martedì 24 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020. Continuano a lavorare birrifici e filiere agroalimentari. Consentito il servizio di Delivery.

di Francesca Borghi

In base al DPCM anticipato sabato notte e firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i birrifici (ATECO 11.05) rientrano nelle attività produttive che continueranno a lavorare così come tutta la filiera agroalimentare. Cerchiamo di sintetizzare il provvedimento.
A partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni, tra cui:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM in vigore [Rif. Industria Bevande codice 11 completo; coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali codice 01 completo]. Le attività invece necessarie alla sospensione di coloro che non rientrano nell’allegato 1 devono essere completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
- le attività che dovrebbero essere sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- permane, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 – ivi compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio - e dall’Ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 (attività consentite) potrà essere integrato con Decreto del MISE, sentito il MEF;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- restano altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- restano consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Le imprese le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
E’ necessario specificare che il Codice identificativo Ateco (ATtività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica Italiano) e serve a classificare le attività a livello contributivo, e quindi alle rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Grazie al codice Ateco è possibile stabilire la categoria di pertinenza della propria attività economica a fini fiscali e statistici.
Pertanto le attività legate alle produzione che sono il vero e reale focus del nuovo DPCM sono riferite alle macro aree. Alcune attività riferite alle attività di commercializzazione potrebbero non essere nell’elenco allegato al decreto poichè non sono strettamente legate alla produzione ma potrebbero comunque essere svolte in quanto previste dal DPCM del 11 marzo 2020 e legate alla filiera principale.

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