martedì 10 novembre 2020

Decreto Ristori BIS. Nuovi codici Ateco e agevolazioni di Filiera.-

di Area Legislativa

Analizziamo il testo del Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con relativi allegati 1 - 2 - 3, e contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure introdotte dal decreto in esame, con ulteriore stanziamento di risorse, sono destinate al ristoro delle attività economiche di filiera interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Con quest'ultimo provvedimento di aiuti, approvato nella notte del 6 novembre scorso dal Governo, è stata di fatto ampliata la gittata degli indennizzi a fondo perduto. 

Sono previste infatti 3 novità principali

· un’estensione delle categorie di attività beneficiarie degli indennizzi, con nuovi codici Ateco 

· il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, per alcuni operatori già beneficiari degli aiuti, colpiti da ulteriori restrizioni alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse

· previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il contributo sarà erogato sempre dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio

Altre 19 categorie sono state ammesse ai contributi a fondo perduto tra il 100% e il 200% previsti dal decreto ristori 1: lo prevede la tabella dei codici Ateco aggiornata, allegata al decreto ristori bis. 

Compaiono molte delle categorie del comparto che abbiamo informato di essere state escluse dagli aiuti nel precedente provvedimento come la ristorazione senza somministrazione, le rosticcerie e pizzerie al taglio e i laboratori artigianali alimentari.

Tanto premesso, riassumiamo le novità delle misure introdotte e ne segnaliamo alcune per la filiera: 

=> Contributi a fondo perduto 

È stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori n. 137/2020

Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%, ovvero per gli operatori dei settori economici individuati dai nuovi codici ATECO: 
561030 - gelaterie e pasticcerie, 
561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti, 
563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina 
551000 - alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020

=> Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari 

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari. Ovvero il contributo a fondo perduto di cui sopra viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento della stessa Agenzia. Se le imprese svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa. 

=> Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura 

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca, dell’acquacoltura comprese le aziende produttrici di vino e di birra.

=> Credito d’imposta sugli affitti commerciali 

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2 al decreto) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate ai sensi dell’ultimo DPCM, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

=> Sospensione dei versamenti 

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

=> Cancellazione della seconda rata dell’IMU 

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 

=> Sospensione dei contributi previdenziali 

Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre. 

=> Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa 

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap. 

Per beneficiare del contributo a fondo perduto, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Se, ad esempio, l’ammontare del fatturato di aprile 2019 è stato di 30.000 euro i 2/3 ammontano a 20.000 e in questo caso la condizione si verifica se l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è inferiore a 20.000 euro. 

E’ stato a suto tempo chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020, che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). 

Per il calcolo dell’ammontare del contributo sono state previste delle “quote”, differenziate per settore economico, e riportate nell’allegato 1 al decreto 137/2020, in ogni caso l’importo del contributo, non può essere superiore a euro 150.000 euro. 

Tra le quote previste dal decreto si evidenzia: 

· il 150% per bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi; 

· il 200% per ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento; 

· il 400% per discoteche, sale da ballo, night club e simili. 

Per i soggetti che hanno già beneficiato e ricevuto il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, non è previsto nessun adempimento, l’ammontare dello stesso è determinato come quota del contributo già erogato in base a quanto disposto dall’articolo 25. 

Prendendo in considerazione un ristorante la cui quota prevista dal decreto è pari a 200%, se è stato beneficiario di un contributo di 4.000 euro, l’accredito sul conto corrente sarà di 8.000 euro, ovvero la quota del 200% di 4.000 (contributo già erogato). 

Chi invece non ha mai presentato istanza, potrà presentare la domanda tramite la procedura web utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Un prossimo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze. 

Il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati indicati nell’istanza trasmessa, e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del decreto “Rilancio”

Sono state stabilite delle percentuali in funzione dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019. 

Nello specifico abbiamo: 

· il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro; 

· il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 

· il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 

Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% del calo del fatturato. 

Il nuovo ristoro può essere pari a quello calcolato (e già percepito) secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza. 

Per fare un esempio di come funziona il contributo consideriamo un bar con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha già ricevuto un contributo pari a 1.961 euro, questo riceverà un ristoro del 150% del valore medio di 2.941 euro. 

Per un ristorante invece che supera i 400 mila euro di ricavi, e che ha ricevuto precedentemente un contributo pari a 6.960 euro (quota 200%), riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 13.920 euro. Una palestra con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha ricevuto infine un contributo di importo medio pari a 2.028 euro, riceverà un ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro. 

Considerato invece un albergo che non ha beneficiato del contributo, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, per tale attività la quota prevista è pari a 150%. 

Sopponendo una differenza di fatturato (aprile 2019 – aprile 2020) pari a 500.000 euro, si applicherà in questo caso la percentuale del 10% quindi 50.000 al cui importo verrà calcolata la quota del 150% (75.000). Il contributo spettante sarà di 75.000 euro. 


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