lunedì 16 novembre 2020

Bonus Centri Storici. Provvedimento Agenzia delle Entrate.-

di Area Legislativa e Area Sviluppo Imprese


L’Agenzia delle Entrate il 12 novembre scorso ha emanato il provvedimento che definisce le modalità con cui i negozi e le attività commerciali presenti nei centri storici delle città metropolitane o grandi centri urbani, come definiti nel decreto di Agosto, possono presentare richiesta per un bonus fino a 150.000 euro. La misura è contenuta nell'art. 59 del citato decreto, convertito in legge il 13 ottobre 2020, n. 126, e sostiene quelle attività che hanno subito gravi perdite di fatturato connesso alla riduzione del flusso turistico

I beneficiari di tale bonus a fondo perduto, hanno 60 giorni di tempo per inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate, dalla data di avvio della procedura telematica. Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà dunque possibile presentare l'istanza all’Agenzia

Precisiamo da subito che il bonus non è cumulabile con il bonus filiera destinato ai ristoranti (c.d. Salva Made in Italy). 

Come stabilisce la legge di conversione del Decreto Agosto, il contributo a fondo perduto è destinato alle attività commerciali presenti nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Per zona A si identifica il centro storico. Mentre per attività commerciale sono individuate le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, tabacchi, farmacie, gelaterie, negozi di abbigliamento). Quindi i beneficiari sono solo quelle attività come sopra definite svolte nei centri storici o in zone equipollenti. A questi si aggiungono gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea. 

In Itala si contano 80 comuni capoluogo di provincia, di cui solo 12 sono le città metropolitane presenti nel decreto (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Messina, Palermo). Escluse Reggio Calabria e Messina. 

Con il provvedimento a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, sono state identificate altre città destinatarie del contributo (Verbania, Rimini, Siena, Pisa, Como, Verona, Urbino, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa). 

Se l'esercente si trova in una città capoluogo di provincia, in base alle rilevazioni delle amministrazioni pubbliche deputate all'identificazione dei flussi turistici, il flusso turistico di persone residenti all'Estero, deve essere stato di almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni

Se invece l'attività di impresa ricade in una città metropolitana, la stessa statistica sui turisti stranieri (residenti all'estero) deve rilevare un numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni

Accanto al requisito statistico demografico, per determinare se una città capoluogo di provincia o città metropolitana possa essere inclusa tra quelle in cui il centro storico abbia sofferto la brusca frenata del flusso turistico, c'è anche il requisito economico

Il negozio che vende beni o servizi al pubblico, che ha la sua sede operativa all'interno del centro storico di una città capoluogo di provincia o città metropolitana, in base al requisito del flusso turistico, deve aver registrato per effetto della mancanza di turisti una perdita di ricavi. Tra giugno 2020 e lo stesso mese del 2019, la perdita di fatturato o corrispettivi deve essere pari o superiore al 66% fatturato

Mentre la perdita di fatturato è per tutti di almeno il 66%, per l'accesso al requisito, le attività commerciali interessate sono state divise in tre fasce. Coloro che hanno realizzato nell'anno di imposta un fatturato non superiore a 400.000 euro; le attività commerciali con un fatturato compreso tra 400mila e 1 milione di euro; ed infine gli esercenti con un fatturato superiore al milione di euro. 

La logica che sta alla base del bonus a fondo perduto per i negozi dei centri storici delle zone A o equipollenti, individuate nelle città metropolitane o capoluogo di provincia, è dare un ristoro per la perdita di fatturato o corrispettivi subiti a giugno 2020, rispetto all'anno precedente, per effetto del lockdown e delle misure di chiusura delle frontiere che hanno azzerato l'arrivo di turisti stranieri. Tuttavia, il bonus non va a coprire l'intera perdita di fatturato ma solo una quota. Questa è calcolata sulla differenza tra il fatturato o corrispettivo realizzato a giugno 2020 con quello del 2019. Ad esempio se nel giugno 2020, un bar in Duomo a Milano, ha avuto un fatturato di 10.000 euro, e nel giugno 2019, il fatturato è stato di 14.000 euro, il bonus sarà calcolato solo sulla differenza, ossia 4.000 euro. 

Il bonus ha però un importo minimo che comunque verrà erogato. Questo importo è di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per le persone giuridiche (aziende con P.Iva). Ma non potrà superare i 150.000 euro

Il coefficiente da applicare non è univoco per tutti, ma è differenziato su 3 fasce di fatturato realizzato nel 2019. 

15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Il bonus è riconosciuto anche a coloro che hanno avviato l'attività dal 1 luglio 2019. In tal caso il fatturato di giugno 2019 sarà zero, mentre quello di riferimento per l'applicazione di quale coefficiente, dipenderà dal fatturato complessivo realizzato tra il 1 luglio e 31 dicembre 2020. 

La presentazione dell'istanza può avvenire solo in via telematica. La può presentare il titolare dell'attività o gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale. L'istanza si presenta accedendo al portale web “Fatture e Corrispettivi” nell'area riservata. L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla domanda e solo in caso di accoglimento (ci saranno due ricevute, una per accettazione e l'altra di autorizzazione), il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Qui il link al modello




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