sabato 16 gennaio 2021

Nuove restrizioni 2021. Decreto Gennaio.-

 di Area Legislativa


Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge con le misure anti Covid e il nuovo DPCM di gennaio. Tutti i provvedimenti del decreto-legge riguardano il territorio nazionale ed entrano in vigore da sabato 16 gennaio e fino al 5 marzo. In pratica, finiscono in zona arancione tutte le regioni che superano l'indice Rt 1 (e con valore uguale o superiore a 1,25 si finisce in zona rossa). 

Nel decreto viene vietato ogni spostamento fuori regione anche per chi abita in zona gialla fino al 15 febbraio 2021. L'ipotesi a cui il governo ha lavorato è stata, però, l'apertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. La riapertura dei musei è a ingressi contingentati, su prenotazione e con misurazione della temperatura corporea e tutte le altre misure anti-Covid. 

Per accedere alla zona bianca i parametri sono molto stringenti: Scenario di tipo 1 e incidenza dei contagi, per due settimane consecutive, sotto ai 50 ogni 100mila abitanti. Lo scenario di tipo 1 è quello in cui ci sono pochi e tracciabili focolai, con Rt regionali sopra soglia, cioè sopra 1, per periodi limitati, cioè inferiori a 1 mese, e bassa incidenza. In zona bianca riaprono cinema, teatri, musei e anche palestre e piscine. 

No anche agli spostamenti verso le seconde case fuori regione a meno di motivi che rendano lo spostamento indispensabile come rotture improvvise: ma lo spostamento deve durare il tempo necessario e sufficiente per affrontare il problema e non oltre. Se si vive in regioni in zona arancione, spot anche allo spostamento verso le seconde case all'interno della regione. 

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 20, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020 ovvero il c.d. stato di emergenza

In tema di spostamenti, gli stessi potranno avvenire all`interno della stessa Regione, in area gialla, e all`interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

Comparto ristorazione.

Anche in zona gialla, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18. Dopo quell'orario, i ristoranti potranno continuare a lavorare con asporto e consegna a domicilio. I bar, invece, possono svolgere solo la consegna a domicilio ma l'asporto viene vietato per evitare assembramenti da aperitivi improvvisati in strade e piazze vicino ai bar. 

Il DPCM invece - in vigore da oggi - presenta, come anticipato, una novità: l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività previste per le c.d. aree gialle, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore. 

Per quanto riguarda il settore brassicolo e agroalimentare, permangono le misure restrittive già indicate per le aree c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020. 

E’ necessario evidenziare però una modifica fondamentale ovvero l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio di asporto per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 

Ricapitoliamo in sintesi le regole da seguire nelle varie zone: 

ZONA GIALLA 

Somministrazione di alimenti e bevande 

1- Le attività dei servizi di ristorazione e pub: 

- restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore; 

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori; 

- resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto mentre ristorazione con asporto può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00; 

- in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00; 

- resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

2- Continuano a esser consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

3 - Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. 

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò 

Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate). 

Discoteche 

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 

Feste, eventi privati, banqueting e catering 

È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

Sagre e Fiere 

Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 

Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche 

Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 

Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive 

Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 

ZONA ARANCIONE 

In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti: 

Somministrazione di alimenti e bevande 

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie)e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- restano inoltre consentite attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; 

- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

ZONA ROSSA 

Per le Regioni inserite in questa fascia, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), per quanto d’interesse si segnala: 

- restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00; 

- inoltre, permangono consentite le mense e il catering continuativo su base contrattuale; 

- restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Infine è bene tener presente che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite: 

- con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); 

- e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). 

Il Ministero della Salute con nuova ordinanza ha rivisto la colorazione delle Regioni. Nello specifico: 

ZONA GIALLA: Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige. 

ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Restano in arancione anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. 

ZONA ROSSA: Bolzano, Lombardia e Sicilia.


DECRETO LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2 

DPCM 14 gennaio 2021 

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