difficoltà nella ricerca e nell’avvio di una nuova occupazione.

Ad aver diritto al prolungamento dell’assegno di disoccupazione saranno i percettori esclusi dalle indennità introdotte dai precedenti decreti economici per l’emergenza coronavirus, il meglio noto bonus di 600 euro (che salirà a 1.000 euro), così come dalle ulteriori agevolazioni previste dal nuovo decreto.

L’importo dell’assegno di disoccupazione riconosciuto per gli ulteriori due mesi di proroga sarà pari all’ultima indennità mensile spettante per la prestazione originaria.

ð  Reddito di emergenza

Un’altra novità introdotta nel decreto è il reddito di emergenza che prevede un sostegno economico per coloro che non ne percepiscono già alcuno con un ISEE inferiore a 15.000,00 euro. La durata del reddito di emergenza è di due mesi e l’importo del sostegno va da un minimo di 400,00 euro a un massimo di 800,00 euro. La cifra varia in base al reddito familiare. Il patrimonio mobiliare massimo, risalente al 2019, è fissato a 10.000 euro per poter usufruire del Rem, un limite che viene innalzato di 5.000,00 per ogni componente del nucleo famigliare oltre il richiedente fino a un massimo di 20.000,00 euro. Si ricorda che il patrimonio mobiliare è la somma dei risparmi che si hanno da parte (su conto corrente o deposito o investiti). La domanda per il reddito di emergenza è da inoltrare entro giugno 2020.

Il reddito di emergenza va ad aumentare l’importo del beneficio per le famiglie dove sono presenti disabili gravi. Nel dettaglio, viene stabilito che quando vi è un nucleo familiare molto numeroso, l’importo può arrivare fino a 840,00€ (il massimo inizialmente era pari a 800,00€).

Ma andiamo con ordine; come si legge nel Decreto Rilancio, il reddito di emergenza - a differenza dell’indennità di 600,00€ per le P.IVA - non è riconosciuto alla singola persona, bensì all’intero nucleo familiare come accade per il reddito di cittadinanza (per il quale è prevista la modifica dei requisiti).

L’importo del Rem non è fisso ma dipende proprio dalla composizione del nucleo familiare.

La richiesta dovrà essere presentata entro il termine del mese di giugno e ne potranno beneficiarne i nuclei familiari che soddisfano i seguenti requisiti:

  • il richiedente del beneficio deve essere residente in Italia. La residenza deve essere verificata.
  • patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000€. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000€ per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di 20.000€;
  • hanno un reddito familiare inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
  • ISEE non superiore a 15.000€.

Ci sono, inoltre, delle condizioni di incompatibilità. Ad esempio, non possono farne richiesta quei nuclei familiari dove anche una sola persona ha beneficiato di una delle indennità riconosciute dal Decreto Cura Italia di marzo. Lo stesso vale per quelle famiglie dove anche un solo componente è titolare di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), oppure dove c’è un titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem spettante.

Non hanno diritto al Rem i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo, e nemmeno i ricoverati di lunga degenza (o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato). Questi vengono esclusi dal parametro di scala di equivalenza, con il nucleo familiare che potrà comunque farne domanda.

Non è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza, Niente integrazione, quindi, per i percettori del reddito di cittadinanza che prendono meno di quanto gli verrebbe riconosciuto con il nuovo Rem.

Come già detto, l’importo del reddito di emergenza non è fisso, bensì varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Si parte quindi da un minimo di 400,00€ per arrivare ad un massimo di 800,00€.

Per il calcolo dell’importo spettante per ogni famiglia viene utilizzato lo stesso parametro di scala di equivalenza previsto per il reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, si considera un coefficiente pari a:

  • 1 per il richiedente del reddito di emergenza;
  • +0,4 per ogni componente maggiorenne;
  • +0,2 per ogni componente minorenne.

Ad esempio, per una famiglia composta da due maggiorenni e due minorenni ci sarebbe un parametro di equivalenza pari a 1,8. Di conseguenza l’importo del reddito di emergenza sarebbe pari a 720,00€. Ricordiamo, inoltre, che il reddito familiare deve essere comunque inferiore al valore del beneficio spettante. Quindi per poter beneficiare di questa indennità la famiglia in questione dovrebbe avere un’entrata mensile inferiore ai 720,00€.

Anche quando il parametro di equivalenza è superiore a 2, l’importo non potrà comunque superare gli 800,00€. C’è però una novità per quei nuclei familiari dove è presente almeno un disabile grave o non autosufficiente: in questo caso il parametro di scala di equivalenza può arrivare eccezionalmente fino a 2,1 così che l’importo massimo erogabile è di 840,00€.

Il REM sarà erogato per due mesi, mentre per la richiesta ci sarà un apposito modulo predisposto dall’INPS da presentare entro la fine di giugno 2020.

Per farne domanda bisognerà dunque attendere le indicazioni dell’INPS.

Attenzione a farne domanda senza averne i requisiti: in quel caso vi verrà chiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito.

ð  Licenziamenti

Novità dedicata ai datori di lavoro, a questi viene fatto divieto di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo esteso di 5 mesi. Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a condizione che venga contestualmente richiesta la cassa integrazione in deroga.

L’articolo 83 del testo va a modificare l’articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia convertito nella legge n.27/2020 del 24 aprile che stabilisce la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, giornata che ha segnato l’inizio dell’emergenza in Italia.

La proroga della sospensione dei licenziamenti è stabilita ora retroattivamente per altri cinque mesi e quindi fino al mese di luglio.

Per quanto riguarda i licenziamenti sospesi per 5 mesi l’articolo 83 va a intervenire su quello del decreto Cura Italia che dispone la sospensione recando proprio “Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. L’articolo 46 del Cura Italia che si esaurisce in un unico comma stabilisce che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Il nuovo decreto stabilisce che:

“le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi”.”

Ancora viene aggiunto quanto segue:

“Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

L’articolo 7 fa riferimento sempre ai licenziamenti individuali nel caso di aziende con più di quindici dipendenti.

ð  Licenziamenti e diritto di revoca

L’articolo 83 del decreto Rilancio inserisce un comma, l’1-bis, che prevede il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti. Si legge nel testo:

“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Un articolo questo che non solo stabilisce la sospensione dei licenziamenti per cinque mesi, quindi fino a luglio considerando la data di inizio che è il 23 febbraio 2020, ma anche che le procedure di licenziamento disposte dalla suddetta data al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione. Nelle prime versioni del decreto era prevista solo quella in deroga.

La sospensione dei licenziamenti fino a luglio rientrerebbe nel pacchetto di protezione del lavoro che conterrebbe anche la proroga degli ammortizzatori sociali.

ð  Bonus colf e badanti a 500 euro

A sostegno di colf e badanti che hanno visto diminuire drasticamente il proprio lavoro a causa delle misure di lockdown e distanziamento sociale, il nuovo decreto prevede un bonus di 500,00 euro al mese per i mesi di aprile e maggio 2020, a patto che non si sia conviventi con il datore di lavoro.

Il requisito indispensabile per poter usufruire del bonus colf e badanti è avere almeno un contratto (nell’ambito dell’apposito CCNL) in essere al 23 febbraio 2020 che preveda lo svolgimento di oltre 10 ore lavorative a settimana.

I lavoratori domestici che si trovano con un contratto regolare di lavoro prima del 23 febbraio potranno fare domanda all’INPS, ma dovranno essere in possesso di determinati requisiti.

Se prima l’importo dell’indennità veniva calcolato in base alle ore settimanali previste dal contratto di lavoro, l’ultima versione del decreto prevede che l’indennità di 500,00 euro vada ai titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Il bonus verrà corrisposto per il mese di aprile e maggio, quindi i beneficiari avranno due indennità, che non concorrono alla formazione del reddito.

Inoltre, il bonus colf e badanti non risulta compatibile con:

  • una delle indennità previste dal decreto Cura Italia
  • il reddito di ultima istanza
  • l’assegno di disoccupazione
  • il reddito di emergenza
  • la pensione, tranne per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità
  • reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico.

Il bonus colf e badanti inoltre può essere percepito in concomitanza col reddito di cittadinanza solo se la prestazione è inferiore a 500,00 euro. In questo caso la somma delle due prestazioni non può superare i 500,00 euro complessivi.

I lavoratori domestici in possesso dei requisiti necessari possono fare domanda presso i Patronati.

Sarà l’INPS a erogare le indennità e a monitorare che non venga superato il budget assegnato, di 468,3 milioni di euro.

L’INPS erogherà l’indennità in un’unica soluzione.

ð  Regolarizzazione e permesso di soggiorno temporaneo per lavoratori stranieri

I datori di lavoro possono presentare istanza e concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale al fine di far emergere la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso. Inoltre, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiederne uno temporaneo.

ð  Aumento permessi 104

I giorni spettanti per chi già gode dei permessi previsti dalla Legge 104 vengono addizionati di 12 giorni in totale. Queste giornate addizionali di permesso possono essere svolte nel periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno 2020.

Nel dettaglio, ai 3 giorni mensili riconosciuti ordinariamente dalla normativa vigente, se ne aggiungono altri 12 complessivi di cui fruire tra i mesi di maggio e giugno 2020.

Quindi, così come fatto con il Decreto Cura Italia di marzo ai lavoratori che hanno necessità di conciliare i tempi lavorativi con quelli necessari per l’assistenza di una persona affetta da grave disabilità viene data la possibilità di approfittare di un maggior numero di permessi riconosciuti dalla Legge 104.

Non ci sono dubbi, inoltre, sul fatto che questa possibilità sia riconosciuta a tutti i lavoratori e non solo a quelli impiegati nel comparto sanitario.

Potrebbe succedere, però, che non tutti i giorni a disposizione questi mesi siano stati fruiti; a tal proposito è bene sottolineare che le giornate non fruite non possono essere cumulate con i 12 giorni riconosciuti a maggio e giugno 2020. In tal caso, quindi, i permessi non fruiti vanno persi e non possono essere nemmeno monetizzati.

FAMIGLIE

ð  Bonus baby sitter a 1.200

Destinatari della misura i genitori di bambini fino a 12 anni. In caso di figli con disabilità, invece, non c’è il limite d’età. Il decreto Rilancio inoltre specifica che anche i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli con meno di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La condizione è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che lavori.

Il bonus verrà erogato come voucher dall’INPS, per un importo pari a 600,00 euro da usare per pagare baby sitter regolarmente assunte.

Nel caso del personale sanitario e tecnico, ovvero medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, e degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, il bonus è incrementato fino a 1000,00 euro.

limiti di 600,00 e 1.000 euro non possono essere superati; questo significa che se nel nucleo familiare sono presenti più di figli di età inferiore a 12 anni, sarà possibile ottenere il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma l’importo rimarrà lo stesso.

Nella domanda, come spiega la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 dell’INPS, i genitori dovranno indicare un importo parziale per ciascun figlio fino a 12 anni d’età, ma sempre nel limite della somma massima erogabile.

Quindi, per esempio, con due bambini sotto i 12 anni, si dovranno presentare due domande dell’importo di 300,00 euro.

Il decreto Rilancio raddoppia l’importo del bonus, ma solo per chi non l’ha ancora ottenuto.

Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore.

L’INPS procederà con le opportune verifiche, e per consentire gli accertamenti è necessario che il genitore richiedente indichi, nel modulo di domanda che ancora non è stato messo a disposizione, la presenza/assenza dell’altro genitore.

Il bonus, che viene erogato mediante il libretto famiglia, fa parte di un pacchetto di misure pensate per dare un aiuto alle famiglie, come l’estensione dei permessi parentali, così come la proroga della scadenze fiscali.

Lo scopo è quello di non disincentivare l’occupazione femminile: proprio per questo per i genitori è previsto che il congedo parentale possa essere fruito alternativamente per un totale di 15 giorni complessivi, a patto che nel nucleo familiare non vi sia un genitore che prende altra forma di sostegno al reddito. Per le famiglie con figli disabili non vi è il limite di età di 12 anni.

Ricordiamo che il bonus baby sitter può essere richiesto dalle famiglie con bambini di età inferiore a 12 anni solo in alternativa al congedo parentale.

L’INPS ha pubblicato il messaggio numero 1281 del 20 marzo 2020 con le prime istruzioni operative relative alla domanda del bonus baby sitter.

L’Istituto chiarisce che il bonus in generale spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Nel dettaglio, il bonus spetta sia ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS, ma nell’ultimo caso subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Per le categorie sopraindicate il bonus è dell’importo di 600,00 euro per famiglia.

Il discorso è diverso per i lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le categorie di lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alla sanità o alle Forze dell’Ordine, quindi chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria ed economica, il bonus arriva fino a 1.000,00 euro, è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a partire dal 5 marzo.

Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:

  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il congedo parentale per Coronavirus.

Invece è possibile cumulare il bonus baby sitter con le seguenti agevolazioni:

  • permessi 104 estesi per Coronavirus;
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Il bonus baby sitter verrà erogato dall’INPS tramite il libretto famiglia.

I genitori che vogliono richiedere il bonus, dunque, dovranno attivarlo il prima possibile, e per farlo ci sono tre possibili procedure:

  • registrazione come utilizzatori sul sito INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Anche le baby sitter dovranno registrarsi sulla piattaforma INPS come prestatori di servizi occasionali, esercitando l’“appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;
  • chiamare il contact center INPS, lasciando che sia un operatore a gestire la richiesta dell’utente (che sia utilizzatore o prestatore) di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso ovviamente è necessario essere in possesso delle credenziali personali;
  • ci può affidare a un intermediario o a un patronato per finalizzare la procedura.

È molto importante fare attenzione alla compilazione corretta dei campi relativi alle modalità di pagamento: sia utilizzatore che prestatore dovranno indicare il proprio IBAN.

Qualora l’IBAN fosse sbagliato, infatti, e il pagamento non dovesse andare a buon fine, l’INPS declina qualsiasi responsabilità.

Il genitore beneficiario del bonus baby sitter ha 15 giorni di tempo per procedere alla cosiddetta appropriazione telematica dell’agevolazione.

I 15 giorni scattano dal momento in cui arriva la comunicazione di accoglimento della domanda, tramite il canale indicato dall’utilizzatore stesso (SMS, mail o PEC).

Oltre il limite di tempo indicato si decade dal beneficio.

L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo del voucher, con cui dovrà pagare la baby sitter.

La prestazione deve sempre essere comunicata dopo lo svolgimento, tramite il sito INPS o chiamando il contact center: per farlo, il genitore ha tempo fino al 31 dicembre 2020.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte verranno pagate il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal baby sitter all’atto di registrazione sul sito INPS.

Alla baby sitter verrà pagata una somma pari a 10 euro complessivi all’ora, comprendente anche una parte di contributi.

Il bonus baby sitter può essere usato per pagare le prestazioni lavorative a partire dal 5 marzo 2020.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

L’INPS avviserà gli utenti con un SMS o una mail che l’accredito è stato effettuato.

ð  Proroga congedo parentale

Il decreto Bilancio conferma il congedo parentale retribuito al 50% per i genitori con figli “di età non superiore ai 12 anni”, sino al 31 luglio, per un massimo di 30 giorni, siano essi continuativi o frazionati. Nell’ambito della misura dei congedi parentali COVID-19 non rientrano i congedi orari.

Il decreto Rilancio modifica gli articoli 23 e 25 del decreto Cura Italia in materia di congedo parentale COVID-19 e anche bonus baby sitter che viene raddoppiato. In particolare il decreto Rilancio prende i 15 giorni per il congedo parentale COVID-19 del decreto Cura Italia e li fa diventare 30. I requisiti pertanto restano gli stessi.

Il congedo parentale COVID-19 può essere fruito da uno o entrambi i genitori alternativamente per un periodo continuativo o frazionato con figli minori fino a 12 anni e con un’indennità prevista pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo parentale COVID-19 diventa di 30 giorni in totale e può essere richiesto per per un periodo che va dal 5 marzo 2020 (quando le scuole sono state chiuse in tutta Italia) fino al 31 luglio 2020.

Chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti dal decreto Cura Italia con decorrenza dal 5 marzo, giorno in cui scuole e servizi educativi in generale hanno chiuso in tutto il Paese, può richiederne altri 15 fino al 31 luglio 2020.

Chi invece ancora non lo ha richiesto potrà, anche retroattivamente, chiedere 30 giorni di congedo parentale retribuito sempre fino al 31 luglio 2020.

Nell’ultima stesura del decreto Rilancio all’articolo 75- Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti in particolare per l’articolo 23 del Cura Italia sul congedo parentale COVID-19 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

limiti, requisiti e modalità restano le stesse. Non solo, l’articolo 25 fa riferimento al bonus baby sitter, vale a dire ai 600,00 euro da richiedere in modo alternativo al congedo previsto dal Cura Italia.

L’articolo 75 suddetto sostituisce la parola 600,00 euro con 1.200,00 euro e la parola 1.000,00 con 2.000,00. Ovviamente anche per questo bonus chi ha già ricevuto la prima tranche potrà richiedere solo 600,00 euro o 1.000,00 se medico o infermiere.

Il comma 1 lettera b del decreto Rilancio pone una modifica anche al congedo parentale senza indennità e in particolare al comma 6. Il comma 6 dell’articolo 25 del Cura Italia stabilisce a oggi che:

“I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”

Con il decreto Rilancio:

“le parole: “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.”

Il limite per il congedo parentale COVID-19, anche in questo caso, è di 30 giorni in totale sempre da fruire entro luglio 2020.

ð  Smart working obbligatorio per chi ha figli Under 14

Per tutta la durata dell’emergenza (al momento, quindi, fino al 31 luglio) i genitori lavoratori dipendenti occupati nel settore privato avranno la possibilità di decidere liberamente come lavorare, quindi se in presenza oppure tramite smart working.

Il lavoro agile, quindi, sarà una libera scelta del dipendente e non del datore di lavoro, il quale non potrà opporsi qualora la richiesta del lavoratore risponda a tutti i requisiti previsti.

Una possibilità che - come anticipato - sarà riservata solamente a coloro che hanno figli minori che non hanno compiuto i 14 anni; sono esclusi da questa novità, inoltre, i lavoratori del pubblico impiego. Per quest’ultimi, comunque, sembra che anche durante la fase due il lavoro agile sarà la “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione lavorativa.

Inoltre, è necessario che le mansioni siano compatibili con lo svolgimento in modalità agile.

Dunque, qualora un lavoratore decida di continuare a lavorare in smart working, o anche in modalità mista alternando il lavoro agile all’attività in presenza, il datore di lavoro non potrà opporsi e dovrà mettere in atto le misure necessarie per favorire lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Qualora il datore di lavoro non possa fornire i dispositivi informatici aziendali per lo svolgimento della suddetta attività, allora il dipendente potrà utilizzare gli strumenti di sua proprietà. In quel caso, però, il datore di lavoro è esonerato dalle responsabilità di sicurezza e buon funzionamento.

Lo smart working diventa un diritto per i lavoratori del settore privato con uno o più figli di età inferiore ai 14 anni, anche “in assenza di accordi individuali”, “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”, specifica il decreto.

IMPRESE

ð  Contributi a fondo perduto

Il Decreto Rilancio introduce un contributo a fondo perduto destinato a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrariotitolari di partita IVA, “di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Un sostegno destinato però esclusivamente a coloro che hanno ricavi non superiori ai 5 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta precedente).

Un aiuto importante per ripartire dopo mesi di difficoltà; ma attenzione perché - ci sono molti lavoratori autonomi e professionisti, che sono esclusi dalla possibilità di poter beneficiare dei contributi a fondo perduto.

Il testo del provvedimento esclude, infatti, tutti coloro che hanno diritto dell’indennità di 600,00€ riconosciuta ai lavoratori autonomi titolari di P.IVA nel mese di marzo. Nel dettaglio, non possono beneficiarne coloro che hanno diritto alle seguenti indennità:

  • articolo 27 Decreto Cura Italia: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • articolo 38 Decreto Cura Italia: Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • articolo 44 Decreto Cura ItaliaFondo per il reddito di ultima istanza.

Non spetta, inoltre, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

Oltre a questa c’è un’altra novità non particolarmente positiva per chi aspettava l’ufficialità sul contributo a fondo perduto. Nel testo definitivo del Decreto Rilancio, infatti, viene ridotto l’importo erogabile rispetto a quanto previsto dalle prime bozze.

Ma andiamo con ordine e vediamo quanto previsto dal nuovo Decreto Rilancio riguardo al contributo a fondo perduto per le imprese.

Una delle novità più attese previste dal Decreto Rilancio rischia anche di diventare la più dibattuta data l’esclusione dei percettori dell’indennità di 600,00 euro dalla platea dei beneficiari.

Questa misura prevede un sostegno a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomotitolari di P.IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Quindi un prestito di denaro - legato esclusivamente al rilancio dell’impresa dopo la crisi causata dalle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria - che non prevede l’obbligo di restituzione né tantomeno interessi.

Tra i requisiti per beneficiarne, come abbiamo anticipato, c’è quello per cui l’azienda non abbia superato i 5 milioni di ricavi nel periodo d’imposta precedente alla domanda.

Inoltre, nel testo del Decreto Rilancio si legge un’altra condizione, ossia che il fatturato e i corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi dell’ammontare degli stessi nel mese di aprile 2019. Questo requisito non vale per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quantificare l’importo spettante tramite il contributo a fondo perduto è stato previsto un particolare sistema. Questo, infatti, è determinato applicando una “percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019”.

La percentuale da applicare varia a seconda dei ricavi e compensi annui (relativi al periodo d’imposta 2019):

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;
  • 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.

Prendiamo ad esempio un’azienda che ha fatturato ad aprile 2019 circa 12.000€ mentre quest’anno appena 2.000€. Questa nel 2019 ha avuto ricavi e compensi inferiori ai 100.000€, quindi gli spetterebbe il 20% di 10.000€, ovvero 2.000 euro.

In ogni caso viene stabilito che per le persone fisiche il minimo erogabile è 1.000,00€, mentre per gli altri soggetti si tratta di 2.000,00€. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

La domanda andrà presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia a stabilire le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario all’attuazione.

ð  Stop all’IRAP

Abolizione della rata di giugno dell’IRAP (il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020) per tutte le imprese che hanno fatturato non più di 250 milioni di euro nel 2019.

Stop all’Irap nel decreto Rilancio: il taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 2020 diventa automatico.

Nella versione ufficiale del provvedimento è stata inserita una precisazione che riguarda il versamento di quanto dovuto per il saldo e l’acconto dell’Irap per il 2020.

Si è infatti specificato che l’importo dovuto per il versamento è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.

Inoltre, non è dovuto il saldo Irap per il 2019, pur rimanendo l’obbligo di versare quanto dovuto per gli acconti del 2019.

Vediamo le novità e quali sono i soggetti esclusi dall’agevolazione.

Il taglio dell’Irap, è un provvedimento una tantum:

“Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sul le attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”

Questo significa che il taglio dell’Irap è valido solo per saldo e acconto 2020, non per quanto dovuto relativamente al 2019.

Per godere dell’agevolazione l’imprenditore semplicemente non dovrà pagare nulla il prossimo 30 giugno.

È stato poi aggiunto un ulteriore inciso, per dipanare i dubbi legati alla precedente formulazione della norma:

“l’importo di tale versamento [riferito proprio al primo acconto] è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”

Dunque, il taglio dell’Irap diventa automatico ed effettivo, e avrà un’influenza notevole sulla riduzione dell’imposta per il 2020, visto che non si trasformerà in un maggior importo da versare per il saldo di giugno 2021.

Potranno beneficiare del “taglio una tantum” le imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro.

Dunque, l’appuntamento del 30 giugno salterebbe per una platea molto ampia, pari a circa 1,8 milioni di imprese.

La norma del decreto stabilisce anche quali sono i soggetti esclusi da tale agevolazione: si tratta delle banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

ð  Bonus bollette

Il nuovo decreto prevede una riduzione delle bollette elettriche per le imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Il Bonus bollette nel decreto Rilancio: l’agevolazione è pensata per le partite IVA e per le PMI.

Il provvedimento contiene uno sconto sulle utenze non domiciliari: si tratta di un aiuto particolarmente atteso soprattutto dalle attività commerciali, che hanno subìto un grosso danno economico in seguito alla chiusura forzata.

In cosa consiste il bonus bollette del decreto Rilancio? Si tratterebbe, in sostanza, di un taglio sugli oneri di sistema, che incidono di circa il 20% sul prezzo finale.

Gli oneri di sistema corrispondono a quelle voci di spesa che non riguardando il consumo effettivo di acqua, luce e gas. Con un intervento su queste voci si andrebbero a tagliare i costi delle bollette di circa il 20%: un’agevolazione da non sottovalutare in un momento di crisi economica come quella che stiamo vivendo.

Sarà l’ARERA a occuparsi della regolamentazione del bonus bollette, e in particolare dovrà:

  • azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
  • per i solo clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

La norma ha carattere transitorio e urgente ed è valida per tre mesi, a partire da maggio a luglio.

Per l’attuazione del bonus bollette verrà autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per il 2020.

Già con la delibera del 3 dicembre 2019 l’Autorità ha alzato la soglia ISEE massima per ottenere lo sconto sul pagamento di luce, acqua e gas, rendendo così disponibile l’accesso ai bonus sociali ad altre 200.000 persone.

Restano invariati i requisiti alternativi per fare domanda, cioè famiglie con ISEE fino a 20.000 euro e almeno 4 figli a carico; nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza o nei casi di grave malattia che costringa all’uso di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita.

Inoltre, ARERA aveva già predisposto più tempo per richiedere il rinnovo dei bonus sociali in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile, garantendo altri 60 giorni di tempo per fare domanda. Il 29 aprile è poi arrivata una nuova proroga, che ha prolungato i tempi per richiedere i bonus sociali fino al 31 luglio 2020.

L’Autorità ha anche disposto la sospensione dei distacchi per morosità solo per i clienti domestici prorogandola fino al 17 maggio (la precedente disposizione prevedeva lo stop anche per le imprese fino al 3 maggio).

ð  Credito d’imposta del 60% per gli affitti

Previsto un rimborso delle spese dell’affitto tramite credito d’imposta del 60% nel caso l’impresa abbia fatturato meno di 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, anche nel caso di attività di lavoro autonomo. Tale vincolo non è previsto, invece, per le imprese del settore turistico-ricettive, che ne beneficiano in ogni caso.

Il bonus del 60% sul canone d’affitto si estende a tutte le locazioni commerciali, e sarà riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il credito potrà inoltre essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche, e si potrà optare per la cessione anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto.

Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.

Il decreto Rilancio fissa a 5 milioni di euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto e, inoltre, introduce il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Rispetto alla prima versione, il credito d’imposta introdotto dal Decreto Cura Italia si estende ad una platea più ampia di titolari di partita IVA. Un bonus del 30% sarà invece previsto in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Scendiamo nel dettaglio analizzando punto per punto come funziona il bonus del 60% sugli affitti e cosa cambia stando alle novità previste dal decreto Rilancio.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto Rilancio prevede l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

  • attività industriale,
  • commerciale,
  • artigianale,
  • agricola,
  • attività di interesse turistico
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Vengono fissati due paletti per poter accedere al bonus affitti:

  • un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Una delle novità di rilievo contenuta nel decreto Rilancio è rappresentata dalla possibilità di cessione del credito d’imposta.

Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione.

Sarà inoltre possibile cedere il credito d’imposta anche ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.

ð  Bonus affitto 2020

Il bonus affitto è stato introdotto dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020, ma solo per gli immobili di categoria catastale C\1.

Il credito d’imposta era inizialmente riconosciuto solo i titolari di partita IVA che avevano chiuso l’attività a seguito dell’emanazione del DPCM dell’11 marzo 2020.

Ora si attende l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’estensione del bonus affitto 2020.

Riepiloghiamo intanto alcune delle regole già fissate e che dovrebbero quindi applicarsi anche al nuovo credito d’imposta del 60 per cento.

Come sopra anticipato, il bonus affitto può essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute.

Per i locali C\1, il credito d’imposta sugli affitti dovrà essere utilizzato tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Con la circolare n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta del 60% spetta soltanto in seguito al pagamento del canone d’affitto.

Anche se la norma non prevede nessun vincolo preciso, nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che:

Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

ð  Proroga scadenze fiscali

Il testo del nuovo decreto prevede lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020:

  • IVA,
  • ritenute d’acconto,
  • contributi previdenziali,
  • contributi Inail,
  • atti di accertamento,
  • cartelle esattoriali e gli avvisi bonari,
  • rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

·       Le scadenze per il versamento di ritenute, contributi, IVA e non solo (ovvero i pagamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio) vengono rinviati al 16 settembre 2020.

Potranno beneficiare della nuova proroga anche nuovi destinatari, come istituti di bellezza, servizi di pompe funebri e lavanderie.

Gli appuntamenti con la pace fiscale invece slittano al 31 agosto.

La prima proroga riguarda i versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio, con scadenza precedentemente rimandata al 30 giugno: la nuova data da segnare in rosso sul calendario è il 16 settembre.

Si tratta dei seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Non cambiano i requisiti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, o degli enti non commerciali, per poter usufruire di tale proroga, stabiliti dall’articolo 18 del decreto Liquidità:

  • soggetti con calo di fatturato
    • di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
    • di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato e non saranno applicati interessi e sanzioni.

Il documento ufficiale invece prevede l’equiparazione delle date di scadenze, con il versamento di ritenute e contributi al 16 settembre anche per i seguenti soggetti, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria:

  • federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione, ovvero 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre.

ð  Rinvio scadenze fiscali: documenti IVA disponibili dal 2021

Nel decreto c’è anche il rinvio al 1° gennaio 2021 del processo sperimentale che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’avvio sperimentale del processo quindi riguarderà le operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio del prossimo anno.

Tale modifica si rende necessaria in quanto le difficoltà legate alla situazione emergenziale comporteranno un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28 febbraio 2020, nonché - in capo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro - un probabile ritardo di adeguamento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.

ð  Proroga procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto prevede una proroga al 1° gennaio 2021 per la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

ð  Proroga scadenze fiscali del contenzioso tributario

Il provvedimento prevede la rimessione in termini per i pagamenti in scadenza l’8 marzo 2020 e il giorno di entrata in vigore del decreto Rilancio.

La novità varrebbe anche per le rateazioni in corso, per le somme richieste tramite comunicazioni degli esiti di controllo, così come le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre, è prevista anche la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro settembre 2020 o in 5 rate mensili di pari importo, sempre a partire settembre 2020.

Sempre per dare maggiore liquidità a imprese e famiglie, è stata proposta anche la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

La norma proposta consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione.

ð  Pace fiscale e controlli dell’Agenzia delle Entrate

Novità nel decreto Rilancio anche per quanto riguarda la pace fiscale. I pagamenti previsti al 31 maggio della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.

A questo termine, però, non verranno applicati i cosiddetti “5 giorni di tolleranza”.

I pagamenti delle cartelle esattoriali sono invece sospesi fino al 31 agosto. Inoltre, è stata inserita una norma che prevede i controlli fiscali in due tempi, ovvero: il Fisco emette gli atti entro il prossimo 31 dicembre, ma la notifica al contribuente avverrà nel 2021.

Infine, la norma propone che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate, anche non consecutive.

ð  Proroga in materia di accisa sulla benzina

Nel decreto vi è anche il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa, tramite delle modifiche al decreto Fiscale 2020.

Si tratta, in particolare, del differimento dell’efficacia di talune disposizioni che prevedono l’introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l’Agenzia delle Entrate con riguardo all’approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici in merito all’organizzazione gestionale degli impianti.

ð  I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A fornire chiarimenti sulla proroga delle scadenze fiscali di aprile e maggio 2020 è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020.

Il calo del fatturato andrà determinato separatamente per ciascun mese:

  • per le scadenze di aprile bisognerà verificare la differenza tra marzo 2019 e 2020;
  • per le scadenze di maggio, invece, il calcolo andrà effettuato sul mese di aprile, verificando la percentuale di perdita tra 2019 e 2020.

Per quel che riguarda le operazioni da considerare, l’Agenzia delle Entrate specifica che dovrà essere considerata la data di effettuazione: per le fatture differite, quindi, bisognerà tener conto della data indicata nel documento di trasporto.

ð  Bonus sanificazione

L’articolo che riguarda il bonus sanificazione spiega che “è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”.

Il credito d’imposta per la sanificazione, per mascherine, gel disinfettanti e DPI aumenta per quel che riguarda la percentuale di rimborso riconosciuta, e si semplifica rispetto alla prima versione prevista dal decreto Cura Italia.

Stando a quanto previsto dal testo del decreto Rilancio, non servirà più attendere il varo del decreto attuativo di MEF e MISE, ma basterà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per dare il via al bonus sanificazione del 60%.

Approfondiamo l’argomento.

Tra le regole contenute nella guida INAIL alle misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro contro il coronavirus vi rientra l’obbligo di sanificazione periodica e pulizia giornaliera della sede di lavoro.

L’obbligo di sanificazione periodica di uffici, negozi e fabbriche accompagnerà quindi i datori di lavoro nei prossimi mesi.

Un’attività che comporterà dei costi per le aziende, per i quali è stato il decreto Cura Italia ad introdurre un bonus del 50%, riconosciuto nella forma di credito d’imposta. Il decreto liquidità ha successivamente esteso il bonus anche alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.

Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia le regole per il bonus sanificazione.

Come anticipato in apertura, il credito d’imposta sale al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Beneficiari del bonus sanificazione saranno i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nel decreto Rilancio è inoltre illustrato come funziona il bonus sanificazione.

Rispetto al decreto Cura Italia viene infatti eliminato il rimando al decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio della misura, passaggio che ha bloccato l’avvio della misura. Sarà l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di approvazione del nuovo decreto, a fissare le regole di utilizzo del credito riconosciuto.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettantitermometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

ð  Aiuti statali agli stipendi

Previste delle sovvenzioni per le aziende con il fine di sostenere il pagamento degli stipendi delle dipendenti, per una durata massima 12 mesi a partire dall’avvio della domanda. L’obiettivo è vietare i licenziamenti anche nei prossimi mesi. La condizione posta dal decreto è che i lavoratori continuino effettivamente a lavorare in maniera continuativa; la sovvenzione può arrivare fino a un massimo dell’80% dello stipendio lordo.

Tra le altre misure adottate per le imprese spicca lo sblocco di debiti della Pubblica Amministrazione (PA) per 12 miliardi di euro, la sospensione della TOSAP per bar e ristoranti (tassa dovuta all’occupazione del suolo pubblico), sconti sugli investimenti per chi decide di puntare su aziende in crisi.

TURISMO

ð  Bonus 1.000 euro lavoratori stagionali

Previsto un bonus dell’ammontare di 1.000,00 euro a maggio per i lavoratori stagionali, il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020.

Nel decreto il bonus diventa di 1.000,00 euro per gli stagionali, ma solo per il settore del turismo e stabilimenti termali e solo per il mese di maggio 2020. Il nuovo testo è molto corposo e prevede delle aggiunte, modifiche e proroghe al decreto Cura Italia di marzo convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020.

Vediamo allora a chi spetta e chi è escluso dal decreto Rilancio.

Per trovare il bonus 1.000,00 euro per gli stagionali e capire a chi spetta bisogna andare all’articolo 89 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare al comma 6 dedicato ai lavoratori stagionali. Qui si legge chiaramente che:

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.”

Secondo il comma 5 del medesimo articolo per il mese di aprile, ai beneficiari dell’indennità prevista dal Cura Italia nel mese di marzo all’articolo 29, verrà riconosciuto il bonus di 600,00 euro.

E poi una novità per i lavoratori in somministrazione perché sempre allo stesso comma si legge:

“La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Anche i lavoratori in somministrazione per il mese di aprile invece avranno il bonus di 600 euro.

Dunque coloro che con contratto da dipendente o in somministrazione hanno cessato il rapporto di lavoro in modo involontario nell’ultimo anno fino al 17 marzo 2020 hanno diritto al bonus 1.000,00 euro per gli stagionali a maggio. Per qualcuno però resta da 600,00 euro.

Il bonus 1.000,00 euro stagionali non è per tutti, perché il decreto Rilancio prevede una novità e vale a dire introduce una nuova categoria di stagionali.

Mentre fino a oggi erano considerati solo gli stagionali del settore turistico, il decreto Rilancio prevede un bonus anche per quelli appartenenti ad altre aree, ma di 600,00 euro. Sempre all’articolo 89, comma 8 si legge:

“È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.”

E tra le prime categorie troviamo i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Anche se non avranno il bonus da 1.000,00 euro avranno due bonus di 600,00 euro per i mesi di aprile e maggio. Il decreto Rilancio riconosce il bonus 600,00 euro a nuove categorie di lavoratori prima esclusi. Oltre gli stagionali di settore diverso da quello del turismo troviamo:

  • lavoratori intermittenti;
  • addetti alle vendite;
  • lavoratori autonomi privi di partita Iva.

ð  Fondo per il turismo da 50 milioni di euro

«Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020».

ð  Bonus vacanze

Il tax credit vacanze concede 500,00 euro ad ogni famiglia con ISEE inferiore a 40.000,00 euro da spendere per le proprie vacanze in Italia nel 2020 in strutture ricettive ma anche agriturismi e bed&breakfast.

L’incentivo previsto dal decreto viene modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Il bonus fa parte del pacchetto di incentivi previsti per il turismo, settore tra i più duramente colpiti dalla crisi economica.

Soltanto un componente del nucleo familiare può essere beneficiario del bonus. Tale credito d’imposta potrà essere usato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo del bonus verrebbe ridotto a 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone. Per quelli composti da una persona sola, il bonus vacanze verrebbe ancora dimezzato, quindi l’importo sarebbe di 150,00 euro.

Il bonus è utilizzabile all’80% come sconto e al 20% come detrazione.

Ai fini del riconoscimento del bonus, ci sono delle regole da rispettare per il pagamento:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto dell’80% è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore quindi perde l’incasso immediato, ma potrà utilizzare il credito in compensazione e senza limiti, potrà cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato: l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate, sentiti INPS e Garante della Privacy, emanerà un provvedimento per definire le modalità applicative del bonus in tutti i suoi aspetti, anche avvalendosi di PagoPA.

ð  Stop IMU alberghi e stabilimenti

Sospensione del pagamento dell’IMU prima rata, sia quota Stato che quota comune - per gli alberghi e altre strutture ricettive. La scadenza, ricordiamo, era fissata al 16 giugno 2020.

MOBILITA’

ð  Bonus biciclette e monopattini elettrici

Il decreto Rilancio prevede un fondo di 120 milioni di euro dedicati al finanziamento di un bonus da 500,00 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di mobilità sostenibile, incentivando così il minor uso dei mezzi pubblici. Il buono spesa sarà disponibile solo per i cittadini resistenti in un comune con popolazione di oltre 50mila abitanti.
L’importo del bonus non può superare il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto ed è valido fino al 31 dicembre 2020.

Il contributo arriva fino a 500,00 euro, da spendere per comprare biciclette, anche con pedalata assistita, monopattini anche elettrici, segway e hoverboard, così come per i servizi di sharing mobility.

Il bonus bici è retroattivo, ovvero è valido per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020, giorno d’esordio della Fase 2.

I destinatari sono i residenti maggiorenni dei Comuni con almeno 50.000 abitanti, capoluoghi di Provincia, Regione e Città metropolitane.

Lo scopo del bonus è quello di evitare assembramenti sui mezzi pubblici, un rischio da non sottovalutare con l’inizio della Fase 2.

Tale modalità purtroppo esclude molti pendolari, così come tanti studenti e lavoratori fuori sede che magari hanno il domicilio in città mentre la residenza è rimasta nel luogo di provenienza. Non sono previsti parametri di reddito.

Il MIT fa sapere che è in via di predisposizione un applicazione web apposita per il bonus mobilità, a cui si potrà accedere tramite SPID. È il Ministero dell’Ambiente che sta lavorando a tale applicazione, dunque vi si potrà accedere anche dal suo sito, che dovrà essere operativo entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Per ottenere il rimborso basterà conservare il documento giustificativo di spesa.

In alternativa alla procedura di rimborso, quando l’applicazione web sarà operativa, si potrà richiedere il bonus bici anche attraverso un buono spesa digitale, che il richiedente potrà generare direttamente dal sito.

Come funziona il buono spesa digitale? In pratica, l’interessato indicherà sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intende acquistare, e la piattaforma genererà questo buono spesa, che va consegnato ai fornitori autorizzati insieme al saldo a proprio carico. A questo punto si potrà ritirare il prodotto o usufruire del servizio scelto.

Il bonus copre il 60% della spesa, fino a un massimo di 500,00 euro. Le risorse stanziate per il bonus ammontano a circa 120 milioni di euro per il 2020, con la possibilità di rifinanziare la misura.

Secondo il decreto Rilancio, il nuovo bonus bici “include” il bonus mobilità, detto anche rottamazione, ma il cui decreto attuativo è rimasto in stand by a causa dell’emergenza sanitaria.

Il bonus mobilità prevede di dare un contributo economico a chi risiede in aree inquinate e decide di rottamare un mezzo considerato inquinante. Tale contributo va speso per un abbonamento al trasporto pubblico o per comprare bici, e-bike e monopattini elettrici.

Dal 2021 riprenderanno le modalità prestabilite del bonus mobilità, cioè il contributo verrà erogato previa rottamazione di un veicolo inquinante, mantenendo la novità del decreto Rilancio, cioè la possibilità di acquistare anche micromezzi come segway, hoverboard e monowheel.

Saranno previsti incentivi pari a 1.500,00 euro per ogni autoveicolo rottamato e a 500,00 euro per ogni motociclo rottamato.

Oltre ai beni e ai servizi previsti per il 2020, nel 2021 sarà possibile acquistare anche abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale.

Bonus bici, col decreto Rilancio nuove piste ciclabili in arrivo

Il problema però è che non bastano gli incentivi, ma bisogna anche intervenire sulle strade e sulla segnaletica orizzontale, in modo da creare piste ciclabili.

Infine, la noma prevede la nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni con almeno 100 dipendenti nelle sedi che si trovano in uno dei luoghi in cui il bonus bici può essere richiesto - capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti -.

Il ruolo del mobility manager sarà quello di predisporre il piano degli spostamenti casa-lavoro.

ð  Rimborso abbonamenti mezzi pubblici

Previsto un rimborso per i mesi in cui non si è potuto usufruire dell’abbonamento ai mezzi pubblici già stipulato prima dell’arrivo del lockdown.

L’art.209-duodecies sulle “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” introduce la misura di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Il testo chiarisce requisiti e modalità per ottenere il rimborso.

Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Anche se i mezzi pubblici hanno continuato a circolare durante i mesi di lockdown, quindi, si ha diritto al rimborso della spesa per l’abbonamento visti i limiti agli spostamenti.

Il rimborso dell’abbonamento dei mezzi pubblici prevede due forme di erogazione:

  • tramite un voucher di importo pari all’abbonamento acquistato, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • tramite il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo.

Per ottenere il rimborso è necessario presentare un’apposita richiesta al gestore dei servizi di trasporto, allegando:

  • la documentazione necessaria a provare che si possieda il titolo di viaggio di cui si vuole richiedere il rimborso;
  • un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto propria responsabilità, che non è stato possibile utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure restrittive del governo.

I gestori dei servizi a quel punto dovrebbero procedere entro 15 giorni a soddisfare la richiesta dei pendolari, riconoscendo il voucher o il prolungamento del periodo dell’abbonamento.

RISTRUTTURAZIONI

ð  Ecobonus 110% ristrutturazioni

Una detrazione al 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il super bonus, sono molte le novità: dopo una prima esclusione, è possibile usufruirne anche nelle seconde case (a eccezione delle villette unifamiliari) e sono previste sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi.

L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.

Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa gratis fino al 2021.

A essere coperte saranno le spese sostenute per interventi di questo tipo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.

Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.

Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sisma bonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.

Per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini.

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà avere a che fare molta burocrazia.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000,00 ai 15.000,00 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

Oltre alla possibilità di fare alcuni lavori gratis (prospettiva interessante per molti contribuenti, considerato poi il momento di difficoltà economica degli ultimi mesi) ci sarebbero anche degli svantaggi.

Innanzitutto, l’opzione di poter fare i lavori cedendo il credito alle imprese o alle banche potrebbe far interrompere gli interventi già avviati o quelli in programma a breve.

Il super bonus, infatti, si potrebbe richiedere per gli interventi svolti a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. C’è dunque l’evenienza che i cantieri rimangano bloccati fino al 1° luglio.

Un altro svantaggio, che in realtà più precisamente è un’incognita, è il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito.

Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese? Si tratta comunque di relazioni tra privati, e non è detto che le imprese (o le banche) accettino il credito: non resta che attendere i decreti attuativi per saperne di più.

DECRETO RILANCIO 

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2674&provenienza=home


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