venerdì 23 ottobre 2020

Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Campania. Le nuove ordinanze anti Covid_19.-

In un susseguirsi di annunci e indiscrezioni, nel giro di poche ore sono state emanate una serie di ordinanze regionali (con relativi chiarimenti e allegati) sulle nuove disposizioni messe in atto per arginare la pandemia da Covid_19. Le regioni coinvolte sono: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte. Andiamo a vedere cosa cambia per ciascun territorio e come sono coinvolti gli attori di filiera.

La Regione Lombardia e la Regione Campania hanno stabilito che a partire rispettivamente dal 22 ottobre 2020 e dal 23 ottobre 2020 sono vietati gli spostamenti sull'intero territorio regionale dalle 23 alle 5 del mattino successivo.

Divieto di spostamento anche per il Lazio sempre da oggi 23 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 dalle 24 alle 5 del mattino successivo.

Liguria e Piemonte mantengono una linea più morbida e delegano ai comuni, in accordo con le prefetture, la selezione delle zone cittadine per le quali adottare una restrizione nella circolazione e degli spostamenti. 

Entriamo nello specifico per ciascuna Regione per cercare di dipanare i dubbi e le incertezze.

Con la nuova ordinanza della Regione Lazio, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, sono vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio reginale, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. Gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Predisposto un modulo di autocertificazione che riporta l'orologio indietro ai tempi del lockdown di primavera.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, invece, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

La nuova Ordinanza n. 623 aggiorna ed integra i contenuti dell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre scorso.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 22 ottobre 2020 e restano valide fino al 13 novembre 2020. Tra le novità previste dall’ordinanza si evidenziano, in particolare:

La chiusura dei grandi negozi e dei centri e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenicaRestano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari,
  • alimenti e prodotti per animali domestici,
  • prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  • prodotti per l’igiene della casa,
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie e le rivendite di generi di monopolio.

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite App).

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con la nuova ordinanza vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

  • ​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.:00 fino alle ore 23:00. Dopo le ore 18:00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
  • con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23:00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
  • sono chiusi i distributori H24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18:00 alle ore 5:00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle ore 18:00 alle ore 5:00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Le disposizioni della nuova ordinanza della Regione Campania prevedono il divieto di circolazione in tutta il territorio dalle 23:00 alle 5:00 e l’obbligo di autocertificare eventuali esigenze lavorative o situazioni di necessità attraverso un modulo da sottoscrivere e consegnare alle forze di pubblica sicurezza.

Con l’ordinanza n. 83 è stato inoltre confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità.

La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.

La Regione Piemonte è stata tra le prime a prendere provvedimenti antecedenti al DPCM del 18 ottobre 2020 che abbiamo ampiamente spiegato sul nostro blog. E' utile quindi riprendere l'ordinanza regionale n. 111 con la quale è stata prevista dalla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre la chiusura notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio (da mezzanotte alle 5 del mattino), fatta salva l’attività delle farmacie.

L’ordinanza dispone, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. 

I ristoranti hanno invece l’obbligo di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti del locale che usufruiscono del servizio al tavolo. 

L’ordinanza ha validità fino al 13 novembre 2020.

Per quanto concerne infine la Regione Liguria, la nuova ordinanza va a integrare l'ordinanza n. 68 che prevede in sintesi in tutta la Regione:

· la chiusura totale delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L’attività è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
· la chiusura notturna (dalle 21 alle 8 del giorno successivo) degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È comunque sempre ammessa la vendita tramite consegna al domicilio. 

Nelle aree centro storico con esclusione del porto Antico, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo (vie definite nell'allegato 1 dell'ordinanza) dalle 12 di giovedì 15 ottobre sono scattate le seguenti misure: 

· Divieto manifestazioni pubbliche e private (escluse fiere e mercati) 

· Chiusura sale gioco e sale scommesse 

· Divieto assoluto di assembramento (sosta in forma statica di due o più persone) 

· Chiusura circoli ludico-ricreativi

Per la sola città di Genova, il Sindaco con propria ordinanza ha previsto la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. 

Le misure sono in vigore dal 22 ottobre fino al 13 novembre. 

Ecco nel dettaglio la mappa delle zone rosse relative alla nuova ordinanza del Comune Genova.

Strade di Certosa comprese nell'ordinanza 

Via Benedetto Brin (compresa), Viale Michelangelo Buonarroti (inizio compreso), Via Virgilio (compresa), via Ludovico Ariosto (compresa), via Aulo Persio (compresa), via S. Bartolomeo della Certosa (compresa), via Ausonio Vedovi (compresa), via Mansueto (compresa), p.le Palli (compresa), via Sergio Piombelli ( compresa fino a intersezione con p.le Palli), via Teresio Mario Canepari (compresa), p.le Emilio Guerra (compresa), via Rossini (compresa), via Gastone Pisoni (compresa), via Faliero Vezzani ( compresa fino altezza via Pierino Negrotto Cambiaso), piazza Durazzo Pallavicini (compresa), via Celesia (compresa), via Teresa Durazzo Pallavicini (compresa), Giardini Guerra (compresa), via Germano Jori (compresa), p.za Petrella (compresa), via Certosa (compresa), via Gaz (compresa), via Garello (compresa), via Piombino per ritorno a Brin (compresa). 

Strade del centro storico comprese nell'ordinanza 

Zona 1: via Gramsci via Alpini d'Italia via Fanti d'Italia via Andrea Doria piazza Acquaverde via Balbi piazza della Nunziata via Cairoli via San siro via della Maddalena via dei Macelli di Soziglia via degli Orefici via Banchi via Ponte Reale piazza Caricamento, (tutte escluse). 

Zona 2: via Turati (esclusa), via S. Lorenzo (esclusa), salita Pollaiuoli (esclusa), Piazza Ferreto (esclusa), via S. Donato (esclusa), stradone S. Agostino (escluso), piazza Sarzano (esclusa), via Santa Croce (compresa), piazza S. Giacomo Marina (compresa), via delle Grazie (compresa), piazza S. Giorgio (compresa), via Turati (esclusa) 

Strade di Sampierdarena comprese nell'ordinanza 

P.za Masnata (compresa), Via Tavani (compresa), Via Spataro (compresa), Via Pacinotti (compresa), Via Sampierdarena (compresa), Via P. Chiesa da V. Sampierdarena a Via Fiamme Gialle (compresa), Via Fiamme Gialle da V.P. Chiesa a V. di Francia (compresa),
Via di Francia (compresa), fra Via F. Gialle e Via Dottesio (compresa), Via Dottesio (compresa), Via Pedemonte (compresa), Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (compresa), Via Rolando (chiude il perimetro sino a P.za Masnata) (compresa).

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