martedì 14 aprile 2020

(p)ORTO SICURO. Finanziamenti a fondo perduto per la filiera agricola per la consegna a domicilio. Regione Lazio.

Il delivery è oggetto di finanziamenti a fondo perduto da parte della Regione Lazio al fine di sostenere le imprese e gli attori di filiera che hanno implementato la loro attività con le consegna a domicilio. 
L’ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, per progetti finalizzati al sostegno della filiera agricola attraverso consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari del Lazio. 
Il Progetto prende il nome di (p)ORTO SICURO.

La somma messa a disposizione è di 250.000,00 euro e il contributo per ogni singolo progetto è stabilito in 10.000,00 euro.
I soggetti beneficiari del contributo hanno sede nel Lazio e operano prevalentemente sul territorio regionale e sono i seguenti: 
- Aziende agricole o della pesca in forma associata (RTI); 
- Associazioni di produttori agricoli o della pesca; 
- Cooperative agricole o della pesca; 
- Consorzi di Tutela; 
- Consorzi di Aziende agricole o della pesca; 
- Organizzazioni professionali agricole o della pesca. 

Le iniziative che verranno valutate positivamente riguardano la realizzazione di un portale web o app per e-commerce aziendali o collettivi; la realizzazione di sistemi di prenotazione; le attività di comunicazione; le spese per la logistica (affitto capannoni, contratti con strutture per la distribuzione e consegna, etc.); le spese per la consegna domiciliare (mezzi di trasporto, carburante, imballi specifici per la consegna); le spese per nuovo personale anche a tempo determinato, adibito specificatamente alla realizzazione del progetto nella misura del 20% dell’importo del contributo richiesto; le spese generali (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria) opportunamente documentate e riferibili direttamente al progetto nella misura del 5% dell’importo del contributo richiesto; le spese di realizzazione del materiale promozionale e pubblicitario dell’iniziativa finalizzati alla conoscenza e promozione dei prodotti del territorio.
In tutti i materiali stampati e in generale in tutto il materiale di divulgazione deve essere fatta menzione della partecipazione finanziaria di Arsial e devono essere riportati i loghi Arsial / Regione Lazio, secondo le specifiche tecniche fornite da Arsial. 

Le attività per le quali viene riconosciuto il contributo di cui al presente avviso devono essere rendicontate entro e non oltre il 31.10.2020.

La domanda di concessione del contributo, redatta secondo lo schema allegato nonché l’eventuale documentazione a corredo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 24 aprile 2020, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it, indicando nell’oggetto “PROGETTO PORTO SICURO”.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il contributo, qualora ritenuto ammissibile il progetto, si intende accettato dal proponente con la presentazione della domanda e sarà liquidato in forma anticipata, subordinatamente alle verifiche obbligatorie per legge, alla conclusione della procedura di assegnazione.

Ulteriori chiarimenti info@cervisiassociazione.it

lunedì 13 aprile 2020

Proroga “lockdown” fino al 3 maggio 2020. Invariata l’attività di filiera, birrifici e delivery

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 che proroga il regime di misure restrittive già vigenti inerenti l’emergenza Covid-19 fino al prossimo 3 maggio. Le disposizioni del Decreto hanno effetto dal 14 aprile 2020.

In particolare, con riferimento al settore brassicolo e agroalimentare:

• restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, le quali conservano la possibilità di fornire la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; 
• possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
• restano chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, tuttavia, possono fare solo vendita per asporto; 
• restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro; 
• restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, stabilimenti balneari, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività agricole (Ateco 01) continuano a lavorare così come i birrifici (Ateco 11.05).

E’ importante sottolineare che, il Decreto in parola abroga i precedenti DPCM ancora in vigore (dell’8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile) ma di fatto ne recepisce i contenuti normativi, con qualche modifica, prorogandone l’efficacia fino al prossimo 3 maggio 2020. 
Si anticipa fin da ora che, quanto al regime giuridico applicabile agli attori della filiera a livello nazionale, non si evince alcuna modifica di rilevo.

Il Provvedimento è così strutturato:

- Art. 1: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- Art. 2: misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- Art. 3: misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- Artt. 4, 5 e 6: disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, navi da crociera e navi di bandiera estera
- Art. 7: esecuzione e monitoraggio delle misure
- Art. 8: disposizioni finali

Le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato sono le seguenti:

  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali conservano la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto (cfr. art. 1, comma 1, lett. aa). A tal proposito, occorre, tuttavia, verificare eventuali restrizioni previste a livello regionale: l’art. 8, comma 3, del Decreto dispone, infatti, che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;
  • possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. ate. 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. art. 1, comma 1, lett. aa);
  • restano chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali (cfr. art. 1, comma 1, lett. bb);
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro 
  • restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo (cfr. art. 1, comma 1, lett. i). Sebbene non espressamente menzionati, si ritiene restino sospesi anche gli stabilimenti balneari in quanto “sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione”.

Per completezza, si sottolinea che il Decreto in commento ha confermato anche la chiusura di tutte le altre attività commerciali, industriali e di servizi alla persona, fatta eccezione per quelle espressamente elencate:

- nell’allegato 1, che indica le attività di commercio al dettaglio che possono proseguire. Rispetto alla disciplina previgente (allegato 1, DPCM 11 Marzo 2020), tra le attività consentite sono state espressamente ricomprese anche le attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati;
- nell’allegato 2, che reca l’elenco degli unici servizi per la persona non sospesi, tra cui lavanderie e servizi di pompe funebri;
- nell’allegato 3, che reca l’elenco dei Codici Ateco delle attività produttive industriali, di trasporto, di commercio all’ingrosso ecc. che possono proseguire. Anche in questo caso, le modifiche rispetto al regime normativo previgente (allegato 1, DPCM 22 marzo 2020, aggiornato con Decreto MISE/MEF del 25 marzo 2020) non sembrano di rilievo (tra le altre, viene espressamente consentita l’attività di silvicoltura ed utilizzo aree forestali).

Inoltre, all’art. 1, comma 1, lett. dd) si dispone che tutti gli esercizi commerciali la cui attività non sia stata sospesa assicurino, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene, altresì, raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione indicate all’allegato 5, tra le quali:

  • il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi; la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte, e di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; 
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 
  • utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative, laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 
  • uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; 
  • accesso del pubblico regolamentato e scaglionato; 
  • fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Si segnala, altresì, che, ai sensi dell’art. 2, comma 10, tutte le imprese la cui attività non sia stata sospesa dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 14 marzo tra il Governo e le parti sociali.

L’esecuzione e il monitoraggio delle misure restrittive resta demandata alle Prefetture locali, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata. Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con il DPCM in commento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni).

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.

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