di Area Legislativa
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo e discusso DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove e più restrittive regole per il periodo natalizio.
Il nuovo DPCM 3/12/2020 va
ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (il c.d. Decreto Natale) recante
"Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il
calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare
l'emergenza sanitaria.
Per il periodo natalizio quindi sono in vigore, già da oggi, le limitazioni
relative all'emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel
dettaglio quelle di seguito riassunte:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti
tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province
autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di
salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche
gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni
(comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di
salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6
gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi
nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia
autonoma diversa dalla propria;
- il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche
per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Il DPCM che entra in vigore oggi stesso e resterà
in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021) ha una struttura analoga a quella
del DPCM del 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le
limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:
- per quelle
Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e
da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone
arancioni;
- per quelle
Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e
da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente DPCM zone
rosse.
Nel dettaglio riassumiamo qui di seguito, le
limitazioni più specifiche che riguardano direttamente gli attori di filiera
più interessati ovvero il comparto della ristorazione, gli hotels e le località
sciistiche.
Nello specifico:
- resta
in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con
l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso
fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
- veglione
di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in
albergo. Resta infatti consentita senza limiti di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti;
- fino al
6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al
dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
- nelle giornate
festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti
all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie
commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed
altre strutture ad essi assimilabili;
- resta valida
l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,
punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e
tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di
prodotti agricoli e florovivaistici;
- le
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00
fino alle ore 18.00;
- consumo
al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che
siano tutti conviventi;
- dopo le
ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico;
- sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di
trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione
con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze
Vengono confermate le attuali
ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a
rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una
classe di rischio piuttosto che in un’altra. È previsto che il Ministero
della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per
la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza
all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario
rosso o arancione.
- zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
- zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.
DECRETO LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158
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